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Data pubblicazione: 20 giugno 2006

Delibera 19 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 114/06

Avvio di istruttoria formale per l'eventuale esclusione della società Snie Spa dall'elenco delle imprese elettriche produttrici e distributrici ammesse all'integrazione tariffaria di cui ai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 18 gennaio 1967, n. 1157 e n. 1158

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 giugno 2006

Visti:

  • l'articolo 2, commi 14 e 32, e l'articolo 3, commi 1 e 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, come successivamente modificati e integrati;
  • i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, come successivamente modificati e integrati;
  • il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • l'articolo 5, comma 2, lettera b), punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
  • il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: CIP) 6 giugno 1963, n. 1029;
  • i provvedimenti del CIP 18 gennaio 1967, n. 1157 e 1158 (di seguito: provvedimenti CIP n. 1157/67 e n. 1158/67);
  • il provvedimento del CIP 13 gennaio 1987, n. 2 (di seguito: provvedimento CIP n. 2/87);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità in data 21 dicembre 2005, in materia di "Imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10: problematiche relative alla compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e all'acquisizione di rami di azienda da altre imprese di distribuzione" (di seguito: documento per la consultazione 21 dicembre 2005).

Considerato che:

  • in forza dell'articolo 2, commi 14 e 32, della legge n. 481/95 sono state trasferite all'Autorità tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni e, tra le suddette funzioni, con le specificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, della legge n. 481/95, quelle di competenza del soppresso CIP in materia di energia elettrica e gas;
  • con il provvedimento CIP n. 1157/67 la società Snie Spa (di seguito: Snie) è stata ammessa all'integrazione tariffaria a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche; e che con il provvedimento CIP n. 1158/67 la stessa Snie è stata classificata tra le imprese che distribuiscono energia elettrica prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali termoelettriche (cc.dd. imprese elettriche minori);
  • ai sensi del provvedimento CIP n. 2/87 la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) è stata investita della responsabilità delle istruttorie relative alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • l'articolo 7 della legge n. 10/91 ha ribadito il regime tariffario speciale a beneficio delle predette imprese elettriche minori, prevedendo, in particolare, che con cadenza annuale, la Cassa, in esito ad istruttorie condotte sui bilanci dell'anno precedente, presenta all'Autorità, per la sua approvazione, una proposta volta a stabilire l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle stesse imprese;
  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di applicazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04; e che nell'ambito di tale procedimento:
    • Snie ha compilato e prodotto un questionario, predisposto dagli Uffici dell'Autorità in vista dell'audizione di cui al successivo alinea, dal cui esame sembra evincersi che la società potrebbe aver cessato di svolgere l'attività di produzione di energia elettrica fin dall'anno 2003;
    • durante l'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 10 febbraio 2006, il rappresentante legale di Snie, in risposta ad una precisa domanda, ha affermato che l'attività di produzione di energia elettrica, svolta dalla società mediante la centrale ubicata in Nola, è cessata "nel febbraio 2004";
    • Snie ha inoltre trasmesso una memoria, pervenuta in data 8 marzo 2006 (prot. Autorità n. 5776), nella quale, tra l'altro, si afferma che le imprese elettriche minori continentali interconnesse (anche indirettamente) con la rete di trasmissione nazionale si differenzierebbero da quelle insulari in quanto "le prime acquistano energia unicamente dall'Acquirente Unico", mentre "le seconde devono produrla autonomamente";
  • gli elementi sopra richiamati evidenziano che Snie avrebbe, quanto meno a partire dall'anno 2004, cessato di svolgere l'attività di produzione di energia elettrica, con il conseguente venir meno di una delle condizioni necessarie previste dalla legge per l'ammissione al regime tariffario speciale previsto a beneficio delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Ritenuto che:

  • quanto sopra evidenzia la sussistenza dei presupposti per avviare un'istruttoria volta ad eventualmente escludere Snie dall'elenco delle imprese produttrici e distributrici ammesse al regime tariffario speciale previsto per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Snie, volta all'eventuale adozione di un provvedimento che escluda l'impresa elettrica in parola dall'elenco delle imprese produttrici e distributrici ammesse all'integrazione tariffaria, di cui ai provvedimenti CIP n. 1157/67 e n. 1158/67;

  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto del comma 12.1, lettera h), della deliberazione n. 182/04 e del punto 24 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Tariffe;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del dPR n. 244/01, con facoltà di accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, durante lo svolgimento dell'audizione medesima;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare la presente deliberazione a Snie, con sede legale in via Ottaviano Augusto 7, 80035, Nola (Napoli);
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).