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Data pubblicazione: 13 aprile 2006

Delibera 10 aprile 2006

Delibera/Provvedimento 73/06

Disposizioni in materia di incentivazione all'unificazione della proprietà della rete di trasmissione nazionale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10-04-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 3 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministro delle Attivita Produttive, 25 giugno 1999 recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 25 giugno 1999);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita e condizioni per l'unificazione della proprieta e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito DPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto del Ministero delle Attivita Produttive 20 aprile 2005, recante concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attivita di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale ed il relativo allegato;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 13 dicembre 2001, n. 304/01 (di seguito: deliberazione n. 304/01);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 250/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 31 gennaio 2005, n. 15/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 28 ottobre 2005, n. 226/05, recante disposizioni in materia di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica in assetto di unificazione di proprieta e gestione della rete di trasmissione nazionale (di seguito: deliberazione n. 226/05);
  • il documento per la consultazione recante "Meccanismi per l'incentivazione all'aggregazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale" pubblicato in data 3 agosto 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 3 agosto 2005).

Considerato che:

  • l'articolo 2 del DPCM 11 maggio 2004 stabilisce che, al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della rete elettrica nazionale di trasmissione, l'Autorita valuta e, se del caso, dispone l'adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria ? volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione, potendo differenziare i medesimi meccanismi qualora l'unificazione comporti la partecipazione al capitale della societa Terna ? Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: TERNA) da parte dei soggetti attualmente proprietari delle altre porzioni della rete di trasmissione nazionale, favorendo in tal modo la composizione pluralistica del capitale della societa;
  • il medesimo articolo richiamato al precedente alinea stabilisce inoltre che i predetti meccanismi sono applicabili ove l'aggregazione in capo a TERNA delle rimanenti porzioni della rete di trasmissione nazionale venga perfezionata entro il 30 aprile 2006 e riguardi attivita ricomprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, come determinato dal decreto 25 giugno 1999;
  • con il documento per la consultazione 3 agosto 2005, l'Autorita ha indicato i propri orientamenti in materia di meccanismi per l'incentivazione all'unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale sottoponendo a consultazione due meccanismi, basati rispettivamente:
    1. sulla valorizzazione delle inefficienze derivanti dalla mancata unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale e sull'allocazione di dette inefficienze a riduzione dei parametri tariffari per la remunerazione delle porzioni di rete nelle titolarita di soggetti che non hanno effettuato la cessione delle infrastrutture di rete a TERNA, ovvero attribuendo i recuperi di efficienza (valutati da TERNA) per un periodo regolatorio alla societa unificata;
    2. sulla maggiore remunerazione del capitale investito (la cui valorizzazione deve comunque avvenire secondo il metodo dei costi storici rivalutati) corrispondente alle infrastrutture oggetto di cessione nella misura pari all'1%?2% (in piu rispetto al normale tasso di remunerazione stabilito dall'Autorita) per un periodo di 3-5 anni indicando inoltre la possibilita di prevedere che il predetto incremento di remunerazione del capitale investito sia riferito ad un periodo maggiore (ad esempio, ulteriori 2 - 3 anni), purche il soggetto cedente assuma l'impegno di permanere nella partecipazione al capitale di TERNA per il medesimo periodo;
  • in esito al processo di consultazione e stato osservato che:
    1. circa il meccanismo di cui alla lettera a) del precedente alinea:
      1. la determinazione delle inefficienze risulterebbe particolarmente problematica. In particolare, la societa Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ora TERNA) in seguito all'acquisizione, perfezionata l'1 novembre 2005, del ramo di azi enda della societa Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. relativo alle attivita di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica in applicazione del DPCM 11 maggio 2004), ha evidenziato che, qualora determinabili, i costi amministrativi per la gestione delle eventuali convenzioni con soggetti terzi proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale sarebbero di entita estremamente ridotta; i maggiori costi emergenti, rispetto al caso di piena integrazione della proprieta, sarebbero di difficile determinazione a meno dell'adozione di meccanismi convenzionali;
      2. poiche, nella maggior parte dei casi, le infrastrutture di rete di trasmissione nazionale non integrate in TERNA corrispondono ad infrastrutture fortemente associate ad impianti di produzione e di distribuzione in capo ai soggetti terzi, non inserite in dorsali principali della rete di trasmissione e la cui integrazione funzionale nella rete di trasmissione nazionale non ha mai implicato particolari problematiche, non risulterebbero particolari inefficienze a fronte della mancata integrazione di tali infrastrutture in un'unica societa e proprieta;
      3. in aggiunta a quanto indicato nel precedente punto ii., l'integrazione in un'unica proprieta determinerebbe l'esigenza di porre in essere degli investimenti e che, di conseguenza, all'eventuale recupero in efficienza (giudicato gia molto ridotto) andrebbero dedotti ulteriori costi;
      4. in caso di mancata cessione l'attribuzione delle inefficienze attraverso una remunerazione ridotta delle infrastrutture:
        • comporterebbe una riduzione della copertura di costi corrispondenti all'esercizio e alla manutenzione e, quindi, potrebbe comportare detrimento alla sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
        • comporterebbe una forte asimmetria tra cessionario e cedente che si tradurrebbe, di fatto, in un ?obbligo a vendere? per il cedente;
        • non tiene conto del fatto che la mancata cessione potrebbe derivare anche da indisponibilita da parte di TERNA;
      5. nel caso di avvenuta cessione, risulterebbe necessario chiarire a quale soggetto verrebbe attribuito il recupero di efficienza;
      6. la determinazione delle inefficienze da parte del soggetto che risulta essere anche il soggetto acquirente presenta profili di potenziale conflitto di interessi;
      7. che il modello di proprieta prevalente con la rimanente proprieta ripartita tra una molteplicita di operatori trova riscontri anche a livello internazionale, senza che per tali sistemi siano stati riscontrate particolari problematiche;
    2. circa il meccanismo di cui alla lettera b) del precedente alinea:
      1. il medesimo evidenzia una maggiore efficacia in termini di tempi e di risultati rispetto al meccanismo indicato alla lettera a) del precedente alinea;
      2. i parametri oggetto di incentivazione (incremento della remunerazione e periodo di maggiore remunerazione) potrebbero essere aumentati: incremento di piu del 2%, almeno per due periodi regolatori;
      3. e necessario esplicitare che gli effetti del meccanismo dovrebbero andare a beneficio delle societa cedenti mediante la definizione del meccanismo trasferimento da TERNA alle medesime societa;
      4. la valorizzazione delle infrastrutture oggetto di cessione non dovrebbe avvenire attraverso il metodo dei costi storici rivalutati;
      5. la definizione di un periodo minimo di detenzione delle azioni corrispondente ad un regime incentivante pone il problema di definire in modo appropriato sia i tempi di erogazione dell'incentivo sia le disposizioni in caso di vendita anticipata;
      6. l'incremento di remunerazione destinato ad incentivare il pluralismo dell'azionariato di TER NA dovrebbe essere previsto nella sola specifica ipotesi in cui la vendita delle porzioni di rete di trasmissione nazionale avvenga ?per cassa? e l'ammontare risultante venga reinvestito nell'acquisto di azioni TERNA sul mercato senza che sia necessario procedere ad aumenti di capitale della medesima TERNA;
      7. l'incremento di remunerazione dovrebbe trovare copertura in tariffa;
  • con comunicazione in data 30 dicembre 2005 (prot. Autorita n. 5403 in data 3 marzo 2006), TERNA ha trasmesso all'Autorita le proprie valutazioni relative ai recuperi di efficienza attesi dal completamento del processo di unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale evidenziando, tuttavia, le problematicita correlate a tale valutazione in quanto, secondo TERNA:
    1. la quantificazione dell'impatto dell'unificazione della proprieta sui tipici benefici ad essa riconducibili quali, ad esempio, la riduzione dell'eventuale ritardo nella realizzazione di interventi di sviluppo, la maggiore affidabilita e sicurezza della rete di trasmissione nazionale e l'incremento del livello di qualita del servizio, non risulterebbe facile ed univoca;
    2. l'identificazione dei benefici riconducibili alla gestione operativa unitaria presenterebbe varie difficolta di valutazione tra le quali, ad esempio, la mancanza di informazioni analitiche relative ai singoli operatori e l'influenza che i valori dei parametri caratterizzanti lo scenario regolatorio nel periodo di valutazione hanno sulla quantificazione dei benefici;
  • le valutazioni effettuate da TERNA hanno portato ad una quantificazione del valore attuale netto dei recuperi di efficienza derivanti dal completamento del processo di unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale tra i 14 e 25 milioni di euro;
  • con nota in data 4 ge nnaio 2006, prot. n. 18 (prot. Autorita n. 398 in data 9 gennaio 2006), Federutility ha indicato, tra l'altro, le proprie valutazioni in merito ai predetti recuperi di efficienza ritenendo di poter individuare nelle disposizioni che la stessa Autorita ha gia adottato in materia tariffaria, per quanto concerne le attivita relative alla gestione delle reti di distribuzione in termini generali e in seguito al processo di razionalizzazione della gestione dovuto all'aggregazione delle reti di distribuzione di alcuni ambiti locali, gli elementi utili a quantificare il vantaggio economico derivante da processi di efficientamento della gestione di reti (di trasmissione) dell'energia elettrica;
  • le valutazioni effettuate da Federutility hanno portato la medesima a quantificare i recuperi di efficienza derivanti dal completamento del processo di unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale in circa 10 milioni di euro/anno;
  • i benefici del maggior recupero di efficienza connesso al processo di unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale che emergessero nel presente periodo regolatorio, stanti le attuali modalita di aggiornamento della tariffa di trasmissione, saranno completamente goduti da TERNA.

Ritenuto che:

sia opportuno

  • stabilire un meccanismo per l'incentivazione dell'unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale con caratteristiche di semplicita e trasparenza;
  • prevedere che il meccanismo di incentivazione di cui al precedente alinea sia composto da misure volte a:
    1. favorire il rapido completamento del processo di unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale, incentivando in maniera prevalente i soggetti cedenti;
    2. garantire il graduale trasferimento dei recuperi di efficienza derivanti da detta unificazione all a clientela finale

DELIBERA

Articolo 1
Incentivo all'unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale

1.1 Le disposizioni di cui alla presente deliberazione sono applicabili alle cessioni a TERNA di porzioni di rete di trasmissione nazionale che possono essere considerate perfezionate nel periodo compreso tra l'11 maggio 2004 e il 30 aprile 2006.

 

1.2 Ai fini dell'unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale, l'ammontare massimo incentivante e fissato pari a 14 (quattordici) milioni di euro.

Articolo 2
Meccanismi di incentivazione all'unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale

2.1 Per ciascuna cessione a TERNA di una porzione di rete di trasmissione nazionale che puo essere considerata perfezionata nel periodo compreso tra l'11 maggio 2004 e il 30 aprile 2006, e riconosciuto:

  1. a TERNA, un ammontare pari al 30% dell'incentivo di cui al comma 2.2 del presente articolo;
  2. al soggetto cedente, un ammontare pari al 70% dell'incentivo di cui al comma 2.2 del presente articolo.

2.2 L'incentivo e pari al prodotto tra l'ammontare di cui all'articolo 1, comma 1.2 e il rapporto tra:

  1. il valore degli impianti di potenza e accessori facenti parte delle porzioni di rete di trasmissione nazionale di proprieta del soggetto cedente, determinato applicando i parametri fi di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 304/01;
  2. il valore degli impianti di potenza e accessori facenti parte delle porzioni di rete di trasmissione nazionale di proprieta dei soggetti diversi da TERNA, determinato applicando i parametri fi di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 304/01.

2.3 L'incentivo di cui al comma 2.2 e finanziato utilizzando il margine economico derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 37.3.1, e di cui all'articolo 42 della deliberazione n. 48/04 nell'anno 2004.

 

2.4 Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la societa Gestore del sistema elettrico S.p.A., utilizzando il margine economico di cui al comma 2.3, versa a TERNA un ammontare pari a 14 (quattordici) milioni di euro.

 

2.5 Entro 20 giorni dalla data di perfezionamento di ciascuna cessione a TERNA di una porzione di rete di trasmissione nazionale, ovvero entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione per le cessioni perfezionate antecedentemente, TERNA riconosce al soggetto cedente l'incentivo determinato ai sensi dei precedenti commi 2.1 e 2.2.

 

2.6 La quota parte dell'ammontare di cui al comma 1.2 non utilizzata in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2.1 e 2.2, e versata da TERNA entro il 31 dicembre 2006 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e da questa destinata al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 59.1, lettera h), del Testo integrato.

 

2.7 A decorrere dall'1 gennaio 2007 il livello dei canoni fdi cui alla convenzione-tipo da applicarsi alle convenzioni in essere sara rideterminato sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 226/05.

 

2.8 Con separati provvedimenti l'Autorita determina, indipendentemente dal parziale o integrale completamento del processo di unificazione, il valore dei recuperi di efficienza derivanti dal processo di unificazione della proprieta della rete di trasmissione nazionale. Il 50% di detto valore sara dedotto dal costo riconoscibile per l'erogazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, a decorrere dal periodo di regolazione successivo a quello in corso. Il valore dei predetti recuperi di efficienza sara almeno pari all'ammontare di cui all'articolo 1 e sara ripartito tra TERNA ed gli altri soggetti che dispongono di porzioni di rete secondo le medesime di proporzioni di cui al comma 2.1.

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento e trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Attivita Produttive, a TERNA, al Gestore del sistema elettrico S.p.A. e a tutti i soggetti che nel periodo tra l'11 maggio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultino proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale diversi da TERNA.

 

3.2 Il presente provvedimento e pubblicato sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.


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