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Data pubblicazione: 06 aprile 2006

Delibera 05 aprile 2006

Delibera/Provvedimento 70/06

Avvio di procedimento per la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 05-04-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorita con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione;
  • l'articolo 19, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto e che nell'ambito di tali dati siano individuate le categorie d'uso del gas di cui all'articolo 7, comma 1 della medesima delibera;
  • l'articolo 20, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima delibera;
  • l'articolo 31, comma 7, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorita del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima delibera, l'impresa di distribuzione trasmetta all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile, in luogo delle categorie d'uso, e che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali;
  • l'articolo 24, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettui la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima delibera;
  • l'articolo 28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorita del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, le imprese di distribuzione rendano pubblici, anche tramite il proprio sito internet, entro l'1 ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse;
  • l'articolo 28, comma 2, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorita del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, la stima dei consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione venga effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di ciascuna impresa;
  • l'articolo 28, comma 3, della deliberazione n. 138/04 dispone che le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorita i criteri e le metodologie, nonche ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso;
  • dall'esame dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione emerge una situazione estremamente eterogenea in materia di criteri di stima dei consumi e che tale eterogeneita, nel determinare inefficienze del sistema di allocazione, puo in definitiva diventare un ostacolo per la competitivita.

Ritenuto che:

  • sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorita n. 138/04;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
  4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Gas dell'Autorita per i seguiti di competenza;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).