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Data pubblicazione: 10 gennaio 2006

Delibera 09 gennaio 2006

Delibera/Provvedimento 2/06

Proroga dell'incarico ai componenti del Comitato di esperti costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 2004, n. 60/04. Definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai fini delle verifiche di cui alla medesima deliberazione n. 60/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 09-01-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002 n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
  • la deliberazione 20 giugno 2005, n. 116/05 (di seguito: deliberazione n. 116/05).

Considerato che:

  • l'Autorità, con deliberazione n. 60/04, si è avvalsa della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio) per la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione (di seguito: il Regolamento);
  • l'Autorità, con deliberazione n. 215/04, ha approvato il Regolamento e, con deliberazione n. 116/05, ha prorogato l'incarico del Comitato di esperti sino al 31 dicembre 2005.

Considerato altresi che:

  • con lettera in data 29 dicembre 2005 (prot. n. 002195, prot. Autorita n. 030780 del 29 dicembre 2005) la Cassa conguaglio ha comunicato all'Autorita l'esigenza di prorogare l'attivita del Comitato di esperti per ulteriori sei mesi, al fine di formulare pareri in merito a casi controversi che potrebbero sorgere a valle delle verifiche ispettive in corso e di integrare eventualmente il Regolamento;
  • sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla Cassa conguaglio all'Autorita risultano, allo stato, effettuate 33 verifiche ai sensi della deliberazione n. 60/04, mentre altre 17 sono programmate per i mesi di genna io e febbraio 2006;
  • i risultati emersi dalle verifiche effettuate hanno evidenziato numerosi casi controversi e tecnicamente complessi, posti dall'Unita di coordinamento della Cassa conguaglio all'esame del Comitato di esperti, le cui valutazioni devono trovare collocazione nella edizione aggiornata del Regolamento;
  • entro il 30 giugno 2006 si disporra degli esiti di un numero significativo di verifiche ispettive ai fini dell'eventuale integrazione del Regolamento.

Considerato infine che:

  • l'attuale quadro normativo non fornisce una definizione univoca e puntuale dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai fini delle verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 60/04, necessaria per stabilire la differenza tra l'energia elettrica lorda e netta prodotta nella valutazione delle prestazioni degli impianti e, in particolare, nel calcolo dell'indice energetico Ien, di cui al provvedimento Cip n. 6/92, dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, di cui alla deliberazione n. 42/02;
  • nella nota trasmessa all'Autorita in data 3 ottobre 2005 (prot. Autorita n. 022673 del 4 ottobre 2005) Assoelettrica ha segnalato la necessita che l'Autorita definisca, nell'ambito delle verifiche di competenza della Cassa conguaglio, quali sono i servizi ausiliari di centrale da considerare nel calcolo dell'indice Ien, rilevando che "all'epoca fu applicata la prassi, anche per motivi di congruenza con la normativa fiscale, di definire i servizi ausiliari come quelli strettamente indispensabili al funzionamento dell'impianto di produzione, sottolineando le implicazioni gestionali - giuridiche di una modifica retroattiva della suddetta prassi";
  • in data 7 ottobre 2005 (prot. n. 001653, prot. Autorita n. 023632 del 12 ottobre 2005) il Comitato di esperti ha for mulato proposte di integrazione del Regolamento, tra cui una modifica dell'articolo 6, comma 6.3, del Regolamento relativo alla definizione di energia elettrica netta ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e della deliberazione n. 42/02.

Ritenuto che sia opportuno

  • prorogare l'incarico dei componenti il Comitato di esperti fino al 30 giugno 2006;
  • definire, ai fini delle verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 60/04 e fatto salvo quanto espressamente previsto dai provvedimenti che disciplinano le prestazioni di detti impianti, l'energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale

DELIBERA

  1. di prorogare l'incarico del Comitato di esperti sino al 30 giugno 2006;
  2. di definire, ai fini delle verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 60/04, l'energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale facendo riferimento, fatto salvo quanto espressamente previsto dai provvedimenti che danno luogo ai benefici economici e normativi ivi previsti, alla normativa fiscale di cui all'articolo 52, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, considerando come energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale:
    1. quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, anche esterni al perimetro della centrale o forniti da soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile;
    2. quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, dai servizi ausiliari di centrale durante i periodi di fermata dei gruppi di generazione, al netto dei periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi stessi;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Attivita Produttive e alla Cassa conguaglio;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita www.autorita.energia.it, affinche entri in vigore alla data della sua pubblicazione.