Data pubblicazione: 21 dicembre 2005
Delibera 19 dicembre 2005
Delibera/Provvedimento 277/05
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03 in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19-12-2005
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle attivita produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03).
Considerato che:
- l'Autorita con la deliberazione n. 152/03 ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali;
- il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig), al quale la deliberazione n. 152/03 ha affidato tra l'altro il compito di stipulare il contratto nazionale di assicurazione a favore di tutti i clienti finali civili del gas, ha provveduto ad estendere in via volontaria, a far data dal 14 giugno 2005, la copertura assicurativa anche ai clienti finali civili che vengono forniti direttamente da reti di trasporto;
- il Ministro delle attivita produttive con il decreto 29 settembre 2005 ha esteso alle imprese di trasporto regionale quanto disposto dall'Autorita per i distributori di gas in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas, prevedendo che l'Autorita adotti i necessari provvedimenti per dare attuazione a quanto stabilito dal decreto stesso;
- il Cig ha fatto pervenire all'Autorita una nota (Prot. 28684 del 2 dicembre 2005) con la quale ha segnalato che la comunicazione relativa all'assicurazione di cui alla deliberazione n. 152/03, riportata sulle fatture inviate dalle imprese di vendita ai clienti finali del gas, spesso risulta non chiara ed ha formulato proposte per migliorare le informazioni rese disponibili ai clienti finali;
- l'esistenza dell'assicurazione di cui alla deliberazione n. 152/03 non e ancora a conoscenza di tutti i clienti finali civili del gas.
Ritenuto che:
- al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto 29 settembre 2005 si rendano necessarie integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 152/03 che disciplinino l'estensione alle imprese di trasporto regionale di quanto gia previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas da parte della medesima deliberazione n. 152/03 nel caso in cui siano presenti clienti finali civili forniti direttamente dalla rete di trasporto regionale;
- sia altresi opportuno estendere le disposizioni contenute nella deliberazione n. 152/03 anche alle imprese di trasporto nazionale, laddove siano forniti direttamente dalla rete di trasporto nazionale clienti finali civili, che gia usufruiscono, se pure in via volontaria, delle coperture assicurative ai sensi della stessa deliberazione n. 152/03;
- l'estensione della deliberazione n. 152/03 alle imprese di trasporto nazionale di cui al precedente alinea si rende necessaria al fine sia di assicurare la copertura dei costi derivanti dall'assicurazione sia di evitare disparita di tutela dei clienti finali civili del gas soprattutto in relazione alle informazioni da rendere disponibili perche i clienti finali civili possano avvalersi all'occorrenza dell'assicurazione;
- sia opportuno, tenuto conto di quanto gia fo rmulato dall'Autorita a suo tempo in consultazione e delle recenti proposte inviate dal Cig, integrare gli obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili ed uniformi in tema di assicurazione ai sensi della stessa deliberazione n. 152/03
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 152/03:
- nel titolo del provvedimento dopo le parole "a mezzo di gasdotti locali" sono aggiunte le parole "o di reti di trasporto";
- all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni con conseguente modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni stesse:
- "attivita di trasporto" e il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
- "impresa di trasporto" e il soggetto che svolge l'attivita di trasporto;
- "rete di trasporto" e la rete nazionale di gasdotti o una rete regionale di gasdotti;
- "rete nazionale di gasdotti" e la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle Attivita Produttive ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- "reti regionali di gasdotti" sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attivita di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
- all'articolo 1, comma 1, nella definizione "cliente finale civile" dopo le parole "a mezzo di un impianto di distribuzione" sono aggiunte le parole "o di una rete di trasporto";
- all'articolo 1, comma 1, nella definizione "punto di consegna" dopo le parole "o gestito dal cliente finale;" sono aggiunte le parole "nel caso di cliente finale fornito direttamente da una rete di trasporto e il punto di confine tra la rete di proprieta dell'impresa di trasporto o gestita da essa e l'impianto di proprieta o gestito dal cliente finale;";
- all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "tramite un impianto di distribuzione" sono aggiunte le parole "o una rete di trasporto";
- all'articolo 2, comma 3, dopo le parole "dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione" sono aggiunte le parole "e dalla componente addizionale della tariffa di trasporto";
- all'articolo 3, comma 2, lettera e,il punto iv) e sostituito dal seguente:
"iv) le modalita che i distributori e le imprese di trasporto debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli eventuali interessi di mora."; - all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione" sono aggiunte le parole "e dell'addizionale sulla tariffa di trasporto";
- all'articolo 4, comma 2, dopo le parole "le modalita che i distributori" sono aggiunte le parole "e le imprese di trasporto";
- all'articolo 4, il comma 4 e sostituito dal seguente:
"4.4 La Cassa riscuote gli importi non versati da parte dei distributori e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a) e di cui al comma 5.4, lettera a)."; - all'articolo 4, comma 5, dopo le parole "somme ricevute dai distributori" sono aggiunte le parole "e dalle impre se di trasporto";
- nel titolo dell'articolo 5 dopo le parole "del distributore" sono aggiunte le parole "e dell'impresa di trasporto";
- all'articolo 5, il comma 3 e sostituito dal seguente:
"5.3 Il distributore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B."; - all'articolo 5, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"5.4 Con decorrenza dall'1 ottobre 2006 l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite:- determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del medesimo comma 7.5; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
- addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra.
5.6 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B."; - all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "gli importi di cui al comma 5.1, lettera b)" sono aggiunte le parole "e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 5.4, lettera b)";
- all'articolo 6, la lettera b del comma 2 e sostituita dalla seguente:
"b) pubblica almeno una volta nell'anno termico sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione, indicando il numero verde e l'indirizzo e-mail messi a disposizione dal Cig; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI - Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si puo contattare direttamente il Cig al numero verde 800929286 o con le modalita indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina intitolata "Assicurazione utenti finali";"; - all'articolo 6, la lettera d del comma 2 e sostituita dalla seguente:
"d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B." - all'articolo 6, il comma 3 e sostituito dal seguente:
"6.3 Con decorrenza dall'1 ottobre 2004, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore ed all'im presa di trasporto una comunicazione contenente:- il numero dei clienti finali civili forniti dagli impianti gestiti dal distributore o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 30 settembre precedente;
- l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti dagli impianti gestiti dal distributore o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 30 settembre precedente.";
- nel titolo dell'articolo 7 dopo le parole "alla tariffa di distribuzione" sono aggiunte le parole "e alla tariffa di trasporto";
- all'articolo 7, dopo il comma 4 e aggiunto il seguente comma:
"7.5 Con decorrenza dall'1 ottobre 2006, l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, ai fini della determinazione della componente addizionale alla tariffa di trasporto applica quanto disposto dai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3 con riferimento al servizio di trasporto ed ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente a quello considerato e del 30 settembre dell'anno termico considerato."; - all'articolo 8, dopo il comma 6, e aggiunto il seguente comma:
"8.7 Limitatamente all'anno termico 2005-2006:- il venditore:
- entro il 15 gennaio 2006 trasmette all'impresa di trasporto la comunicazione di cui al comma 6.3 con riferimento ai clienti finali civili forniti direttamente da reti di trasporto;
- entro il 30 giugno 2006 attua quanto disposto dai commi 6.2, lettere b) e d);
- l'impresa di trasporto:
- entro il 31 gennaio 2006 determina, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre 2005 e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del comma 7.5; entro la stessa data comunica tali informazioni alla Cassa;
- entro il 15 febbraio 2006 addebita gli importi di cui al precedente punto (i) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti da essa gestite;
- entro il 28 febbraio 2006 versa alla Cassa gli importi di cui al precedente punto (i). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.";
- il venditore:
- all'articolo 9, comma 1, le parole "l'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale" sono sostituite dalle parole "l'Allegato A e l'Allegato B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale";
- la deliberazione n. 152/03 e integrata dall'Allegato B, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita n. 152/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Allegati: