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Data pubblicazione: 29 novembre 2005

Delibera 28 novembre 2005

Delibera/Provvedimento 249/05

Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-11-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la delibera dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa Snam Rete Gas Spa;
  • la delibera dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa Societa Gasdotti Italia Spa;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorita 13 dicembre 2004, n. 170/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2005, n. 121/05.

Considerato che:

  • la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
  • gli articoli 19 e 20 della deliberazione n. 138/04 modificano la procedura di allocazione attualmente prevista nei codici di rete delle imprese di trasporto, intesa come attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli utenti del servizio di trasporto presenti presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto interconnessi co n il sistema di distribuzione (di seguito: procedura di allocazione);
  • in particolare, l'articolo 19 della sopraccitata deliberazione dispone le modalita con cui le imprese di distribuzione determinano e trasmettono all'impresa di trasporto i dati relativi ai quantitativi di gas degli utenti del servizio di distribuzione, funzionali alla procedura di allocazione; e che l'articolo 20, stabilisce le modalita con le quali le imprese di trasporto provvedono ad effettuare detta procedura di allocazione sulla base dei dati ricevuti dalle imprese di distribuzione;
  • l'articolo 31 della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto rediga, trasmetta all'Autorita, nonche dia comunicazione sul proprio sito internet:
    • del protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di distribuzione trasmettono ai sensi dell'articolo 19;
    • del piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 20;
  • nonche prevede precise modalita e tempi per l'attuazione della procedura di allocazione, in funzione del momento in cui l'impresa di trasporto realizza e da comunicazione degli adempimenti di cui al precedente alinea;
  • in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 31 della deliberazione n. 138/04, le imprese di trasporto hanno predisposto nel marzo 2005 il protocollo di comunicazione e il piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo, e che in base alla tempistica delineata dal medesimo articolo la nuova procedura di allocazione si applichera ai quantitativi riconsegnati a partire da gennaio 2006;

Considerato inoltre che:

  • l'articolo 11 della deliberazione n. 138/04 prevede che "le imprese di distribuzione, in forma singola o associata, concordano con le imprese di trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, nonche le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto";
  • ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 138/04 di cui al precedente alinea, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto hanno avviato tavoli di lavoro nel corso dei quali sono stati individuati alcuni temi di carattere tecnico operativo rilevanti, inerenti alla procedura di allocazione di cui agli articoli 19 e 20 della medesima deliberazione;
  • in particolare, le imprese di trasporto e le associazioni delle imprese di distribuzione, nell'ambito dei citati tavoli di lavoro, hanno concordato proposte, trasmesse all'Autorita con distinte comunicazioni, rispettivamente in data 25 ottobre 2005 (prot. Autorita 25583 e 25588 del 28 ottobre 2005) e in data 28 ottobre 2005 (prot. Autorita 26083 del 3 novembre 2005), relative alla procedura di allocazione di cui agli articoli 19 e 20 della deliberazione n. 138/02 che prevedono, in merito alle modalita di determinazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 19:
    • la possibilita per le imprese di distribuzione di inviare i dati relativi ai prelievi dei propri utenti stimati con dettaglio giornaliero, qualora tali dati siano disponibili;
    • la facolta di applicare, limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei dati semplificati, per consentire, alle imprese di distribuzione non ancora in grado di attivare meccanismi automatici di stima per la totalita dei punti di riconsegna allacciati alle proprie reti, un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;
  • le proposte di cui al precedente alinea comportano la mod ifica degli articoli 19 e 31 della deliberazione n. 138/04;

Ritenuto che:

  • sia necessario che la procedura di allocazione di cui alla deliberazione n. 138/04 trovi attuazione nel rispetto delle modalita e nei tempi definiti dalla medesima deliberazione;
  • le proposte avanzate dalle imprese di distribuzione e dalle imprese di trasporto di cui ai considerati ottimizzino la procedura di allocazione prevista dalla deliberazione n. 138/04 senza modificarne i principi, consentendone l'applicazione secondo le modalita e nei tempi definiti dalla medesima deliberazione;
  • sia necessario modificare gli articoli 19 e 31 della deliberazione n. 138/04 al fine di recepire le citate proposte delle imprese e nel contempo di stabilire modalita transitorie valevoli per l'anno termico 2005-2006, con le quali le imprese di distribuzione determinano i dati di cui all'articolo 19;
  • sia necessario prevedere che le imprese di trasporto modifichino i propri codici di rete in relazione alle modifiche degli articoli di cui al precedente alinea, al fine di rendere congruente la disciplina dell'allocazione di cui ai propri codici di rete con le disposizioni della deliberazione n. 138/04

DELIBERA

  1. di modificare ed integrare la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n.138/04), nei termini di seguito indicati:

    1. all'articolo 19, i commi 1 e 2 sono modificati come segue:

      "19.1 L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:

      1. per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati ad un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia:

        • il totale mensile dei prelievi basati su misure;
        • il totale mensile dei prelievi stimati;
        • il totale giornaliero dei prelievi misurati;
        • il totale giornaliero dei prelievi stimati;
      2. individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettera a), le categorie d'uso di cui all'articolo 7, comma 1;
      3. individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo.

      I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione.

      19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati."

    2. all'articolo 31 sono aggiunti i seguenti commi:

      "31.8 Sino alla fine dell'anno termico 2005-2006, l'impresa di distribuzione, in alternativa a quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) puo determinare i dati da comunicare all'impresa di trasporto, per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente modalita:

      1. per ogni utente del servizio di distribuzione, ad esclusione dell'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia:
        • il totale mensile dei prelievi basati su misure;
        • il totale mensile dei prelievi stimati;
        • il totale giornaliero dei prelievi misurati;
      2. individua il quantitativo su base mensile immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;
      3. determina per l'utente del servizio di distribuzione che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna, per ogni punto di consegna:
        • il totale mensile dei prelievi basati su misure;
        • il totale giornaliero dei prelievi misurati;
        • il totale mensile dei prelievi stimati come differenza fra il prelievo misurato presso il punto di consegna e tutti i prelievi sopra indicati ivi inclusi quelli di cui alle lettere a) e b);
      4. individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettere a) e c), le categorie d'uso di cui all'articolo 7, comma 1.

      31.9 L'impresa di distribuzione verifica all'inizio di ogni mese quale sia l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma 31.8 e, in caso di variazioni, ne da contestualmente comunicazione ai propri utenti;

      31.10 L'impresa di distribuzione informa il nuovo utente che accede per la prima volta al servizio di distribuzione, contestualmente all'accesso, quale sia l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma 31.8.";

  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 138/04, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;
  3. di prevedere che il periodo transitorio di cui all'articolo 31, comma 8, della deliberazione n.138/04 si applichi, con riferimento ai quantitativi di gas trasportati a partire dall'1 gennaio 2006;
  4. di prevedere che le societa Snam Rete Gas S.p.A e Societa Gasdotti Italia S.p.A presentino all'Autorita per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le disposizioni di cui ai precedenti punti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data di pubblicazione;
  6. di notificare alle societa Snam Rete Gas S.p.A, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e Societa Gasdotti Italia S.p.A, con sede legale in Via del Lauro 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

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