Data pubblicazione: 26 ottobre 2005
Delibera 25 ottobre 2005
Delibera/Provvedimento 222/05
Ordine di cessazione di condotta lesiva del diritto degli utenti nei confronti delle società di distribuzione del gas appartenenti al gruppo ASM di Brescia e avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25-10-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 11 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorita 9 febbraio 2005, n. 20/05;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 138/04, l'Autorita ha disciplinato le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale; e che con la deliberazione n. 170/04, e stato def inito il regime tariffario per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2008 (secondo periodo di regolazione);
- dalla remunerazione assicurata da tale regime sono escluse alcune prestazioni, di natura accessoria, quali l'esecuzione di parte dei lavori di allacciamento, l'attivazione/disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura e della pressione di fornitura; e che la remunerazione di dette prestazioni e assicurata da corrispettivi che, per prassi, sono convenuti tra l'ente locale e l'esercente in sede di affidamento del servizio;
- sono pervenute all'Autorita numerose segnalazioni da parte di utenti nelle quali si evidenzia che le societa ASM Spa di Brescia, Azienda Servizi Valtrompia Spa, Cige Spa, Valgas Spa, appartenenti al gruppo ASM di Brescia ed esercenti l'attivita distribuzione del gas naturale, richiedono per lo svolgimento del servizio, oltre alla tariffa, approvata dall'Autorita, nella specie mediante il perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 170/04, anche il pagamento di ulteriori corrispettivi, di valore non trascurabile, imputati a prestazioni gia remunerate nella tariffa stessa;
- quanto sopra segnalato trova riscontro nelle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, pubblicate nel sito internet del gruppo ASM di Brescia (di seguito: Condizioni di Accesso), le quali prevedono, alla data dell'1 luglio 2005, appositi corrispettivi per le seguenti prestazioni:
- accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali, per cui e previsto un corrispettivo di 48 euro per punto di riconsegna cui si richiede l'accesso;
- stima e comunicazione mensile all'impresa di trasporto dei volumi per punto di consegna distinti tra civili ed industriali, per cui e previsto un corrispettivo mensile di 1000 euro;
- comunicazion e all'utente della stima mensile dei volumi di gas attribuiti al punto di consegna con dettaglio per punto di riconsegna, per cui e previsto un corrispettivo mensile di 5 euro per punto di riconsegna.
- in particolare, il paragrafo 3.2, lettere b), l) e m), delle Condizioni di Accesso qualifica le prestazioni sopra elencate come "servizi tecnici", i quali vengono erogati "su specifica richiesta" dell'utente e dietro pagamento di corrispettivi indicati nei paragrafi 3, 12 e 13 del preziario allegato alle condizioni (di seguito: il Preziario);
- le previsioni contenute nelle condizioni di cui al precedente punto, praticate dalle societa sopra richiamate, nonche dall'ulteriore societa di distribuzione, appartenente al medesimo gruppo, Sinergia Spa (di seguito: societa del gruppo ASM Brescia) contrastano con il regime tariffario di cui alla deliberazione n. 170/04, in quanto, come anche confermato dal Tar Lombardia nella sentenza n. 531/05, quelle sopra elencate rientrano tra le prestazioni essenziali che connotano il servizio di distribuzione del gas e che, come tali, sono remunerate dalla tariffa;
- la natura non disponibile delle condizioni economiche del servizio, determinate in esito ad un procedimento di approvazione di proposte formulate dall'esercente, comporta l'inserzione di diritto, nella disciplina dei rapporti contrattuali conclusi tra le societa del gruppo ASM Brescia con i propri utenti, delle tariffe approvate dall'Autorita, con la conseguente nullita delle previsioni di cui al paragrafo 3.2, lettere b), l) e m), delle Condizioni di Accesso e dei paragrafi 3, 12 e 13 del Preziario;
- l'entita dei corrispettivi indebitamente praticati determina un grave pregiudizio in capo agli utenti che hanno avuto accesso al servizio di distribuzione gestito dalle societa del gruppo ASM Brescia; e che tale situazione evidenzia l'esigenza d i provvedere immediatamente ai necessari conguagli;
- inoltre, l'applicazione dei predetti corrispettivi determina un grave pregiudizio per lo sviluppo della concorrenza nei territori in cui operano gli esercenti sopra richiamati, a vantaggio delle societa di vendita facenti parte del medesimo gruppo; e che cio e confermato dal fatto che, nel periodo compreso tra il 21 giugno 2000 (entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00) e l'1 giugno 2005, per la classe di consumo sino a 200.000 smc/cliente/anno, gli accessi per sostituzione nella fornitura risulta, dai dati in possesso dell'Autorita, pari a circa lo 0,04% (relativi a 62 clienti finali, su un totale di 167.076), rispetto alla media nazionale, pari a circa il 3,3%;
- dato l'esiguo numero degli accessi alle infrastrutture e, conseguentemente, degli utenti interessati ai sopra citati conguagli, questi ultimi possono essere attuati senza aggravio per le societa del gruppo ASM Brescia in termini brevi non superiori a 30 (trenta) giorni.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'adozione, nei confronti delle societa del gruppo ASM Brescia, di un ordine di cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, nonche per l'avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di ordinare alle societa del gruppo ASM Brescia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95:
- di rimuovere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, le clausole contenute nel paragrafo 3.2, lettere b), l) e m), delle Condizioni di Accesso, nonche nei paragrafi 3, 12 e 13 del Preziario, dando evidenza al fatto che la rimozione e attuata in ottemperanza al presente provvedimento;
- di provvedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ai necessari conguagli a favore degli utenti che abbiano versato corrispettivi previsti nelle condizioni richiamate al precedente alinea, dandone comunicazione all'Autorita entro i 5 (cinque) giorni successivi;
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti delle societa ASM Spa di Brescia, Azienda Servizi Valtrompia Spa, Cige Spa, Sinergia Spa, Valgas Spa, per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;
- di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione legislativo e legale;
- di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 144/01, contestualmente alla produzi one di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle seguenti societa:
- ASM Spa, con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Azienda Sevizi Valtrompia Spa, con sede legale in via Matteotti 325, 25063 Gardone Valtrompia (BS);
- Cige Spa, con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Sinergia Spa, con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Valgas Spa, con sede legale in via Riverberi 2, 25070 Nozza di Vestone (BS);
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).