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Data pubblicazione: 05 agosto 2005

Delibera 04 agosto 2005

Delibera/Provvedimento 174/05

Diffida alle imprese distributrici di energia elettrica ad adempiere ai previsti obblighi di installazione dei misuratori orari. (Obblighi di cui agli articoli 36 e 41, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di misura dell'energia elettrica)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 04-08-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 ( di seguito: legge n. 239/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 21 dicembre 2004, n. 227/04 (di seguito: deliberazione n. 227/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 23 febbraio 2005, n. 33/05 (di seguito: deliberazione n. 33/05);
  • la nota dell'Autorita in data 22 febbraio 2005, prot. n. GB/M05/787/mp (di seguito: la nota 22 febbraio 2005) di richiesta di informazioni alle imprese distributrici nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazione n. 227/04;
  • il documento per la ricognizione delle problematiche sui servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento pubblicato dalla Direzione energia elettrica in data 13 aprile 2005 (di seguito: documento per la ricognizione 13 aprile 2005).

Considerato che:

  • all'articolo 35, comma 35.1, della deliberazione n. 5/04, sono definiti i soggetti responsabili del servizio di misura con riferimento alle attivita di installazione e di manutenzione dei misuratori; e che tali soggetti sono individuati, co n particolare riferimento ai punti di prelievo, nelle imprese distributrici;
  • l'articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 5/04, stabilisce, tra l'altro, che i punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione devono essere dotati di misuratori atti a consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva prelevata secondo quanto disposto dal comma 36.2 del medesimo articolo;
  • l'articolo 41, comma 41.1, della deliberazione n. 5/04 stabilisce i termini vincolanti per l'installazione di misuratori con le caratteristiche di cui all'articolo 36, comma 36.2, della medesima deliberazione per i punti di prelievo indipendentemente dall'appartenenza dei clienti finali corrispondenti a detti punti al mercato libero o al mercato vincolato, bensi articolando detti termini in ragione dei livelli di tensione e di potenza disponibile nei medesimi punti di prelievo;
  • con deliberazione n. 227/04, l'Autorita ha avviato procedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, e ai sensi della n. 239/04, per la formazione di provvedimenti in materia di accesso al servizio di misura dell'energia elettrica; e che, in particolare, il primo dei due procedimenti e stato avviato, tra l'altro, ai fini:
    1. della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 36.2 e 36.3, della deliberazione n. 5/04;
    2. della verifica dell'affidabilita delle misure dell'energia elettrica rese disponibili dalle imprese distributrici, ivi inclusa la ricognizione delle irregolarita di funzionamento dei misuratori riscontrate;
    3. della ricognizione dei criteri e delle misure poste in essere da ciascuna impresa distributrice al fine del rispetto dei termini di cui all'articolo 41, comma 41.1, della deliberazione n. 5/04, nonche dello stato di avanzamento delle attivita di installazione dei misuratori previste al predetto comma;
  • in attuazione della deliberazione n. 227/04, la Direzione energia elettrica dell'Autorita ha condotto attivita conoscitive in ordine a quanto indicato nelle lettere a), b) e c) del precedente alinea, il cui esito e contenuto nel documento recante "Resoconto dell'attivita di indagine condotta nell'ambito dei procedimenti avviati dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 21 dicembre 2004, n. 227/04 per la formazione di provvedimenti in materia di accesso al servizio di misura dell'energia elettrica" (di seguito: il Resoconto), allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale(Allegato A);
  • le imprese distributrici di cui all'Allegato B al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, interpellate con la nota 22 febbraio 2005 non risultano avere ancora trasmesso le informazioni richieste;
  • le predette attivita conoscitive, hanno evidenziato:
    1. ritardi e disfunzioni, per le imprese distributrici di cui all'Allegato C al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nelle attivita di installazione dei misuratori orari alla luce delle disposizioni di cui:
      1. all'articolo 36 dalla deliberazione n. 5/04, in materia di installazione di misuratori orari nei punti di prelievo di clienti del mercato libero in altissima, alta e media tensione e nei punti di prelievo di clienti del mercato vincolato in alta tensione;
      2. all'articolo 41 della medesima deliberazione, in materia di installazione di misuratori orari nei punti di prelievo indipendentemente dall'appartenenza dei clienti finali corrispondenti a detti punti al mercato libero o al mercato vincolato;
    2. data la potenziale dinamica di transizione di clienti del mercato vincolato al mercato libero, una evoluzione della attivita di installazione di misuratori orari in punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato vincolato in media tensione che potrebbe rivelarsi insufficiente al fine del rispetto delle richiamate disposizioni relative all'obbligo di installazione di misuratori orari in punti di prelievo di clienti del mercato libero;
    3. il fatto che alcune imprese distributrici non risultano essere incise dalle predette disposizioni in quanto risulta che nel proprio ambito di competenza sono ricompresi unicamente punti di prelievo in bassa tensione.

Ritenuto che:

  • sia necessario dare impulso alla trasmissione all'Autorita delle informazioni richieste con la nota 22 febbraio 2005 e non ancora trasmesse alla medesima Autorita da parte delle imprese distributrici di cui all'Allegato B;
  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 36, nonche dell'articolo 41, comma 41.1, della deliberazione n. 5/04;
  • il diffuso ritardo negli adempimenti da parte delle imprese distributrici di cui all'Allegato C, se non recuperato tempestivamente, costituirebbe presupposto per l'avvio di istruttorie formali volte all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione delle citate disposizioni

 

DELIBERA

  1. di acquisire agli atti dell'Autorita il Resoconto di cui all'Allegato A condividendone i contenuti;
  2. di diffidare le imprese distributrici di cui all'Allegato B a trasmettere all'Autorita, entro e non oltre il 30 settembre 2005, le informazioni richieste con la nota 22 febbraio 2005;
  3. di diffidare le imprese distributr ici di cui all'Allegato C ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 36, della deliberazione n. 5/04, nonche, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, dall'articolo 41, comma 41.1, lettere a) e b), della medesima deliberazione;
  4. di avviare, in caso di inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, istruttorie formali volte all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  5. di comunicare alle societa riportate negli Allegati B e C il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Allegati:


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