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Data pubblicazione: 29 luglio 2005

Delibera 28 luglio 2005

Delibera/Provvedimento 162/05

Avvio di procedimento per la definizione di un codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-07-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/99);
  • la delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita 25 maggio 1999, n. 78/99 come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorita 29 ottobre 2003, n. 123/03 (di seguito: deliberazione n. 78/99) e successive integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 luglio 2005, n. 141/05 (di seguito: deliberazione n. 141/05).

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 e finalita dell'Autorita garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita, nonche adeguati livelli di qualita nei servizi medesimi in condizioni di economicita e di redditivita, assicurandone la fruibilita e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della norma tiva comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorita la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita dell'offerta e la possibilita di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
  • l'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/99 definisce il cliente grossista come la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea;
  • l'articolo 5, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/99, comma aggiunto dall'articolo 1, comma 30 della legge n. 239/04, stabilisce che a decorrere dal 1? luglio 2004, e cliente idoneo ogni cliente finale non domestico;
  • l'articolo 5, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, comma aggiunto dall'articolo 1, comma 30 della legge n. 239/04, stabilisce che a decorrere dal 1? luglio 2007, e cliente idoneo ogni cliente finale;
  • lo status di cliente idoneo conferisce ai clienti finali il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni di fornitura, fatti salvi i profili regolati, e che al riconoscimento di tale diritto potestativo e correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;
  • il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo a clienti finali dotati di minore forza contrattuale, e la conseguente possibilita di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria s celta, pone la specifica esigenza di garantire, a tutela dei suddetti clienti, la massima trasparenza, al fine di consentire scelte informate e consapevoli;
  • tale esigenza puo essere soddisfatta attraverso la definizione di un codice di Condotta di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica, avente ad oggetto garanzie di informazione, correttezza, e trasparenza da assicurare a tutti i clienti idonei finali nella fase pre-contrattuale di presentazione delle offerte di condizioni di fornitura non regolate o alternative a quelle gia autonomamente scelte dai clienti stessi.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali che preveda:
    1. regole generali di correttezza che gli esercenti l'attivita di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;
    2. informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l'attivita di vendita di energia elettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;
    3. regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione di tali provvedimenti

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto: la definizione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali che preveda:
    1. regole generali di correttezza che gli esercenti l'attivita di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osser vare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;
    2. informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l'attivita di vendita di energia elettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;
    3. regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali;
  2. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, delle esigenze generali di:
    1. promuovere la concorrenza, attraverso strumenti compatibili con l'attuale processo di liberalizzazione del mercato, garantendo la trasparenza dell'informazione e la chiarezza dei contenuti delle offerte contrattuali;
    2. garantire un adeguato livello di tutela ai clienti idonei finali che si avvalgano del diritto di stipulare contratti con un fornitore di propria scelta, con particolare riguardo ai clienti dotati di minore forza contrattuale;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
  4. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia.
  5. di attribuire al di attribuire al Direttore della Direzione consumatori e qualita del servizio dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas la responsabilita degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita preparatoria delle decisioni conclusive.
  6. di pubblicare il pre sente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.