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Data pubblicazione: 24 maggio 2005

Delibera 24 maggio 2005

Delibera/Provvedimento 94/05

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe speciali dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24-05-2005

Visti:

  • la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito in legge 28 ottobre 2002, n. 238;
  • il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 11 (di seguito: decreto legge n. 35/05).

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di r egolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
  • la comunicazione della Commissione Europea del 16 novembre 2004, C(2004)4329fin.

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 11, del decreto legge n. 35/05 prevede la proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004, delle condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • l'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge n. 35/05 prevede che il regime tariffario speciale, gia senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, continui ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
  • l'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 35/05 prevede che le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, siano estese, con provvedimento dell'Autorita, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione;
  • il medesimo l'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 35/05 prevede altresi che le condizioni tariffarie di cui al precedente alinea vengano riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati;
  • ai sensi del comma 13 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/05, le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 del medesimo articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e Francoforte;
  • la deliberazione n. 148/04 e stata parzialmente annullata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con dispositivi 16 maggio 2005, n. 98/05 e n. 99/05.

Ritenuto necessario avviare un procedimento finalizzato alla formazione dei provvedimenti dell'Autorita necessari a dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe speciali dell'energia elettrica, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge n. 35/05), e conseguentemente di:
    1. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione al lo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    2. rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 35/05;
    3. attribuire al Direttore della Direzione tariffe dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas la responsabilita degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita preparatoria delle decisioni conclusive;
  2. di tenere conto, nella formazione di provvedimenti di cui al precedente punto:
    1. del protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati e del rispetto degli impegni per il lungo periodo ivi previsti;
    2. della verifica di compatibilita dei provvedimenti emanati dall'Autorita con la normativa comunitaria;
    3. dell'obiettivo di minimizzazione dell'onere a carico della clientela finale;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).