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Data pubblicazione: 17 maggio 2005

Delibera 16 maggio 2005

Delibera/Provvedimento 89/05

Integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 giugno 2002, n. 115/02

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16-05-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: deliberazione n. 61/97);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 20 giugno 2002, n. 115/02 (di seguito: deliberazione n. 115/02);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 404/05 (di seguito: sentenza n. 404/05);
  • la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il Garante) 10 novembre 2004.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 26, della legge n. 481/95 dispone che "la pubblicita di atti e procedimenti delle Autorita e assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri", cio che consente all'Autorita di prevedere forme di pubblicita dei propri atti anche diverse dalla pubblicazione nel menzionato bollettino;
  • conseguentemente, al fine di assicurare la massima pubblicita dei suoi atti, l'Autorita ha fatto ricorso anche a strumenti diversi da quelli sopra richiamati, quali la pubblicazione nel proprio sito internet; e che tale prassi e stata codificata:
    1. nell'articolo 4 della deliberazione n. 61/97, limitatamente agli atti di avvio e di conclusione dei procedimenti di natura individuale;
    2. nell'articolo 3 dell'Allegato A della deliberazione n. 115/02, con riferimento alle deliberazioni a carattere generale, degli atti adottati nell'eserciz io delle funzioni consultive e propulsive dell'Autorita, nonche dei pareri obbligatori o facoltativi, e delle proposte, rese nell'ambito di procedimenti per l'adozione di provvedimenti intestati ad amministrazioni terze;
  • con sentenza n. 404/05, il Tar Lombardia, limitatamente alla pubblicazione nel sito internet dell'Autorita di provvedimenti individuali di natura sanzionatoria, ha ritenuto inidonea la previsione di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 61/97 in quanto detta deliberazione sarebbe "espressione di autonomia organizzativa e non di un potere normativo esterno"; e che l'Autorita intende proporre appello contro tale decisione;
  • gli effetti della richiamata sentenza compromettono gravemente le finalita di prevenzione generale e di tutela degli interessi di utenti e consumatori sottese al provvedimento sanzionatorio, rispetto alla realizzazione delle quali la pubblicazione nel sito internet dell'Autorita assume un valore fondamentale.

Considerato inoltre che, con la decisione 10 novembre 2004, il Garante ha affermato il principio per cui la pubblicazione da parte di un ente pubblico, nel proprio sito internet, di provvedimenti sanzionatori, decorso un periodo di tempo congruo con quello necessario agli scopi perseguiti con tale pubblicazione, deve essere tecnicamente sottratta alla diretta individuabilita delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni.

Ritenuto che:

  • al solo fine di assicurare un assetto sostanziale tale da non compromettere le finalita sopra richiamate, e fermo restando l'impulso al riesame delle erronee valutazioni in diritto affermate nella sentenza n. 404/05 in ragione delle ulteriori implicazioni che queste possono dispiegare, sia opportuno integrare le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita n. 115/02, estendendo agli atti dell'Autorita di natura individuale la disciplina della pubblicita ivi prevista per le restanti tipologie di atti;
  • sia necessario, nell'attuare l'integrazione di cui al precedente alinea, prevedere l'adozione di accorgimenti tecnici tali da conformare le modalita di diffusione telematica dei provvedimenti sanzionatori al principio sancito dal Garante nella decisione sopra richiamata

 

DELIBERA

 

  1. di integrare l'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 giugno 2002, n. 115/02, inserendo, dopo il comma 3.3, i seguenti commi:

    "3.4 La pubblicita delle deliberazioni a carattere individuale e assicurata attraverso la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e nel sito internet dell'Autorita.

    3.5 Le deliberazioni di cui al comma 3.4 che prevedano l'irrogazione di sanzioni amministrative, decorsi 5 (cinque) anni dalla loro pubblicazione nel sito internet dell'Autorita, sono tecnicamente sottratte alla diretta individuabilita per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni al sito stesso."

     

  2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data di pubblicazione.

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