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Data pubblicazione: 20 aprile 2005

Delibera 18 aprile 2005

Delibera/Provvedimento 69/05

Modificazioni dell'articolo 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18-04-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero delle attivita produttive 24 giugno 2002 (di seguito: decreto 24 giugno 2002);
  • il decreto del Ministero delle attivita produttive 23 marzo 2005 (di seguito: decreto 23 marzo 2005);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) e sue successive modifiche e integrazioni.

Considerato che:

  • l'articolo 13, comma 2, della deliberazione n. 138/03 prevede che entro 20 (venti) giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorita e al Ministero delle attivita produttive, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2 della medesima deliberazione:
    • l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto delle relative imposte;
    • l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo delle relative imposte;
    • l'energia fornita, espressa in GJ;
  • nel fissare il termine di 20 (venti) giorni per la trasmissione dei prezzi di cui al precedente alinea, l'Autorita ha adottato il termine indicato nell'articolo 6, comma 1), lettera g) del decreto 24 giugno 2002;
  • in data 23 marzo 2005, il Ministero delle attivita produttive ha emanato un decreto recante semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di gas naturale in cui ha previsto, tra l'altro:
    • di modificare il suddetto termine di 20 (venti) giorni, tenuto conto che tale termine, alla luce dell'esperienza acquisita, e risultato insufficiente;
    • al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia di gas naturale, di ritenere assolto l'obbligo di trasmissione al Ministero delle attivita produttive, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), di cui al decreto 24 giugno 2002, all'atto della trasmissione per via informatica all'Autorita dei dati di cui all'articolo 13, comma 2, della deliberazione n. 138/03.

Ritenuto che:

sia opportuno prevedere, per la trasmissione dei prezzi di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 138/03, lo stesso termine di cui al decreto del 23 marzo 2005 e adeguare le disposizioni della medesima deliberazione a quanto previsto nel sopradetto decreto

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti modificazioni all'articolo 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03):
    • sostituire le parole "Entro 20 (venti) giorni", con le parole "Entro 45 (quarantacinque) giorni";
    • eliminare le parole "e al Ministero delle attivita produttive".
  2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, affinche entri in vigore a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/03, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

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