Data pubblicazione: 30 marzo 2005
Delibera 30 marzo 2005
Delibera/Provvedimento 56/05
Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2005 e per il trimestre aprile giugno 2005 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30-03-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 4 settembre 2002 n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorita 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 169/04 (di seguito: deliberazione n. 169/04).
- la delibera dell'Autorita 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);
- le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05, n. 156 /05, n. 157/05, n. 158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05, n. 164/05, n. 165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 169/05, n. 170/05, n. 171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05, n. 177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05, n. 183/05, 1 marzo 2005, n. 524/05;
- l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05.
Considerato che:
- con le ordinanze sopra richiamate, confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato, il Tar Lombardia ha sospeso in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, mediante le quali l'Autorita ha, in particolare:
- modificato la disciplina di aggiornamento della componente materia prima di cui alla deliberazione n. 195/05;
- disposto il conseguente aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2005, delle condizioni economiche di fornitura del gas di cui alla deliberazione n. 138/03;
- rispetto al valore definito nella deliberazione n. 169/04, l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, calcolato ai sensi della deliberazione n. 195/02, relativamente al periodo marzo - novembre 2004, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
- rispetto al valore dell'indice It, di cui al precedente alinea, il medesimo indice calcolato con riferimento al periodo giugno 2004-febbraio 2005, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;
- nel caso in cui la sentenza di merito del TAR Lombardia, confermi la legittimita degli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, gli esercenti l'attivita di vendita procederanno al conguaglio delle somme risultanti a favore dei clienti finali oggetto delle condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03.
Ritenuto che sia nece
ssario:
- per il trimestre gennaio - marzo 2005, in virtu della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 169/04, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione;
- per il trimestre aprile - giugno 2005, confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui al precedente alinea
DELIBERA
- di aumentare, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2005, di 0,0457 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03); tale aumento e pari a 1,7604 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
- di confermare per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, come aggiornate al precedente alinea;
- di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).
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