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Data pubblicazione: 30 marzo 2005

Delibera 30 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 54/05

Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2005 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro Ct e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 196 3, n. 730;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa Acquirente unico e direttive alla medesima societa;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 6 agosto 2004;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 17 dicembre 2004, recante modalita e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto del Ministro delle attivita produttive 17 dicembre 2004);
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 24 dicembre 2004, recante determinazione delle modalita di vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005 (di seguito: decreto del Ministro delle attivita produttive 24 dicembre 2004).

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorita 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 70/97), e in particolare le deliberazioni dell'Autorita 25 febbraio 1999, n. 24/99 (di seguito: deliberazione n. 24/99), 28 dicembre 2000, n. 244/00 (di seguito: deliberazione n. 244/00), 27 febbraio 2002, n. 24/02 (di seguito: deliberazione n. 24/02), 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04, 25 giugno 2004, n. 103/04 (di seguito: deliberazione n. 103/04) e 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04) e 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: delibe razione n. 252/04);
  • la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 6 febbraio 2004, n. 13/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 27 maggio 2004, n. 79/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 20 dicembre 2004, n. 224/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 24 dicembre 2004, n. 237/04.

Viste:

  • la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) 8 marzo 2005, prot. Autorita 005146 dell'11 marzo 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico 10 marzo 2005, prot. Autorita n. 005160 dell'11 marzo 2005, integrata con comunicazione in data 23 marzo 2005, prot.Autorita n. 006538 del 25 marzo 2005;
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 15 marzo 2005, prot. Autorita n. 005765, del 18 marzo 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) 15 marzo 2005, prot. Autorita n. 006212 del 23 marzo 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico 16 marzo 2005, prot. Autorita n. 005926 del 21 marzo 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 marzo 2005, prot. Autorita n. 006507 del 25 marzo 2005;
  • la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore della rete in data 24 marzo 2005, prot. Autorita n. 006600 del 29 marzo 2005;
  • la comunicazione del Ministero delle attivita produttive 8 marzo 2005, prot. n. 0004257, ricevuta dall'Autorita in data 14 marzo 2005, prot. Autorita n. 005243 (di seguito: comunicazione Map 8 marzo 2005);
  • la comunicazione dell'Autorita al Gestore della rete in data 16 marzo 2005, prot. GB/M05/1073/mp;
  • la comunicazione del Ministero delle attivita produttive 21 marzo 2005, prot. n. 0005007, ricevuta dall'Autorita in data 22 marzo 2005, prot. Autorita n. 006101;
  • la comunicazione del Gestore della rete 29 marzo 2005, prot. Autorita n. 006675, del 29 marzo 2005.

Considerato che:

  • gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
  • l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui a l precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
  • ai sensi l'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico e tenuto ad inviare all'Autorita, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
  • con la partecipazione della domanda nella borsa elettrica a partire dall'1 gennaio 2005, si e reso necessario considerare tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri di sbilanciamento attribuiti al medesimo Acquirente Unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato;
  • il Gestore della rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina i corrispettivi di dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;
  • in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato sono ad oggi disponibili per il solo mese di gennaio 2005;
  • lo sbilanciamento attribuito all'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato e stato nel mese di gennaio inferiore al 10% del suo fabbisogno programmato;
  • le modalita di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unita di consumo non rilevati, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b) di cui alla medesima deliberazione;
  • relativamente al periodo gennaio - febbraio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del mese di gennaio 2005, ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo trimestre 2005, pari a circa 40 milioni di euro;
  • permane un elemento di incertezza relativo alla quantita di energia elettrica destinata all'Acquirente Unico e ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • relativamente al periodo gennaio - febbraio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore della rete, non si evidenziano scostamenti di rilievo tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA;
  • l'Acquirente unico ha proceduto ad iscrivere a bilancio un risconto passivo pari a circa 2 milioni di euro, relativo alla differenza tra i costi di funzionamento del medesimo Acquirente unico nell'anno 2004 quantificati in via provvisoria dall'Autorita, pari a 8,2 milioni di euro, e i costi di funzionamento effettivamente sostenuti, pari a circa 6,2 milioni di euro;
  • con deliberazione n. 252/04, l'Autorita ha quantificato in via preliminare il livello dei costi di funzionamento riconosciuti a ll'Acquirente unico per l'anno 2005, pari a 8,2 milioni di euro;
  • sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa la situazione dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del Testo integrato, il Conto per la reintegrazione delle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita di produzione dell'energia elettrica nella transizione, finanziato dalla componente A6, evidenzia, nel medio periodo, esigenze di gettito superiori a quelle garantite dalle attuali aliquote della medesima componente A6;
  • in esito alla citata comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore della rete del 24 marzo 2005, e necessario condurre approfondimenti circa gli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
  • sulla base delle informazioni disponibili relative all'approvvigionamento, da parte del Gestore della rete, di risorse per il servizio di interrompibilita del carico nell'anno 2004, l'applicazione dell'elemento INT e del corrispettivo di cui all'articolo 52.5 della deliberazione n. 168/03 ha determinato, per l'anno 2004, un ricavo superiore ai costi sostenuti dal Gestore della rete per il predetto approvvigionamento, in ragione della minor contrattualizzazione del servizio;
  • con riferimento all'anno 2004, si registra un residuo positivo di circa 31 milioni di euro conseguente dalla differenza tra il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita di capacita produttiva di cui all'articolo 47 della deliberazione n. 48/04 e l'erogazione dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilita di capacita produttiva;
  • il residuo positivo di cui al precedente alinea determina la necessita di un minor introito per la componente CD per l'anno 2005, per finanziare il regime transitorio istituito da l decreto legislativo n. 379/03;
  • l'Autorita in data 25 giugno 2004 ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi:
    1. alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;
    2. alle "misure di compensazione territoriale" di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 314/03;
  • nella richiamata segnalazione l'Autorita evidenziava, tra l'altro, l'opportunita di estendere a tutti i clienti finali l'applicazione della componente tariffaria destinata a finanziare il conto per le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori;
  • secondo quanto indicato nella comunicazione Map 8 marzo 2005, e prevista "...la possibilita di estendere l'attuale componente UC4 anche ai clienti liberi";
  • la componente UC1, di cui al comma 1.1 del Testo integrato, destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, e stata attivata con deliberazione n. 252/04.

Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 252/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione inferiore al 3%.

Ritenuto opportuno:

  • rettificare il Testo integrato prevedendo:
    1. l'applicazione della componente tariffaria UC4 a tutti i clienti finali, sia liberi che vincolati e la contestuale soppressione della componente tariffaria A8;
    2. l'introduzione di disposizioni in materia di esazione delle componenti tariffarie UC1 e UC4;
  • trattare gli oneri di sb ilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato quali costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al corrispondente prezzo del mercato del giorno prima;
  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2005, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;
  • rivedere in diminuzione la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento, coerentemente con le previsioni rese disponibili dal Gestore della rete con la citata comunicazione del 15 marzo 2005, adeguando conseguentemente l'elemento OD;
  • che a parziale copertura dei costi per il funzionamento dell'Acquirente unico, relativi all'attivita di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, sia utilizzato l'ammontare riscontato nel bilancio 2004, relativo ai minori costi di funzionamento sostenuti nel medesimo anno 2004;
  • rimandare a successivi provvedimenti dell'Autorita le decisioni relative alla determinazione in via definitiva dei costi riconosciuti per il funzionamento dell'Acquirente unico per gli anni 2004 e 2005, fermo restando la garanzia di equilibrio economico di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
  • adeguare il valore delle componenti tariffarie A6 e UC5, nonche degli elementi CD e INT e dei corrispettivi di cui agli articoli 37.2 e 37.3 e al comma 52.5 della deliberazione n. 168/03

 

DELIBERA

 

 

< h5>Articolo 1

 

Definizioni

 

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

 

Articolo 2

 

Modificazioni del Testo integrato

 

2.1

L'articolo 16 del Testo integrato e sostituito con il seguente:

 

"Articolo 16

 

Componenti UC3, UC4, UC6 e MCT

16.1 Ciascuna impresa distributrice applica ai clienti finali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), le componenti UC3, UC4, UC6 e MCT."

2.2 Alla lettera f) dei commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato, dopo la parola "UC3," e aggiunta la parola "UC4,".
2.3 La lettera f) del comma 52.2 del Testo integrato e soppressa.
2.4 Al comma 53.1 del Testo integrato, le parole "componenti UC3, UC5, UC6 e MCT" sono sostituite con le parole "componenti UC1, UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT".
2.5 Nella rubricazione dell'articolo 54 del Testo integrato e soppressa la parola "A8".
2.6 Al comma 54.1 del Testo integrato le parole "A2, A3, A4, A5, A6 e A8" sono sostituite con le parole "A2, A3, A4, A5 e A6".
2.7 Nella rubricazione dell'articolo 57 del Testo integrato, le parole "componenti UC3 e UC5" sono sostituite con le parole "componenti UC1, UC3, UC4 e UC5".
2.8 Al comma 57.1 del Testo integrato, dopo le parole "delle componenti UC3" sono aggiunte le parole "e UC4".
2.9 Al comma 57.2 del Testo integrato, le parole "della componente UC5" sono sostituite con le parole "delle componenti UC1 e UC5".
2.10 Alla lettera i) del comma 59.1 del Testo integrato, la parola "A8" e sostituita con la parola "UC4".
Articolo 3

 

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03

 

3.1 Le tabelle 1, 2 e 3 di cui alla deliberazione n. 168/03, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento.

 

Articolo 4

 

Aggiornamento del parametro Ct

 

4.1 Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 e confermato il valore del parametro Ct, di cui al comma 3.2 della deliberazione n. 252/04.

 

Articolo 5

 

Agg iornamento di elementi e componenti tariffarie

 

5.1 I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, dell'elemento INT e dell'elemento CD per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 allegate al presente provvedimento. I valori della componente CCA per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 8.1, 8.2 e 8.3 allegate al presente provvedimento.
5.2 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 9 e 10 allegate al presente provvedimento.
5.3 Per l'elemento VE per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 e confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 252/04.
5.4 Per l'elemento DP per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 e confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorita 27 marzo 2004, n. 46/04.
5.5 I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti tariffarie UC1, UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005, sono fissate come indicato nelle tabelle 11.1, 11.2 e 12 allegate al presente provvedimento.

 

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorit

a l'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dall'1 aprile 2005.


Allegati:

Altri documenti:
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