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Data pubblicazione: 09 marzo 2005

Delibera 08 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 40/05

Modalità di attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, con riferimento agli anni 2000 e 2001

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 08-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 1999, n. 204/99;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 1999, n. 205/99 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
  • la deliberazione dell'Autorita 3 agosto 2000, n. 139/00 (di seguito: deliberazione n. 139/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 18 ottobre 2001, n. 228 (di seguito: deliberazione n. 228/01);
  • le decisioni del Consiglio di Stato R.D. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 18 giugno 2004, n. 91/04 (di seguito: deliberazione n. 91/04).

Considerato che:

  • in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato R.D. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04, l'Autorita, con la deliberazione n. 91/04, ha avviato un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di modalita per l'attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, per gli anni 2000 e 2001;
  • gli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 205/99 fissavano corrispettivi, articolati per fasce orarie, per il trasporto dell'energia el ettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, e che l'applicazione di tali corrispettivi richiedeva l'installazione di apparecchi di misura che consentissero la rilevazione dei prelievi di energia elettrica per fasce orarie;
  • la deliberazione n. 91/04, nel concludere l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 139/00, ha evidenziato che, per l'intero periodo 2000 - 2001, il criterio utilizzabile per la contabilizzazione dei flussi di energia elettrica prelevati dalle imprese distributrici per la fornitura ai clienti del mercato vincolato, in assenza di apparecchi di misura idonei alla rilevazione per fascia oraria, non puo che essere basato su modalita convenzionali;
  • la deliberazione n. 91/04, attesa la necessita di assicurare la copertura dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, ha individuato il criterio di cui al precedente alinea ed ha previsto la possibilita, per i soggetti interessati, di far pervenire all'Autorita proprie osservazioni e proposte in merito;
  • hanno partecipato alla consultazione, facendo pervenire proprie osservazioni e proposte, le societa AEM Spa Cremona, Azienda Energetica Spa Bolzano, Hera Spa Bologna, AEM Spa Torino ed Enel Spa, nonche Federenergia;
  • in sintesi, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno rilevato che:
    1. il corrispettivo per il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dovrebbe essere applicato solo all'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, e non anche all'energia elettrica prodotta ed immessa direttamente nella rete di distribuzione, come previsto dagli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 205/99;
    2. sarebbe necessario rivedere le approssimazioni adottate nella conversione da lire in euro dei corrispettivi applicabili per gli anni 2000 e 2001 per la copertura dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
    3. quanto disposto dalla lettera c) della parte dispositiva della deliberazione n. 91/04 appare ridondante rispetto a quanto disposto dalle lettere a) e b) della medesima deliberazione;
  • l'osservazione sub 1) non tiene in considerazione gli esiti dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 139/00 e conclusa con la deliberazione n. 91/04, in quanto, in assenza di apparecchi di misura idonei alla rilevazione per fascia oraria, non risultano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 205/99;
  • l'applicazione dell'elemento ρ3(tras) della tariffa TV1, di cui alla tabella 3 della deliberazione n. 204/99, per ciascuna tipologia di utenza diversa da quelle in bassa tensione per usi domestici, nonche della quota della componente tariffaria per le forniture in bassa tensione per usi domestici destinata alla copertura dei costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per tali clienti, all'energia elettrica prelevata da ciascuna corrispondente tipologia di utenza, consente la copertura dei costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale destinata ai medesimi clienti.

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, stabilire modalita convenzionali per l'attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmission

e nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, con riferimento agli anni 2000 e 2001, secondo le modalita delineate nella deliberazione n. 91/04, recependo le osservazioni, espresse dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, di cui ai precedenti numeri 2) e 3)

 

DELIBERA

Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

 

Attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale per l'anno 2000

1.1 Al fine dell'attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale per l'anno 2000, il Gestore della rete fattura alle imprese distributrici un corrispettivo pari alla somma:

  1. del prodotto tra i valori dell'elemento 3(tras) della tariffa TV1, di cui alla tabella 3 della deliberazione n. 204/99, per ciascuna tipologia di utenza diversa da quelle in bassa tensione per usi domestici, per l'energia elettrica fatturata dall'impresa distributrice, nell'anno 2000, ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle medesime tipologie di utenza;
  2. del prodotto tra il valore pari a 0,315039 centesimi di euro/kWh per l'energia elettrica fatturata dall'impresa distributrice, nell'anno 2000, alle utenze in bassa tensione per usi domestici.

 

Articolo 2

 

Attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale per l'anno 2001

2.1 Al fine dell'attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale per l'anno 2001, il Gestore della rete fattura alle imprese distributrici un corrispettivo pari alla somma:

  1. del prodotto tra i valori dell'elemento 3(tras) della tariffa TV1, di cui alla tabella 3 della deliberazione n. 204/99, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorita 19 luglio 2000, n. 123/00, per ciascuna tipologia di utenza diversa da quelle in bassa tensione per usi domestici, per l'energia elettrica fatturata dall'impresa distributrice, nell'anno 2001, ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle medesime tipologie di utenza;
  2. del prodotto tra il valore pari a 0,309874 centesimi di euro/kWh per l'energia elettrica fatturata dall'impresa distributrice, nell'anno 2001, alle utenze in bassa tensione per usi domestici.

 

Articolo 3

 

Disposizioni finali

3.1 Agli importi di cui all'articolo 1, comma 1.1, e all'articolo 2, comma 2.1, e sottratto quanto eventualmente addebitato, in ciascuno degli anni 2000 e 2001, direttamente dal Gestore e/o da altre imprese distributrici e sommato quanto eventualmente addebitato ad altre imprese distributrici in applicazione degli articoli 4, comma 4.2, lettera b), e 5, comma 5.2, lettera b), della deliberazione n. 205/99, per l'energia elettrica rispettivamente ricevuta e ceduta negli stessi periodi.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.aut

orita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 


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