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Data pubblicazione: 01 febbraio 2005

Delibera 31 gennaio 2005

Delibera/Provvedimento 15/05

Determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas connesse all'attuazione dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31-01-2005

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il Regolamento n. 1228/03);
  • il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: il decreto-legge n. 239/03);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita e condizioni per l'unificazione della proprieta e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1999, n. 162/99 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
  • la deliberazione dell'Autorita 21 dicembre 2001, n. 310/01;
  • la deliberazione dell'Autorita 1 agosto 2002, n. 152/02;
  • l'Allegato A alla delibera zione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 169/03;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004,n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: la deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 19 novembre 2004, n. 205/04.

Visti:

  • le comunicazioni della societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) 3 dicembre 2004, prot. n. AD/P2004000316 (prot. Autorita n. 027310 del 9 dicembre 2004), 22 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004025198 (prot. Autorita n. 028938 del 28 dicembre 2004), 23 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004025293 (prot. Autorita n. 028837 del 27 dicembre 2004) e 28 gennaio 2005, prot.GRTN/P2005001886 (prot. Autorita n. 001727 del 28 gennaio 2005), recanti informazioni di natura contabile e organizzativa connesse all'attuazione dell'articolo 1 del DPCM 11 maggio 2004;
  • la comunicazione del Gestore della rete 23 dicembre 2004, prot. AD/P2004000333 (prot. Autorita n. 028716 del 27 dicembre 2004).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, del DPCM 11 maggio 2004 prevede che entro il 31 ottobre 2005 siano trasferiti alla societa Terna Spa, eventualmente anche attraverso conferimento, le attivita, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarita delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n.79/99, facenti capo al Gestore della rete ad eccezione:
    1. dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonche le attivita correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
    2. delle partecipazioni detenute nelle societa Gestore del Mercato Elettrico Spa ed Acquirente Unico Spa;
    3. degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attivita poste in essere - fino alla data di efficacia del predetto trasferimento - dallo stesso Gestore della rete il quale, in ogni caso, tiene indenne la societa Terna Spa da eventuali oneri di natura risarcitoria e sanzionatoria che potranno derivare alla medesima per le attivita poste in essere dal Gestore della rete fino alla data di efficacia del trasferimento, fermo restando l'impegno della societa Terna Spa di fare tutto quanto in suo potere affinche l'ammontare di tali oneri risulti minimizzato;
  • l'articolo 1, comma 2, del DPCM 11 maggio 2004 prevede che il trasferimento di cui al comma 1 del medesimo articolo avvenga a titolo oneroso; e che, a tal fine, il Gestore della rete e la societa Terna Spa concordino la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, le unita di personale da trasferire, nonche il relativo valore;
  • ai fini della copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete, il medesimo Gestore della rete trattiene dai corrispettivi percepiti ai sensi del comma 17.1, lettera a) e del comma 19.1 del medesimo Testo integrato, un ammontare par i al prodotto della componente di cui al comma 20.1, lettera b) del Testo integrato (di seguito: componente CTR-GRTN), per l'energia elettrica di cui al comma 17.1, lettera a), del medesimo Testo integrato;
  • l'articolo 37.1, comma 37.1.1, della deliberazione n. 168/03 stabilisce le modalita per la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
  • l'articolo 2, comma 2.5, della deliberazione n. 135/04, ha fissato la componente CTR-GRTN per l'anno 2005 pari a 0,0336 centesimi di euro/kWh; e che tale componente e destinata alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete, ivi inclusi i costi riconosciuti per:
    1. le funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99;
    2. le attivita correlate all'attuazione del decreto legislativo n. 387/03;
    3. la realizzazione del programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 1-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 239/03, per le attivita di competenza del Gestore della rete, per un ammontare pari a 12 milioni di euro;
  • la copertura dei costi di cui alla predetta lettera c), avviene mediante specifiche determinazioni tariffarie dell'Autorita ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 9, del decreto-legge n. 239/03, adottate in coerenza con il principio di promozione dell'uso efficiente delle risorse;
  • con le comunicazioni sopra richiamate il Gestore della rete ha reso disponibili all'Autorita informazioni di natura contabile e organizzativa circa la separazione tra le attivita che ai sensi dell'articolo 1, com ma 1, del DPCM 11 maggio 2004, non costituiscono oggetto di trasferimento e le attivita che verranno trasferite alla societa Terna Spa;
  • il Gestore della rete nell'ambito delle attivita di propria competenza ha accantonato somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative a modalita e condizioni per l'importazione dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, in un fondo denominato Fondo per margine gestione su garanzia di interconnessione con l'estero;
  • l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 37.3.1, e di cui all'articolo 42 della deliberazione n. 48/04, potrebbe generare un margine economico positivo quantificabile in maniera certa entro il 31 marzo 2005 (di seguito: margine CCT 2004).

Ritenuto opportuno:

  • che, ai fini del processo di unificazione disposto dal DPCM 11 maggio 2004, siano confermati i criteri di riconoscimento e di copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di cui al Testo integrato;
  • quantificare la quota parte della componente CTR-GRTN a copertura dei costi connessi con le attivita non oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 11 maggio 2004, sulla base delle informazioni di natura contabile e organizzativa sopra richiamate rese disponibili dal Gestore della rete a mezzo delle comunicazioni di cui a precedenti visti;
  • prevedere che, con separato provvedimento, l'Autorita adotti le disposizioni necessarie a garantire la copertura, secondo criteri di efficienza, dei costi connessi con:
    1. l'adesione ad accordi relativi alla compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica, con riferimento alle par tite residuali di competenza 2004, pari a circa 43 milioni di euro, e per l'intero ammontare annuo a partire dagli oneri di competenza 2005;
    2. la realizzazione del programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 1-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 239/03, per le attivita di competenza del Gestore della rete;
  • che le somme accantonate entro il 31 dicembre 2004 dal Gestore della rete nel Fondo per margine gestione su garanzia di interconnessione con l'estero siano destinate, con separato provvedimento, alla riduzione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  • prevedere che le somme corrispondenti al margine CCT 2004 siano destinate alla riduzione degli oneri per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica secondo modalita definite dall'Autorita con separato provvedimento

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Criteri connessi all'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 2004

1.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie rilevanti per il processo di unificazione della proprieta e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 2004, si applicano i criteri di riconoscimento e di copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04.

Articolo 2

 

Ripartizione della componente di cui all'articolo 20, comma 20.1, lettera b), del Testo integrato

2.1 Sulla base delle informazioni di cui

in premessa rese disponibili dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, la quota parte della componente di cui all'articolo 20, comma 20.1, lettera b), del Testo integrato, a copertura dei costi riconosciuti alle attivita che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 11 maggio 2004, non costituiscono oggetto di trasferimento, e quantificabile in 0,0095 centesimi di euro/kWh.

 

Articolo 3

 

Disposizioni finali

3.1 Con separato provvedimento l'Autorita adotta le disposizioni necessarie alla regolazione dei flussi finanziari conseguenti all'applicazione di componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi derivanti dagli obblighi attribuiti ai soggetti che risulteranno dal processo di unificazione di cui all'articolo 1 del DPCM 11 maggio 2004.

3.2 Con separato provvedimento, l'Autorita adotta le disposizioni necessarie a garantire la copertura, secondo criteri di efficienza, dei costi connessi con:

  1. l'adesione ad accordi relativi ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica con riferimento alle partite residuali di competenza 2004, pari a circa 43 milioni di euro, e per l'intero ammontare annuo a partire dagli oneri di competenza 2005;
  2. la realizzazione del programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 1-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 239/03, per le attivita di competenza del Gestore della rete.

3.3 Con separato provvedimento, l'Autorita adotta le disposizioni per:

  1. la destinazione delle somme accantonate entro il 31 dicembre 2 004 dal Gestore della rete nel Fondo per margine gestione su garanzia di interconnessione con l'estero alla riduzione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  2. la destinazione delle somme corrispondenti al margine CCT 2004 alla riduzione degli oneri per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle attivita produttive, alla societa Terna Spa ed alla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.


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