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Data pubblicazione: 28 gennaio 2005

Delibera 27 gennaio 2005

Delibera/Provvedimento 11/05

Disposizioni per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria per il primo semestre 2003

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-01-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Visti:

  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1 aprile 2003, n. 317/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 317/01);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita 1 aprile 2003, n. 27/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 19 febbraio 2004, n. 19/04 (di seguito: deliberazione n. 19/04);
  • la deliberazione 1 aprile 2004, n. 54/04;
  • la deliberazione 27 gennaio 2005, n. 10/05 (di seguito: deliberazione n. 10/05).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 317/01 fissa, a decorrere dall'1 gennaio 2002, il valore dei corrispettivi unitari applicati ai prelievi di energia elettrica dei clienti del mercato libero ai fini della provvista de gettito necessario a remunerare la riserva e il bilanciamento;
  • il Titolo 4 della deliberazione n. 317/01 stabilisce le condizioni per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al servizio di dispacciamento, ivi incluse la riserva secondaria e terziaria, prevedendo che i titolari degli impianti di produzione, nel corso dell'anno 2002, mettano a disposizione della societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) le predette risorse secondo l'ordine indicato al medesimo Titolo 4;
  • le condizioni di cui al precedente alinea hanno trovato applicazione anche per il primo semestre dell'anno 2003, sulla base di quanto previsto dalla medesima deliberazione n. 317/01 e dalla deliberazione n. 27/03;
  • le modalita per la remunerazione della messa a disposizione della riserva secondaria e terziaria sono state stabilite, con validita dall'1 luglio 2003 fino all'entrata in vigore del dispacciamento di merito economico con la deliberazione n. 67/03, e con validita per l'anno 2002 con la deliberazione n. 19/04;
  • la deliberazione n. 10/05 ha stabilito di chiudere il supplemento di istruttoria conoscitiva disposto con la deliberazione n. 54/04, peraltro, individuando una carenza di presupposti per l'effettuazione, nei confronti della societa Enel Produzione Spa, dei pagamenti, afferenti il servizio di ri serva, di competenza del primo semestre 2003, che traggono titolo dall'articolo 11 della deliberazione dell'Autorita n. 67/03; e che non permane pertanto alcun vincolo alla estensione di quanto previsto dalla deliberazione n. 67/03 e dalla deliberazione n. 19/04, anche per il primo semestre 2003, per i soggetti titolari di impianti di produzione, diversi dalla societa Enel Produzione Spa, che abbiano effettivamente messo a disposizione del Gestore della rete riserva secondaria e terziaria secondo le disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione n. 317/01 e al titolo 4 della deliberazione n. 27/03.

Ritenuto che sia opportuno disporre che la remunerazione della riserva secondaria e terziaria, per il primo semestre 2003, avvenga con le medesime modalita di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 67/03, ferma restando la verifica del presupposto generale costituito dalla messa a disposizione del Gestore della rete, da parte del singolo soggetto titolare di impianti di produzione, di detta riserva in modo adeguato rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale

 

DELIBERA

Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

 

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata.

Articolo 2

 

Remunerazione della riserva secondaria e terziaria per il primo semestre 2003

2.1 Il Gestore della rete riconosce, per il primo semestre dell'anno 2003, a ciascun soggetto, fatta eccezione per la societa Enel Produzione Spa, titolare di impianti di produzione che abbia m esso a disposizione riserva secondaria e terziaria secondo le disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione n. 317/01 e al titolo 4 della deliberazione n. 27/03, un corrispettivo, espresso in euro/MW, determinato dal medesimo Gestore della rete secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 67/03.

2.2 Ai fini della regolazione del corrispettivo a favore di ciascun soggetto di cui al comma 2.1, dall'ammontare complessivo a cio destinato deve essere dedotta la quota parte di corrispettivo relativa alle unita di produzione della societa Enel Produzione Spa.

2.3 Il Gestore della rete definisce le modalita per l'attribuzione delle spettanze ai titolari delle unita di produzione conformemente a quanto disposto nel presente provvedimento, nonche le modalita per il versamento, anche differito, degli importi relativi a dette spettanze tenendo conto delle disponibilita effettive del gettito rinveniente dalle componenti tariffarie rf, bf e bh relative al primo semestre dell'anno 2003.

2.4 Il Gestore della rete predispone ed invia all'Autorita, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un rapporto con l'indicazione delle modalita definite ai sensi del comma precedente e degli esiti della loro concreta applicazione.

Articolo 3

 

Disposizioni finali

3.1 In ogni caso, i corrispettivi a remunerazione della riserva secondaria e terziaria dovuti in ragione d'anno ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 67/03, sono riconosciuti dal Gestore della rete solo qualora la riserva messa disposizione dal singolo soggetto titolare di impianti di produzione sia stata adeguata rispetto al le esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione


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