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Delibera 21 dicembre 2004

Delibera/Provvedimento 227/04

Avvio di procedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, per la formazione di provvedimenti in materia di accesso al servizio di misura dell'energia elettrica

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 22 dicembre 2004

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2004

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 ( di seguito: legge n. 239/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04).

Considerato che:

  • la libertà di accesso alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, ivi incluso l'accesso al servizio di misura dell'energia elettrica, a parità di condizioni costituisce un prerequisito essenziale per la fruibilità e la diffusione del servizio elettrico da parte dei clienti finali, nonché per l'ordinato svolgimento del mercato dell'energia elettrica;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità, comunque stabilite, di accesso ai servizi siano attuate, da parte dei soggetti esercenti, nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza;
  • all'articolo 35, commi 25.1 e 35.2, della deliberazione n. 5/04, sono definiti i soggetti responsabili del servizio di misura con riferimento a ciascuna delle attività di installazione e di manutenzione dei misuratori, nonché di rilevazione e di registrazione delle misure dell'energia elettrica;
  • l'articolo 35, comma 35.5, della deliberazione n. 5/04, stabilisce che le imprese distributrici sono tenute all'installazione dei misuratori orari per i punti di prelievo corrispondenti ai clienti finali di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera a), vale a dire per i clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione, entro i termini di cui all'articolo 41, comma 41.1, della medesima deliberazione;
  • all'articolo 36, commi 36.2 e 36.3, della deliberazione n. 5/04, sono stabilite, tra l'altro, le caratteristiche dei misuratori al fine di consentire la disponibilità delle misure di energia elettrica per i soggetti, nonché le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore;
  • a far data dall'1 luglio 2004, la dinamica di evoluzione del mercato libero, vale a dire l'ingresso nel mercato libero dei clienti idonei che, esercitando la relativa facoltà, divengono a tutti gli effetti clienti del mercato libero, dipende unicamente dalle scelte in tal senso operate dai singoli clienti idonei finali; e che le imprese distributrici, al fine di garantire il rispetto dei termini di cui al citato articolo 41, stanno installando misuratori orari anche nei punti di prelievo in media tensione corrispondenti a clienti ancora rientranti nel mercato vincolato;
  • l'installazione diffusa di misuratori orari di cui al precedente alinea comporta la modifica immediata delle condizioni di fornitura dei predetti clienti, vale a dire il passaggio dalla regolazione economica delle forniture di energia elettrica da monoraria a multioraria;
  • il predetto passaggio avviene senza che il cliente finale possa prendere atto preventivamente, anche parzialmente, del proprio profilo orario o multiorario posto alla base del nuovo regime di fatturazione oraria o multioraria;
  • l'articolo 1, comma 35, della legge n. 239/04, dispone, che l'Autorità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, adotti, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore, prescelto da tali clienti a rappresentarli, il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

Ritenuto opportuno avviare procedimenti ai fini:

  • della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 5/04 relativamente alle caratteristiche dei misuratori ed alla messa disposizione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
  • della verifica dell'affidabilità delle misure dell'energia elettrica rese disponibili dall'impresa distributrice secondo le modalità di cui al predetto articolo 36 della deliberazione n. 5/04, ivi inclusa la ricognizione delle irregolarità di funzionamento dei misuratori riscontrate;
  • della ricognizione dei criteri e delle misure poste in essere da ciascuna impresa distributrice al fine del rispetto dei termini di cui all'articolo 41, comma 41.1, della deliberazione n. 5/04, nonché dello stato di avanzamento delle attività di installazione dei misuratori previste al predetto comma;
  • della formazione di un provvedimento relativo all'introduzione di misure di gradualità in ordine all'installazione di misuratori orari atti alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata per fasce orarie per i clienti del mercato vincolato, secondo quanto indicato nel documento per la consultazione allegato al presente provvedimento (Allegato A);
  • della formazione di provvedimenti in applicazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 35, della legge n. 239/04

DELIBERA

  1. di avviare procedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, in materia di accesso al servizio di misura dell'energia elettrica ai fini:
    1. della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 36.2 e 36.3, della deliberazione n. 5/04;
    2. della verifica dell'affidabilità delle misure dell'energia elettrica rese disponibili dall'impresa distributrice, ivi inclusa la ricognizione delle irregolarità di funzionamento dei misuratori riscontrate;
    3. della ricognizione dei criteri e delle misure poste in essere da ciascuna impresa distributrice al fine del rispetto dei termini di cui all'articolo 41, comma 41.1, della deliberazione n. 5/04, nonché dello stato di avanzamento delle attività di installazione dei misuratori previste al predetto comma;
    4. della formazione di un provvedimento relativo all'introduzione di misure di gradualità in ordine all'installazione di misuratori atti alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata per fasce orarie per i clienti del mercato vincolato, secondo quanto indicato nel documento per la consultazione allegato al presente provvedimento (Allegato A), stabilendo che i soggetti interessati possano inviare osservazioni e proposte relative a detto documento entro il 17 gennaio 2005;
  2. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge n. 239/04;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità di sviluppare gli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento delle attività attinenti i procedimenti in oggetto, nonché di predisporre e rendere disponibili uno o più documenti per la consultazione relativi ai medesimi procedimenti;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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