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Delibera 30 novembre 2004

Delibera/Provvedimento 210/04

Misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it

il 1 dicembre 2004

 

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 30 novembre 2004

 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi.

 

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue successive modificazioni.

 

Considerato che:

  • numerosi soggetti hanno rappresentato all'Autorità la necessità di interventi in ordine:
    1. all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 118/03, nel caso in cui le variazioni di cui al comma 9.1 del medesimo articolo 9 intervengano nel mese di dicembre 2004;
    2. al trattamento della variazione dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo trattati su base oraria corrispondenti a clienti del mercato libero;
  • le comunicazioni pervenute di cui al precedente alinea manifestano la necessità di prolungare anche nel mese di dicembre 2004 le azioni commerciali relative alla conclusione di contratti di fornitura per l'anno 2005.

 

Ritenuto che, al fine di promuovere la concorrenza, sia

opportuno definire misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero che

contemperino le esigenze di maggiore flessibilità in merito alle predette

variazioni con le esigenze delle imprese distributrici relativamente alla

gestione delle medesime variazioni

 

DELIBERA

 

di approvare il seguente provvedimento:

  1. è data facoltà alle imprese distributrici di accettare richieste di variazioni relative agli eventi di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettere da a) ad e), della deliberazione n. 118/03, e comunque presentate entro il giorno 20 dicembre 2004, secondo le modalità di cui al comma 9.3 del medesimo articolo 9, con efficacia a partire dall'1 gennaio 2005;
  2. nel caso di richieste accettate ai sensi del punto precedente:
    1. le imprese distributrici sono tenute ad accettare in maniera non discriminatoria tutte le richieste loro pervenute in pari data garantendo, nella loro responsabilità, il corretto svolgimento degli adempimenti alle medesime attribuiti ai sensi della deliberazione n. 118/03;
    2. il termine di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 158/99 è conseguentemente ridotto fino ad un minimo di 11 (undici) giorni;
  3. variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo trattati su base oraria corrispondenti a clienti del mercato libero sono efficaci a partire dall'1 gennaio 2005, purché comunicate non oltre il 20 dicembre 2004;

 

di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità

(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua

pubblicazione.