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Delibera 11 novembre 2004

Delibera/Provvedimento 201/04

Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e 30 dicembre 2003, n. 168, in materia di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e di dispacciamento delle unità di cogenerazione

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 19 novembre

2004

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 9.12.04

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,

 

Nella riunione

dell'11 novembre 2004

 

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), in particolare l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 11, commi 2 e 4;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato elettrico);
  • la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo Integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 71/04 (di seguito: deliberazione n. 71/04).

 

Considerato che:

 

  • l'articolo 1, lettera w), della deliberazione n. 42/02 individua un unico periodo di collaudo e avviamento, intercorrente tra il primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e l'entrata in esercizio commerciale, di durata massima pari a dodici mesi consecutivi, durante il quale la sezione medesima, per poter essere riconosciuta come sezione di cogenerazione, deve soddisfare i valori minimi ridotti dell'indice IRE e LT di cui all'articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 42/02;
  • la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione generalmente precede la data di inizio della effettiva produzione combinata di energia elettrica e calore;
  • durante il periodo iniziale intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione e l'inizio della produzione combinata di energia elettrica e calore, la sezione non può soddisfare la definizione di cogenerazione in quanto produce solo energia elettrica;
  • alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorità:
    • la penalizzazione che l'attuale definizione di periodo di collaudo e avviamento comporta in quanto la dichiarazione annuale, resa ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 42/02, risulta riferita ad un periodo che include il periodo iniziale di cui al precedente alinea in cui la sezione non risulta cogenerativa;
    • l'esigenza di ottenere il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento, non solo per il primo periodo di esercizio, come già previsto dalla deliberazione n. 71/04, ma anche per l'anno successivo a quello in cui intervengano cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 nell'anno corrente, ma non in quello successivo;
    • l'esigenza di escludere dal calcolo degli indici IRE e LT eventuali periodi di tempo, non superiori ad un mese all'anno, nei quali intervengano limitazioni alla produzione di energia termica dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore, e che potrebbero comportare difficoltà al raggiungimento dei valori minimi degli indici IRE e LT previsti dalla deliberazione n. 42/02 con riferimento all'intero anno solare;
  • con la deliberazione n. 60/04 l'Autorità ha inteso avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
  • la priorità di dispacciamento, così come gli altri benefici previsti per la cogenerazione dagli articoli 3, comma 3, e dall'articolo 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, viene riconosciuta a titolo definitivo e su base annuale alle unità di cogenerazione che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di esercizio sono riferiti;
  • con l'avvio, a partire dall'1 aprile 2004, del dispacciamento di merito economico, il mancato riconoscimento della priorità di dispacciamento comporta la partecipazione delle unità di produzione di cui al precedente alinea al sistema delle offerte a parità di condizioni con le unità di produzione di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera g), della deliberazione n. 168/03;
  • la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nella rete quando il prezzo oggetto delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relative alle unità di produzione di cui al precedente alinea, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 19.5 della deliberazione n. 168/03, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
  • il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento comporterebbe la previsione di una deroga al regime sopra delineato, cui potrebbe conseguire l'accesso al beneficio della priorità di dispacciamento di unità di produzione che potrebbero non rispettare, a consuntivo, le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02;
  • la situazione di cui sopra dispiegherebbe effetti gravemente pregiudizievoli della certezza degli esiti del mercato regolamentato dell'energia elettrica;
  • il limitato periodo di operatività del dispacciamento di merito economico ad oggi maturato non consente di disporre di dati attendibili circa la possibile entità delle situazioni complessive derivanti dal riconoscimento della priorità di dispacciamento ad unità di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la priorità di dispacciamento riconosciuta senza titolo non è risultata determinante ai fini dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta.

 

Ritenuto

opportuno prevedere:

 

  • un periodo di collaudo, distinto dal periodo di avviamento e intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi della medesima sezione, la cui durata è fissata dal produttore, durante il quale non si applica la deliberazione n. 42/02 e non vengono riconosciuti i benefici previsti per la cogenerazione;
  • che, completato il primo anno di esercizio della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, le condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02 siano verificate con riferimento ai dati di esercizio della sezione misurati a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento, anziché dalla data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica;
  • che qualora dovessero verificarsi cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia termica superiori al 70% del dato di progetto, il produttore possa chiedere al Gestore della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, di durata massima pari a 30 (trenta) giorni consecutivi e una sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT.

 

Ritenuto

inoltre opportuno prevedere che:

 

  • sia riconosciuta agli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore la facoltà di avvalersi del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento, presentando al Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto, degli esiti dei collaudi e sulla base delle prestazioni attese, la medesima unità di produzione è in grado di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;
  • la facoltà di cui al precedente alinea possa essere esercitata per il primo periodo di esercizio, compreso tra la data di inizio del periodo di avviamento e il 31 dicembre dell'anno medesimo;
  • la medesima facoltà possa essere esercitata anche per l'anno successivo a quello in cui sono intervenute cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 nell'anno in cui dette cause sono intervenute, ma non nell'anno successivo, purché l'utente del dispacciamento trasmetta al Gestore della rete e all'Autorità una dichiarazione attestante l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, sospendendo di conseguenza, per l'anno in corso, il beneficio della priorità di dispacciamento già acquisito sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente, e una dichiarazione attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
  • la facoltà di cui al precedente alinea non possa essere esercitata per più anni consecutivi, al fine di evitare comportamenti opportunistici;
  • i soggetti che hanno esercitato la facoltà di cui ai precedenti alinea provvedano ad informare immediatamente l'Autorità e il Gestore della rete riguardo a situazioni in cui non siano eventualmente in grado, per cause sopravvenute, di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;
  • l'Autorità, ferme restando le verifiche previste dalla deliberazione n. 42/02, controlli, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse al fine di ottenere il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento;
  • per ragioni di garanzia della certezza degli esiti del mercato, il riconoscimento della priorità di dispacciamento non venga meno per il periodo in corso anche nel caso in cui detto riconoscimento sia stato ottenuto in carenza di titolo;
  • l'utente del dispacciamento, in caso di esito negativo degli accertamenti di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico corrispettivo di dispacciamento, al fine di prevenire comportamenti opportunistici;
  • il corrispettivo di cui al precedente alinea sia quantificato pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, in ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;
  • la destinazione dell'eventuale gettito derivante dalla applicazione dei corrispettivi di cui ai precedenti alinea sia definita con successivo provvedimento dell'Autorità.

 

Ritenuto

infine opportuno prevedere che:

 

  • le dichiarazioni annuali di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 42/02 continuino ad essere inviate al Gestore della rete entro il 31 marzo di ogni anno al fine del calcolo dell'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
  • il Gestore della rete, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta all'Autorità, oltre che alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute e opportunamente verificate;
  • le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione siano svolte dall'Autorità anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 60/04

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Modifiche della deliberazione n. 42/02

 

1.1

All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 42/02, la definizione di cui alla lettera w) viene sostituita dalle seguenti:

w1) periodo di collaudoè il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi dell'intera sezione, durante il quale non vengono riconosciuti i benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99. La durata del periodo di collaudo viene stabilita dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete;

w2) periodo di avviamento è il periodo intercorrente tra la fine del periodo di collaudo, come definito dalla precedente lettera w1), e la data di entrata in esercizio commerciale, come definita alla successiva lettera w3);

w3) data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete, considerando come periodo di avviamento un periodo massimo di 6 (sei) mesi consecutivi a partire dalla fine del periodo di collaudo, come definito alla precedente lettera w1).

1.2 All'articolo 2 della deliberazione n. 42/02, dopo il comma 2.3, è inserito il seguente:

2.4 Qualora dovessero verificarsi indisponibilità della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia termica in misura superiore al 70% del dato di progetto, il produttore può chiedere al Gestore della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, per una durata massima fino a 30 (trenta) giorni consecutivi e una sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT. Il produttore fornisce al Gestore della rete tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle condizioni da cui conseguono le limitazioni alla produzione di energia termica. Il Gestore della rete, sulla base di detti elementi, oltre che sulla base di ulteriori elementi acquisiti nel corso di sopralluoghi e ispezioni svolti ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 42/02, accoglie o rifiuta la richiesta del produttore, dandone motivata comunicazione all'Autorità e al produttore medesimo.

1.3 All'articolo 3 della deliberazione n. 42/02, il comma 3.5 è sostituito dal seguente:

3.5 Durante il periodo di avviamento, e limitatamente al periodo massimo di 6 (sei) mesi consecutivi di cui all'articolo 1, lettera w3), si applica per il parametro IREmin un valore pari a 0,050 (5,0%) e per il parametro LTmin un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare in cui termina il periodo di avviamento, i valori dei parametri IREmin e LTmin sono calcolati come media ponderata sui due periodi.

1.4 All'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 42/02 dopo le parole "relativi all'anno solare precedente.", sono inserite le seguenti: "Ai fini del calcolo dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, non vengono considerati i dati di esercizio relativi al periodo di collaudo, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w1), o al periodo in cui sono intervenute le limitazioni alla produzione di energia termica di cui all'articolo 2, comma 2.4."
1.5 All'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, le parole "trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute ed un piano annuale di verifiche sulle sezioni ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti "verifica le dichiarazioni di cui al comma 4.1 e trasmette all'Autorità e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, anche su supporto magnetico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute".
1.6

All'articolo 5 della deliberazione n. 42/02, il comma 5.1 è sostituito dal seguente:

5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente articolo 1, lettera f), sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, oltre che della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione, e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

 

 

 

Articolo 2

 

Modifiche della deliberazione n. 168/03

 

2.1 All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo le parole "(di seguito: Testo integrato)", sono aggiunte le parole ", le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 42/02,".
2.2

All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo la definizione di prelievo residuo di area è inserita la seguente definizione:

"· primo periodo di esercizio è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;"

2.3

Dopo il Titolo 4 della Parte II della deliberazione n. 168/03, è inserito il seguente:

"TITOLO 5
DISPACCIAMENTO DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE
Articolo 42.1
Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio

42.1.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità:

  1. la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
  2. le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;
  3. la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento.

42.1.2. Il Gestore della rete verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.3.1.

42.1.3. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogenerazione ai fini della priorità di dispacciamento viene meno fino al termine del primo periodo di esercizio.

Articolo 42.2
Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio

42.2.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore della rete entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore della rete e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, il Gestore della rete non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.

42.2.2. I soggetti di cui ai commi 42.2.1 e 42.1.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione.

42.2.3. Il Gestore della rete verifica la dichiarazione di cui al comma 42.2.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.2.2 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 42.2.4 e al comma 42.3.1.

42.2.4. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.2.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la priorità di dispacciamento decade fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 42.2.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.

Articolo 42.3
Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio

42.3.1. L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 e del comma 42.2.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1 e al comma 42.2.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.

42.3.2. Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'articolo 42.1 e dell'articolo 42.2, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02.

42.3.3. Qualora le verifiche di cui ai commi 42.3.1 e 42.3.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce al Gestore della rete un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

42.3.4. Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.3.3, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente articolo 19, comma 19.5, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera b).

42.3.5. Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.

42.3.6. In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse."

 

Articolo 3

 

Disposizioni finali

 

3.1 Con successivi provvedimenti, l'Autorità determina la destinazione del gettito rinveniente dal corrispettivo di cui all'articolo 42.3, comma 42.3.3, della deliberazione n. 168/03.
3.2 Gli articoli 42.1, 42.2 e 42.3 della deliberazione n. 168/03 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
3.3 La deliberazione n. 71/04 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
3.4 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.