Delibera 11 novembre 2004
Delibera/Provvedimento 200/04
Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 al disposto dei Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 18 novembre 2004
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 286 del 6.12.04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 novembre 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04).
Visti:
- la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione 11 luglio 2001,n. 157/01;
- il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);
- la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02;
- la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03 o Linee guida);
- la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04.
Considerato che:
- l'articolo 14, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che gli stessi decreti ministeriali abrogano e sostituiscono i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l'articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce che le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;
- l'articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce inoltre che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas altre amministrazioni interessate provvedono a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
Considerato che:
- la deliberazione n. 103/03 prevede che il termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione al soggetto interessato dei risultati della verifica preliminare di conformità di specifici progetti alle Linee guida sia sospeso fino alla ricezione delle eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità o dal soggetto da essa delegato e prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, e che l'articolo 5, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che la verifica di conformità alle Linee guida sia effettuata dall'Autorità nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta;
- l'articolo 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che non sono ammissibili i progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti;
- l'articolo 10, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, degli stessi decreti, in capo ai distributori di cui all'articolo 4, comma 1, dei medesimi decreti, entrambi riferiti all'anno precedente e che il valore di tale rapporto è funzionale all'operare del meccanismo sanzionatorio previsto dall'articolo 11, degli stessi decreti;
- l'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i titoli di efficienza energetica siano emessi dal Gestore del mercato elettrico;
- l'articolo 4, comma 5, secondo capoverso, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 4, secondo capoverso, del decreto ministeriale gas, prevedono che gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del distributore di cui ai medesimi decreti, a seguito di parere conforme dell'Autorità, ampliando dunque, rispetto a quanto previsto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, il volume di risparmi energetici conseguiti prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui agli stessi decreti, che sono potenzialmente valorizzabili ai fini del conseguimento dei medesimi obblighi;
- l'articolo 3, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ha ridefinito, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001, la distribuzione temporale degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, dei medesimi decreti nel quinquennio di applicazione degli stessi;
- l'articolo 6, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, introduce nuove norme in materia di biomasse e di generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale;
- l'articolo 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'articolo 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità.
Ritenuto opportuno che:
- sia necessario adeguare la deliberazione n. 103/03 al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dai decreti stessi, e al disposto dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04;
- tali adeguamenti non comportino modifiche discrezionali alle scelte effettuate dall'Autorità con la deliberazione n. 103/03, bensì prevedono modifiche ed integrazioni tecniche necessarie per tener conto di quanto stabilito dai decreti 20 luglio 2004 e dalla legge n. 239/04;
Ritenuto altresì opportuno correggere alcuni errori materiali riscontrati nell'Allegato A alla deliberazione n. 103/03
DELIBERA
- di adeguare il disposto dell'allegato A alla deliberazione n. 103/03 a quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04 e di correggere alcuni errori materiali riscontrati nel medesimo allegato, modificandolo come segue:
- in tutto l'allegato, alle parole "24 aprile 2001" sostituire le parole "20 luglio 2004";
- in tutto l'allegato, alle parole "Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sostituire le parole "Ministro delle attività produttive";
- in tutto l'allegato, alle parole "Ministro dell'ambiente" sostituire le parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
- il comma 1.1, lettera g), è sostituito dal seguente comma "decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il comma 1.1, lettera h), è sostituito dal seguente comma "decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- al comma 1.1, lettera aa), le parole "comma 5 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001" sono sostituite dalle parole "commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004";
- al comma 5.5, primo capoverso, prima delle parole "Il valore del coefficiente correttivo di cui al comma 5.4" sono aggiunte le parole "Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 e"; al medesimo capoverso, la parola "potrà" è sostituita dalla parola "potranno"; al secondo capoverso, le parole "Il valore aggiornato del coefficiente si applica" sono sostituite dalle parole "Gli aggiornamenti si applicano";
- al comma 6.1, alle parole "programma di progetto e di misura" sono sostituite le parole "proposta di progetto e di programma di misura";
- al termine del comma 8.1 è aggiunta la seguente frase: "La corretta classificazione dei combustibili utilizzati nelle tipologie elencate nella tabella è a carico del soggetto titolare del progetto.";
- al comma 9.1, le parole "nel programma di progetto e di misura" sono sostituite dalle parole "nella proposta di progetto e di programma di misura";
- al comma 11.1, le parole "il programma di progetto e di misura" sono sostituite dalle parole "la proposta di progetto e di programma di misura";
- al comma 11.3, è eliminato il secondo capoverso;
- al comma 13.1, lettera a), e al comma 13.3, lettera a), dopo le parole "informazioni relative al soggetto titolare" sono aggiunte le parole "di progetto";
- dopo il comma 13.7, sono aggiunti i seguenti commi:
13.8 "Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04.";
13.9 "Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato dell'articolo 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004."; - al comma 14.4, alle parole "nel programma di progetto e di misura" sono sostituite dalle parole "nella proposta di progetto e di programma di misura";
- nel titolo dell'articolo 16, prima delle parole "emissione" sono inserite le parole "Certificazione dei risparmi energetici e"
- al comma 16.1, alle parole "90 giorni" sono sostituite le parole "60 giorni";
- al comma 16.4, alle parole "il soggetto di cui all'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001" sono sostituite le parole "il Gestore del mercato elettrico";
- al comma 17.2, dopo le parole "la dimensione" aggiungere la parole "commerciale";
- al comma 17.3, il primo capoverso è sostituito del seguente:
"Ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale i distributori possono trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ed il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera e). - al comma 17.3, secondo capoverso, le parole "Nel periodo di validità" sono sostituite dalle parole "Nel suddetto periodo";
- i commi 17.4 e 17.5 sono cancellati;
- prima del comma 18.1 è aggiunto il seguente comma:
18.1 "Le richieste di verifica preliminare di conformità di cui all'articolo 11, comma 1, le proposte di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 1, le prime richieste di verifica e certificazione dei risparmi di cui all'articolo 12, commi, 2, 3 e 6, delle presenti Linee guida, possono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 2005."; - al comma 18.1, dopo le parole "Nei casi in cui i distributori" sono aggiunte le parole "le società controllate dai medesimi distributori"; le parole "entro e non oltre il 31 dicembre 2004, la prima richiesta" sono sostituite dalle parole "entro il 31 luglio 2005, le relative richieste"; al termine del comma è aggiunta la seguente frase: "Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4, ai fini della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti di cui al presente comma valgono le disposizioni di cui alle presenti Linee guida.";
- il comma 18.2 è sostituito dal seguente comma:
18.3 "Per i progetti di cui al precedente comma, da valutarsi con metodologia a consuntivo, la proposta di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 28 febbraio 2005."; - il comma 18.3 è sostituito dal seguente comma:
18.4 "Al fine di consentire la corretta quantificazione dei risparmi energetici conseguiti nel periodo antecedente il 31 dicembre 2004 dai progetti di cui al comma 18.2, il soggetto richiedente comunica:
a) nel caso di prima richiesta, l'anno nel corso del quale il progetto è stato avviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f);
b) nel caso di richieste successive alla prima, l'anno solare nel corso del quale sono stati conseguiti gli ulteriori risparmi oggetto della nuova richiesta."; - nella tabella 1, sono eliminate le parole "sottoprodotti" ed è eliminata la ripetizione delle parole "coke da petrolio" nell'ultima riga della tabella medesima;
- nella medesima tabella 1, al termine della nota (a) è aggiunta la seguente frase: "Nei casi in cui il combustibile considerato non sia ritenuto classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004"; alla voce biomasse è aggiunta la nota (b) recante "Ammissibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
- di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione n. 103/03 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.