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Delibera 05 agosto 2004

Delibera/Provvedimento 141/04

Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di GNL

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 6 agosto 2004, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 219 del 17.9.04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 14 e l'articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • l'articolo 23 della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 113/03 (di seguito: deliberazione n. 113/03);
  • il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante "Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione" (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di definire la disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl, sulla base della quale le imprese esercenti il servizio sono tenute a predisporre il proprio codice di rigassificazione; e che ai sensi del medesimo articolo l'Autorità verifica la coerenza di detti codici con il quadro normativo dalla medesima definito;
  • con gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 l'Autorità, nelle more della compiuta definizione della disciplina di cui al precedente alinea,ha previsto in via d'urgenza condizioni minime per garantire l'accesso al servizio di rigassificazione di Gnl, prevedendo che tali condizioni minime dovessero essere applicate sino alla data del 30 settembre 2002;
  • con l'articolo 23 della deliberazione n. 137/02 e con la deliberazione n. 113/03, l'Autorità ha prorogato, rispettivamente sino alla data del 30 settembre 2003 e del 30 settembre 2004, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, della deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl;
  • non si è ancora concluso il procedimento per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità in materia di disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione al servizio di rigassificazione; e che l'Autorità, con il documento di consultazione 14 luglio 2004, ha reso pubbliche alcune proposte e criteri che intende seguire a tal fine, invitando tutti gli operatori interessati a presentare entro il 23 agosto 2004 proprie osservazioni e contributi in merito.

Ritenuto necessario, nella pendenza del procedimento di cui al precedente alinea, dare certezza agli operatori prorogando l'efficacia delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione di Gnl contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01

DELIBERA

di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl, sino alla data del 30 settembre 2005;

di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

 


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