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Delibera 29 luglio 2004

Delibera/Provvedimento 136/04

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2004

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • l'articolo 5 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02.

Considerato che:

  • la libertà di accesso alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a parità di condizioni costituisce un prerequisito essenziale per la fruibilità e la diffusione del servizio elettrico da parte dei clienti finali, nonché ai fini dell'ordinato svolgimento del mercato dell'energia elettrica;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, stabilisce che, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, l'Autorità definisca condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti elettriche, ove previste dalla normativa vigente;
  • conseguentemente, con la deliberazione n. 52/00, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, ha emanato direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità delle reti elettriche;
  • l'articolo 9, comma 9.1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni dell'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
  • l'articolo 3 della deliberazione n. 50/02 stabilisce che i soggetti gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4, della medesima deliberazione, pubblichino e trasmettano all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza ivi inclusi gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione, intesi come la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;

Ritenuto opportuno avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica

DELIBERA

  • di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica;
  • di prevedere che, ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive:
    1. siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
    2. possano essere coinvolti organismi tecnici di normazione impiantistica e società che svolgono ricerca di sistema nel settore elettrico, al fine della predisposizione di osservazioni e proposte;
  • di conferire mandato al vicedirettore dell'Area elettricità dell'Autorità, con il supporto del vicedirettore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla qualità del servizio elettrico, di sviluppare gli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive, ivi inclusa la conduzione dei gruppi di lavoro di cui la punto precedente;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.