Delibera 20 luglio 2004
Delibera/Provvedimento 121/04
Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03 in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 22 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 197 del 23-8-2004
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 luglio 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) e sue successive modifiche e integrazioni.
Considerato che:
- in data 28 giugno 2004, le Associazioni di categoria Anigas, Assogas e Federgasacqua (prot. n. 15181 del 29 giugno 2004) hanno proposto, in via transitoria e tenuto conto della necessità di semplificare, in fase di prima applicazione, la procedura di elaborazione dei dati relativi ai prezzi medi di fornitura di cui all'articolo 13, comma 2, della deliberazione n. 138/03, una diversa articolazione delle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2, allegata alla deliberazione n. 138/03.
Ritenuto che sia opportuno prevedere, in via transitoria, un'articolazione semplificata delle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2, allegata alla deliberazione n. 138/03
DELIBERA
- di approvare la seguente integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03:
- dopo il comma 13.2, è aggiunto il seguente comma:
13.2.1 In fase transitoria e fino a diversa disposizione dell'Autorità, gli esercenti trasmettono le informazioni di cui al comma 13.2 con riferimento alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 3;
- dopo il comma 13.2, è aggiunto il seguente comma:
- di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione;
- di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 138/03 come risultante dalla integrazione apportata con il presente provvedimento.
Tabella 3 - Classi di consumo annuo
CLASSI DI CONSUMO ANNUO* (MC) |
0-500 |
500-5.000 |
5.000-200.000 |
200.000-2.000.000 |
2.000.000-20.000.000 |
20.000.000-200.000.000 |
>200.000.000 |
* Le classi di consumo annuo comprendono l'estremo superiore dell'intervallo indicato