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Delibera 27 maggio 2004

Delibera/Provvedimento 78/04

Approvazione del contratto tipo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici da parte della società Acquirente Unico S.p.A.

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 maggio 2004

Visti:

  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2004, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e direttive alla medesima società;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il documento per la consultazione "Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004- 31 dicembre 2007" dell'1 luglio 2003 (di seguito: documento per la consultazione 1 luglio 2004);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • lo schema di contratto tipo di cessione di energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato (di seguito: lo schema di contratto tipo), predisposto dall'Acquirente Unico e trasmesso all'Autorità per l'approvazione con lettera in data 26 aprile 2004, prot. AU/P2004000330 (prot. Autorità n. 10932 del 27 aprile 2004);

Considerato che:

  • l'articolo 28 del Testo integrato prevede che l'Acquirente Unico predisponga e trasmetta all'Autorità per l'approvazione il contratto tipo nell'osservanza di criteri di efficienza e non discriminazione tra le imprese distributrici;
  • il sopra richiamato articolo 28 del Testo integrato prevede, altresì, che l'Autorità si pronunci sullo schema di contratto tipo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del medesimo; e che, trascorso inutilmente tale termine, il medesimo schema si intende approvato;
  • l'Acquirente Unico, con lettera dell'11 maggio 2004, prot. AU/P2004000366 (prot. Autorità n. 12080 del 12 maggio 2004) ha prospettato l'esigenza di apportare alcune integrazioni allo schema di contratto; e che, non essendosi ancora formato il silenzio assenso, tale lettera ne interrompeva i termini;
  • successivamente, con lettera del 25 maggio 2004, prot. AU/P2004000444, l'Acquirente Unico ha precisato una disposizione dello schema di contratto;

Considerato altresì che:

  • l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato;
  • il sopra richiamato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede altresì che l'Autorità determini le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al medesimo comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
  • l'Autorità è in procinto di determinare le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, in aderenza alla disciplina già stabilita con le deliberazioni n. 168/03 e n. 48/04 in materia di dispacciamento;
  • l'attuale schema di regolazione tariffaria prevede di fatto un riconoscimento a consuntivo dei costi sostenuti dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 per lo svolgimento del servizio di produzione, trasporto e vendita dell'energia elettrica;
  • il documento per la consultazione 1 luglio 2003 conteneva proposte circa il regime di regolazione delle imprese elettriche minori e degli altri soggetti gestori di servizi relativi al servizio elettrico che operano su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua;
  • l'articolo 53, comma 4, della deliberazione n. 168/03 prevede che le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, siano oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità e che sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità;

Ritenuto che sia opportuno:

  • definire con successivo provvedimento un regime specifico di regolazione che deroghi dalla regolazione generale relativa alla fornitura del mercato vincolato per le imprese elettriche minori, nonché per gli altri soggetti gestori di servizi relativi al servizio elettrico che operano su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua;
  • approvare lo schema di contratto tipo

DELIBERA

Di approvare lo schema di contratto tipo di cessione di energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, predisposto dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) e trasmesso all'Autorità per l'approvazione con lettera in data 26 aprile 2004, prot. AU/P2004000330 (prot. Autorità n. 10932 del 27 aprile 2004), come integrato con lettera dell'Acquirente Unico 25 maggio 2004, prot. AU/P2004000444, con le seguenti modifiche:

  • all'articolo 5, comma 2, lettera a), del contratto tipo le parole: "al mese di riferimento di giugno 2004" sono sostituite dalle parole: "alla data di decorrenza della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del Testo integrato";
  • all'articolo 5, comma 2, lettera c), del contratto tipo le parole: "dal mese di riferimento di luglio 2004" sono sostituite dalle parole: "dalla data di decorrenza della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del Testo integrato".

Di stabilire che il contratto tipo di cessione di energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato non si applichi per le cessioni di energia elettrica alle imprese elettriche minori e per le cessioni di energia elettrica relativamente a porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e alla società Acquirente Unico S.p.A..