Delibera 15 aprile 2004
Delibera/Provvedimento 59/04
Proroga dei termini di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 2 aprile 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 101 del 30.4.04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 aprile 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
Considerato che:
- l'articolo 13, commi 2 e 3, della deliberazione n. 138/03, prevedono che, entro 20 (venti) giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, anche al fine della loro pubblicazione, le informazioni secondo la ripartizione e le modalità stabilite nei medesimi commi;
- in fase di prima applicazione, l'elaborazione delle informazioni di cui ai sopra richiamati commi della deliberazione n. 138/03 ha presentato alcune difficoltà per gli esercenti dovute, da un lato, ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi e, dall'altro, alla necessità di prevedere modalità differenti per la determinazione dei prezzi medi di fornitura, in particolare, nel caso di clienti finali caratterizzati da consumi annui inferiori ai 5000 metri cubi;
- sono pervenute richieste di proroga dei termini di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della deliberazione n. 138/03, da parte delle Associazioni di categoria [Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federgasacqua (prot. n. 9690 del 13 aprile 2004)];
Ritenuto che sia opportuno, in considerazione delle difficoltà sopra evidenziate per la fase di prima applicazione, dare un congruo periodo di tempo per gli adempimenti previsti dall'articolo 13, commi 2 e 3, della deliberazione n. 138/03;
DELIBERA
Di prorogare dal 20 aprile 2004 al 20 luglio 2004 il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione.