Seguici su:






Delibera 08 aprile 2004

Delibera/Provvedimento 55/04

Proposta al Ministero delle Attività produttive avente ad oggetto lo schema di contratto tipo per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 aprile 2004

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • gli articoli 14, 15 e 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 113, commi 1 e 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come successivamente integrato e modificato (di seguito: decreto legislativo n. 267/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 152/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02;

Considerato che:

  • l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, qualifica l'attività di distribuzione del gas naturale come attività di servizio pubblico, prevedendo che l'ente locale, titolare del servizio medesimo, sia tenuto ad affidarne la gestione, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara; e che ai sensi del medesimo comma i rapporti tra ente locale e gestore sono regolati da contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità, ed approvato dal Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero);
  • l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che il contratto di servizio, in particolare, disciplini la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio; e che l'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto prevede che facciano altresì parte integrante del contratto di servizio le condizioni contenute nell'offerta che costituiscono oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, quali le condizioni economiche e di prestazione del servizio, il livello di qualità e sicurezza, i piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché i contenuti di innovazione tecnologica e gestionale;
  • la configurazione del contratto di servizio deve essere altresì aderente all'assetto normativo introdotto dalla legge n. 481/95 e dal decreto legislativo n. 164/00, con particolare riferimento:
    1. da un lato, all'assetto istituzionale, caratterizzato dalla coesistenza di funzioni di indirizzo politico intestate all'ente locale per la tutela degli interessi generali della collettività servita, e di funzioni regolatorie intestate all'Autorità, per la promozione e la tutela della concorrenza e dell'efficiente erogazione dei servizi nei confronti dei consumatori e degli utenti;
    2. dall'altro lato, all'assetto proprietario delle infrastrutture di rete mediante le quali viene espletato il servizio, caratterizzato nella sua fase a regime dall'intestazione della proprietà in capo all'ente locale, ciò che origina dalla previsione dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, per cui dette infrastrutture, alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, rientrino nella disponibilità dell'ente locale, e, se realizzate durante il periodo di affidamento, debbono essere trasferite all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio;
  • da quanto sopra considerato, consegue che il contenuto del contratto tipo si articola in tre segmenti:
    1. titolarità del servizio intestata all'ente locale e modalità di esercizio da parte dello stesso delle funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione a tutela degli interessi generali della collettività servita;
    2. modalità di espletamento del servizio di distribuzione del gas nei confronti degli utenti che chiedono l'accesso al servizio medesimo, disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio, di livelli specifici e generali della qualità commerciale, di tariffe per l'erogazione del servizio, di condizioni di accesso e di erogazione del servizio, di criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento;
    3. rapporti relativi all'organizzazione ed alla gestione delle infrastrutture mediante le quali viene espletato il servizio;
  • la configurazione dell'assetto sopra tracciato, entro il quale si inscrive il rapporto tra titolare e gestore, comprime la funzione normativa del contratto tipo relativamente alle modalità di espletamento del servizio, con la conseguenza che detto strumento conserva un'autonoma rilevanza limitatamente alla disciplina dei rapporti relativi all'organizzazione ed alla gestione delle infrastrutture;
  • quanto sopra evidenzia l'esigenza che la predisposizione da parte dell'Autorità dello schema di contratto tipo sia preceduta dalla definizione, da parte della medesima, di un quadro normativo, in merito agli aspetti indicati alla precedente lettera b), che oggi può dirsi sufficientemente completo;
  • con riferimento ai rapporti di cui alla precedente lettera c), l'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267/00, prevede che "gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile";
  • sebbene il comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/00 escluda dall'ambito di applicazione dell'intera disciplina contenuta nell'articolo medesimo il settore del gas naturale, può ritenersi, tuttavia, che gli enti locali abbiano comunque la facoltà di conferire, in forma associata, al fine di realizzare un uso efficiente delle proprie risorse, la proprietà delle infrastrutture a società di capitali delle quali detengono la maggioranza del capitale; ciò in quanto detta facoltà è implicitamente riconosciuta dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 164/00;
  • l'Autorità, nella predisposizione dello schema di contratto tipo da presentare al Ministero, è tenuta ad assicurare l'uniformità degli assetti e la coerenza del quadro normativo vigente dell'attività di distribuzione del gas, analogamente a quanto già compiuto, relativamente alle attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ai fini della disciplina dei rapporti tra titolare e gestore di detti servizi, nonché relativamente all'attività di trasmissione dell'energia elettrica ai fini della disciplina dei rapporti tra gestore del servizio e soggetti proprietari delle infrastrutture;

Ritenuto che:

  • sia opportuno proporre al Ministero uno schema di contratto tipo orientato a sviluppare, in modo coerente e funzionale con il quadro normativo vigente, i profili qualificanti il rapporto oggetto del contratto di servizio sopra evidenziati, in ragione degli interessi che connotano tale rapporto, sopra evidenziati;
  • sia opportuno prevedere che lo schema di contratto tipo, coerentemente con l'assetto proprietario definito dal decreto legislativo n. 164/00, sia articolato in due distinte versioni a seconda che la proprietà delle infrastrutture di rete sia direttamente intestata all'ente locale che affida il servizio, ovvero che sia stata conferita dall'ente locale ad una società di capitali secondo le modalità sopra descritte;
  • l'approssimarsi della scadenza delle concessioni in essere, e la conseguente esigenza degli enti locali di avviare le gare per l'affidamento del servizi, rendano urgente la predisposizione dello schema di contratto tipo;
  • non sia necessario sottoporre a consultazione lo schema di contratto tipo, essendo intestato al Ministero la titolarità del provvedimento di adozione del contratto tipo; e che sia tuttavia opportuno assicurare a tal fine la disponibilità a collaborare nella gestione di eventuali consultazioni che il medesimo Ministero intendesse avviare;

DELIBERA

Di proporre l'approvazione, al Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, lo schema di contratto tipo per il servizio di distribuzione del gas, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, articolato in:

  1. una versione relativa al rapporto tra ente locale che affida il servizio di distribuzione del gas e gestore del servizio medesimo (Allegato A);
  2. una versione relativa al rapporto tra ente locale che affida il servizio di distribuzione del gas, società di capitali alla quale l'ente locale abbia eventualmente conferito la proprietà delle reti e degli impianti necessarie alla svolgimento del servizio, e gestore del servizio medesimo (Allegato B);

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attività produttive per i seguiti di competenza, assicurando a tal fine la propria disponibilità a collaborare nella gestione di eventuali consultazioni che il medesimo Ministero intendesse avviare;

Di pubblicare il presente provvedimento, compresi gli Allegati A e B, nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

 


Allegati:

Altri documenti: