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Delibera 19 febbraio 2004

Delibera/Provvedimento 20/04

Revisione della remunerazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed approvvigionata nell'ambito del servizio di dispacciamento con decorrenza 1 marzo 2004

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 25 febbraio

2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

GU n. 65 del 18.3.04

 

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

 

Nella

riunione del 19 febbraio 2004;

 

 

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

 

 

Visti:

 

  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 67/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2003, n. 97/03 (di seguito: deliberazione n. 97/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 163/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 7/04;

 

 

Considerato,

quanto alla struttura dei corrispettivi articolati per fasce orarie a remunerazione

dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed al servizio di

dispacciamento, in correlazione con la dinamica di progressiva realizzazione ed

avvio del sistema delle offerte, che:

 

  • l'articolo 30 del Testo integrato prevede che il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, vale a dire il prezzo all'ingrosso amministrato cui è valorizzata l'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sia articolato per fasce orarie;
  • il prezzo di cessione di cui al precedente alinea è utilizzato, altresì, ai fini della regolazione economica:
    1. dello scambio dell'energia elettrica;
    2. dell'energia elettrica immessa in rete ceduta nell'ambito dello STOVE ovvero oggetto delle cessioni tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario nonchè delle cessioni all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato e prodotta da unità di produzione che non partecipano allo STOVE;
    3. dell'energia elettrica utilizzata in esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete al di fuori dello STOVE;
  • l'articolo 7 della deliberazione n. 27/03 prevede che le componenti rf e bf a remunerazione della riserva e del bilanciamento siano articolate per fasce orarie;
  • con deliberazione n. 163/03, l'Autorità ha esteso, per il mese di gennaio 2004, il periodo di vigenza del regime connesso al sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica e l'applicazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso così come determinato per l'anno 2003, unitamente all'articolazione in fasce 2003, per le seguenti ragioni:
    1. era prevista una prima fase sperimentale di operatività del sistema delle offerte a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del regime STOVE di cui alla deliberazione n. 67/03;
    2. sul piano del funzionamento del sistema elettrico nazionale, quanto all'intensità media della domanda, i mesi di dicembre e di gennaio sono tra loro equivalenti in base alle previsioni del Gestore della rete;
  • con l'estensione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha ritenuto necessario dar corso, per l'anno 2004, ad un regime misto quanto alla determinazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica; in particolare, prezzi amministrati articolati sulla base delle fasce 2003 ed equiparati a quelli dell'anno 2003 per il mese di gennaio 2004 e, per i mesi successivi, prezzi che avrebbero dovuto tener conto dell'andamento dei prezzi nel sistema delle offerte;
  • il suddetto regime misto riconosce per il mese di gennaio 2004 una remunerazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica mediamente superiore a quella che si sarebbe determinata con l'adozione delle fasce 2004 dall'inizio del medesimo anno, vale a dire una minor remunerazione dell'energia elettrica in ore di alto carico atteso ed una maggior remunerazione in ore di basso carico atteso; e che tale maggior onere sull'utenza finale avrebbe potuto essere riassorbito in corso d'anno qualora il sistema borsistico avesse operato nell'anno 2004 per almeno 11 mesi;
  • con nota in data 28 gennaio 2004 (prot. GRTN/P2004001557), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) hanno manifestato all'Autorità la necessità di prolungare almeno all'inizio di febbraio le prove di funzionamento dei mercati componenti il sistema delle offerte, a causa di malfunzionamenti delle piattaforme informatiche ed alla insufficiente partecipazione degli operatori alle suddette prove;
  • con deliberazione n. 5/04, l'Autorità, prendendo atto del proseguimento delle prove di funzionamento di cui al precedente alinea, ha esteso l'applicazione del regime in vigore nel mese di gennaio 2004 a tutto il periodo necessario all'espletamento delle suddette prove;
  • l'articolo 1 del Testo integrato fissa le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 per l'anno 2004 (di seguito: fasce 2004) secondo la proposta del Gestore della rete, basata sul profilo di carico atteso per il medesimo anno, pubblicata nel sito internet del medesimo Gestore in data 15 dicembre 2004;
  • l'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 5/04 prevede che, per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del Testo integrato, le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 rimangano definite ai sensi del titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 45/90 (di seguito: fasce 2003), al fine di introdurre un congruo periodo temporale per l'adeguamento alle fasce 2004 dei misuratori idonei alla registrazione per fascia oraria dei prelievi di energia elettrica, atteso che le conseguenze di detta misura erano ritenute accettabili, alla data di adozione della citata deliberazione n. 5/04, in vista dell'allora imminente avvio del sistema delle offerte;
  • l'articolo 4 della deliberazione n. 5/04 ha fissato, per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli elementi PC e OD della componente CCA ed i valori degli elementi PV della componente CAD ricompresi nelle tariffe di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese distributrici;
  • con nota in data 10 febbraio 2004, la segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato con delega all'energia ha trasmesso un resoconto della riunione del Tavolo Energia tenutasi il 4 febbraio 2004 in cui si è convenuto, tra l'altro, che l'entrata in funzione del sistema delle offerte dovesse essere subordinata al verificarsi di un periodo di almeno due settimane di prova di ciascun mercato caratterizzate da stabilità e rappresentatività dei risultati, vale a dire dall'assenza di malfunzionamenti nelle prove;
  • alcuni soggetti interessati hanno recentemente segnalato all'Autorità il rischio di un rialzo dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, sia sul mercato vincolato che su quello libero, a causa del rinvio dell'avvio operativo del sistema delle offerte e, conseguentemente, della modificazione del regime misto di cui ai precedenti alinea rispetto a quanto previsto dall'Autorità con la deliberazione n. 5/04;
  • non essendo ad oggi fissata una data precisa quanto all'avvio del sistema delle offerte, il prolungarsi del periodo in cui il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è fissato per via amministrata esclude che l'entrata in operatività del medesimo sistema possa completamente compensare in corso d'anno le maggiori remunerazioni dell'energia elettrica nella prima fase dell'anno 2004, ciò che richiede, ai fini della tutela di utenti e consumatori, il recupero parziale di tale maggior onere sostenuto nei mesi di gennaio e febbraio 2004;

 

 

Ritenuto

che sia opportuno:

 

  • rivedere, a partire dall'1 marzo 2004, le componenti rf e bf nonché il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30 del Testo integrato in modo tale da riassorbire, completamente per tale mese e gradualmente per i mesi di gennaio e febbraio 2004, il maggior onere posto a carico degli utenti del bilanciamento e delle imprese distributrici nonché, quindi, da consentire che l'onere complessivo derivante dal regime misto sia uguale, in media annuale, a quello derivante dall'applicazione dall'1 gennaio 2004 dei corrispettivi articolati sulla base delle fasce 2004;
  • prevedere che la gradualità del riassorbimento del maggior onere relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2004 avvenga nei mesi successivi a febbraio 2004 e sino all'avvio del sistema delle offerte che, come considerato ai precedenti alinea, dovrebbe compensare le maggiori remunerazioni residue derivanti dal regime misto;
  • aggiornare, a partire dall'1 marzo 2004, i valori degli elementi PC e OD della componente CCA e i valori degli elementi PV della componente CAD tenendo conto della modifica del livello del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30 del Testo integrato nelle fasce 2004 diverse da F4 al fine di consentire la copertura dei costi variabili riconosciuti alla produzione di energia elettrica;

 

DELIBERA

 

 

Di

prevedere che, per il periodo compreso tra l'1 marzo 2004

e il 31 maggio 2004 ovvero, se precedente, la data di entrata in operatività

del dispacciamento di merito economico:

 

  1. i valori della componente rf  e della componente bf di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, siano quelli fissati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione;
  2. in deroga a quanto disposto dal comma 5.2 della deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, il prezzo da applicare alle cessioni di energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici e alle cessioni di energia elettrica di cui al comma 5.1 della deliberazione n. 5/04, sia pari alla somma della componente del prezzo di cessione fissata nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione e del parametro Ct, pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97.

 

 

Di

prevedere che, per il periodo compreso tra l'1 marzo 2004 ed il 31 marzo 2004,

le tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4 e 5, allegate alla deliberazione n.

5/04, siano sostituite dalle tabelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, allegate alla

presente deliberazione.

 

 

 

Di

pubblicare sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it)

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio

2004, n. 5/04, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento.

 

 

 

Di

pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),

affinché entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 


Allegati: