Seguici su:






Delibera 05 febbraio 2004

Delibera/Provvedimento 10/04

Rigetto di proposte di opzioni tariffarie base della società Consiag Reti Srl per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata 

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 6 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 42 del 20-2-2004

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 febbraio 2004,

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.147 del 27 giugno 2001 (di seguito. dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 89/03 (di seguito: deliberazione n. 89/03);
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 novembre 2003, n. 128/03 (di seguito: delibera n. 128/03);
  • le comunicazioni di avvio dei procedimenti di approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base rispettivamente per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, pubblicate sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 4 del dPR n. 244/01;

Considerato che:

  • la società Consiag Reti Srl (di seguito: Consiag Reti), con note rispettivamente in data 9 settembre 2003 (prot. Autorità n. 24573 dell'11 settembre 2003) e in data 30 settembre 2003 (prot. Autorità n. 26639 del 3 ottobre 2003), ha trasmesso all'Autorità le opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 e le proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004, calcolate con riferimento alle previsioni della deliberazione n. 89/03;
  • la documentazione inviata da codesta società è risultata mancante della dichiarazione di cui all'articolo2, comma 1, della deliberazione n. 89/03, comprovante i maggiori costi per i quali si richiede il riconoscimento in tariffa;
  • con lettere rispettivamente in data 2 ottobre 2003 e 14 ottobre 2003, gli uffici dell'Autorità hanno invitato la società Consiag Reti  a trasmettere la dichiarazione di cui al precedente alinea, precisando che, qualora quanto richiesto non fosse stato fornito entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle suddette lettere, ovvero qualora i chiarimenti e le integrazioni trasmesse non fossero state risolutive dei rilievi formulati, gli uffici avrebbero proposto all'Autorità il diniego all'approvazione alle citate proposte;
  • con note rispettivamente in data 12 novembre 2003 (prot. Autorità n. 29488 del 13 novembre 2003) e in data 14 novembre 2003 (prot. Autorità n. 29729 del 17 novembre 2003), la società Consiag Reti ha fornito chiarimenti che, tuttavia, non sono stati risolutivi dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che le proposte di opzioni tariffarie sopra richiamate non risultano conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 89/03;
  • in data 30 e 31 dicembre 2003, come disposto dalla delibera n. 128/03, è stata effettuata da parte dell'Autorità un'ispezione congiunta con la Guardia di Finanza presso la sede legale e amministrativa della società Consiag Reti, al fine di acquisire informazioni relativamente alla corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla deliberazione n. 89/03;
  • nel corso dell'ispezione di cui al precedente alinea, i rappresentanti della società Consiag Reti non hanno fornito elementi aggiuntivi rispetto a quanto comunicato nelle note sopraccitate;

Ritenuto che sia necessario, per i motivi sopra esposti, rigettare le proposte di opzioni tariffarie

DELIBERA

Di non approvare le proposte tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, presentate dalla società Consiag Reti Srl;

Di non approvare le proposte tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative al servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti finali, formulate dalla società Consiag Reti Srl;

Di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Consiag Reti Srl, con sede legale in via F. Targetti n. 26, 59100, Prato;

Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

 


Documenti collegati