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Delibera 29 gennaio 2004

Delibera/Provvedimento 3/04

Proroga dei termini di cui all'articolo 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03

Pubblicata su questo sito il 29 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 31 del 7-2-2004

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 gennaio 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

Considerato che:

  • l'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 138/03, prevede che, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore del medesimo provvedimento, gli esercenti pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche di cui all'articolo 3, per ciascun ambito nel quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti e che, entro i medesimi termini gli esercenti, trasmettono tali informazioni anche all'Autorità;
  • in fase di prima applicazione la procedura di calcolo delle condizioni economiche di fornitura del gas ha presentato alcune difficoltà per gli esercenti;
  • sono pervenute richieste di proroga dei termini di pubblicazione di cui all'articolo 13, comma 13.1, della deliberazione n. 138/03, da parte delle associazioni Anigas e Federgasacqua (prot. Autorità n. 1740 del 23 gennaio 2004) e Assogas (prot. Autorità n. 1665 del 23 gennaio 2004);

Ritenuto che sia opportuno, in considerazione della natura in parte innovativa del calcolo delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, dare un congruo periodo di tempo per la pubblicazione delle medesime condizioni economiche

DELIBERA

Di prorogare al 29 febbraio 2004 i termini di cui all'articolo 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione.


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