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Delibera 23 gennaio 2004

Delibera/Provvedimento 2/04

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03

Pubblicata su questo sito il 23 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 29 del 5.2.04

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 gennaio 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 155/03;

Considerato che:

  • con deliberazione n. 151/03, l'Autorità ha previsto che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) individui soggetti disponibili alla prestazione del servizio di interrompibilità istantaneo e con preavviso secondo modalità non discriminatorie per un periodo minimo di tre anni;
  • la valorizzazione del servizio di interrompibilità istantaneo è stata fissata dall'Autorità per un periodo di tre anni ai sensi del punto 3 del dispositivo della deliberazione n.151/03 sulla base della richiesta da parte del Gestore della rete di una quantità di 1750 MW, mentre il corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità con preavviso è stato definito per il solo anno 2004 ai sensi del punto 5 del medesimo dispositivo in quanto l'ammontare richiesto dal medesimo Gestore, pari a di 1750 MW per l'anno 2004,  può incrementarsi, negli anni successivi fino a raggiungere il valore previsto di 2500 MW; previa verifica delle esigenze di riserva per il sistema elettrico nazionale;
  • con lettera in data 22 gennaio 2004, prot. n. AD/P2004000009, il Gestore della rete, ha comunicato all'Autorità in merito al servizio di interrompibilità con preavviso, tra l'altro, che: "...la situazione di criticità del sistema elettrico per il prossimo triennio, la situazione di incertezza che sembra prospettarsi, con possibile non partecipazione di operatori alla procedura per la fornitura del servizio di interrompibilità con preavviso, desta preoccupazione al fine di poter perseguire l'obiettivo della Società di garantire la sicurezza del sistema elettrico"

Ritenuta la necessità e l'urgenza d'integrare la deliberazione n. 151/03 al fine di non pregiudicare la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevedendo che la remunerazione del servizio di interrompibilità con preavviso avvenga anche per gli anni successivi all'anno 2004 ad un corrispettivo unitario pari a quello individuato per l'anno 2004; tale corrispettivo potrà essere incrementato solo nel caso in cui l'esito delle verifiche condotte entro il 30 novembre dell'anno precedente dimostri l'esistenza di condizioni eccezionali tali da richiedere un eventuale aumento dei valori delle quantità e della remunerazione posti alla base del medesimo servizio;

DELIBERA

Di integrare il dispositivo della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e ilo gas 12 dicembre 2003, n. 151/03, con il seguente punto:

"5 bis. Per gli anni 2005 e 2006 il corrispettivo unitario a remunerazione del servizio di interrompibilità è pari al corrispettivo di cui al precedente punto 4. Tale corrispettivo potrà essere incrementato solo nel caso in cui l'esito delle verifiche condotte entro il 30 novembre dell'anno precedente dimostri l'esistenza di condizioni eccezionali tali da richiedere un eventuale aumento dei valori delle quantità e della remunerazione posti alla base del medesimo servizio";

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della pubblicazione.


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