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Delibera 23 dicembre 2003

Delibera/Provvedimento 165/03

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica

Pubblicata su questo sito il 23 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 4 del 7.1.04

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'articolo 8;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni e in particolare la deliberazione 24 settembre 2003, n. 109/03;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 164/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 73/03;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione inferiore al 3%;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Articolo 2
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004 è confermato il valore del parametro Ct, di cui all'articolo 2.2 della deliberazione n. 109/03.

Articolo 3
Aggiornamento di parametri e componenti tariffarie

3.1 Sono confermati i valori dei parametri e delle componenti tariffarie come fissati con la deliberazione n. 109/03.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.