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Delibera 23 dicembre 2003

Delibera/Provvedimento 160/03

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2004 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99

Pubblicata su questo sito il 23 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 4 del 7.1.04

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03 (di seguito: deliberazione n. 24/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 110/03 (di seguito: deliberazione n. 110/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

Considerato che:

  • rispetto al valore definito nella deliberazione n. 24/03, l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
  • rispetto al valore definito nella deliberazione n. 110/03, l'indice Jt , relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre gennaio-marzo 2004:

  • modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione;
  • confermare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99

DELIBERA

Di diminuire, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004, di 0,0309 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03; tale diminuzione è pari a 1,1903 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

Di confermare, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate, per il trimestre ottobre-dicembre 2003, dall'articolo 2 della deliberazione 24 settembre 2003, n. 110/03;

Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall'1 gennaio 2004.

Altri documenti: