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Delibera 17 dicembre 2003

Delibera/Provvedimento 155/03

Modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03

Pubblicata su questo sito il 18 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01 GU n. 5 del 8-1-2004

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2003,

Visti:

 

Considerato che:

  • la deliberazione n. 151/03 prevede, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4241 (prot. Autorità n. 31194 del 9 dicembre 2003), nonché dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n. 628 (prot. Autorità n. 31441 in data 12 dicembre 2003), disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica;
  • con lettera in data 16 dicembre 2003, prot. n. AD/P2003000395, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), a precisazione di quanto in precedenza comunicato in materia, ha quantificato il fabbisogno del servizio di interrompibilità, in 1750 MW in tempo reale e 1750 MW con preavviso;
  • con nota in data 17 dicembre 2003, prot. n. 4358, il Ministro delle attività produttive ha inviato all'Autorità un nuovo schema di decreto recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di decreto) che recepisce le precisazioni fornite dal Gestore della rete con la lettera di cui al precedente alinea, prevedendo una ulteriore assegnazione di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero ai soggetti che assumono l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea del carico

 

Ritenuto che lo schema di decreto, nella parte richiamata, integri i predetti indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive, rendendo necessaria la modifica della deliberazione n. 151/03

DELIBERA

Di sostituire i punti 2 e 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03, con i seguenti: "2. Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilità istantanea, possono optare per il regime di remunerazione di cui al successivo punto 3, previa rinuncia ai diritti di utilizzo della capacità di trasporto assegnata, i soggetti assegnatari per l'anno 2004 di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione:

  1. ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, degli articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02;
  2. ai sensi dell'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nei limiti di 550 MW.

 

La facoltà di rinuncia deve essere esercitata, in entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), a pena di decadenza, entro il giorno successivo a quello di assegnazione della capacità di trasporto di cui all'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

3. Per il triennio 1 gennaio 2004-31 dicembre 2006 al singolo soggetto che abbia optato come definito al precedente punto 2, viene riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 €/MWh per:

  1. la quantità di energia elettrica importata nell'anno 2003 a mezzo della quota parte della capacità di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera a), oggetto della rinuncia;
  2. la quantità di energia elettrica importabile a mezzo della quota parte di capacità di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera b), oggetto della rinuncia, determinata convenzionalmente in ragione del grado di utilizzo nell'anno 2003 della complessiva capacità di trasporto di cui al precedente punto 2, lettera a).

 

La remunerazione è riconosciuta a fronte dell'assunzione di un obbligo di prestazione del servizio di interrompibilità istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno 2003."

Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

 


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