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Delibera 29 ottobre 2003

Delibera/Provvedimento 123/03

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 maggio 1999, n.78/99, in materia di recesso dai contratti con clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Pubblicata su questo sito il 6 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 277 del 28-11-2003

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 ottobre 2003;

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio delle funzioni di regolazione ad essa intestate garantisce, tra l'altro, la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;
  • l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che l'Autorità stabilisca, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico da inserire nei contratti stessi;

Visti:

  • legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999 (di seguito: deliberazione n. 78/99);
  • la deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 20/03);

Visto il documento per la consultazione pubblicato in data 31 luglio 2003, concernente proposte per la regolazione dei contratti bilaterali in deroga di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il documento per la consultazione 31 luglio 2003);

Considerato che:

  • il sistema elettrico nazionale appare caratterizzato da una carenza strutturale di capacità produttiva a fronte del progressivo incremento della domanda, alla quale può essere posto rimedio con il rapido apprestamento di nuova capacità di generazione nazionale;
  • l'Autorità, al fine di favorire il processo di liberalizzazione del settore, con la deliberazione n. 78/99, ha definito alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, tra le quali il riconoscimento alle parti della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, salvo preavviso non superiore a sei mesi per il cliente idoneo e ad un anno per il fornitore;
  • con la deliberazione n. 20/03, l'Autorità ha definito modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione;
  • nel documento per la consultazione 31 luglio 2003, l'Autorità ha, tra l'altro, proposto di introdurre la facoltà di rinunciare consensualmente alla clausola di recesso unilaterale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 78/99;
  • la maggior parte dei soggetti che ha partecipato alla consultazione ha espresso consenso in relazione all'introduzione di predetta facoltà nel caso in cui la parte acquirente sia un cliente grossista, rappresentando per altro la necessità di mantenere, durante la presente fase di liberalizzazione del mercato elettrico, forme di tutela dei clienti finali idonei, anche in relazione ai tempi necessari per lo sviluppo di concorrenza tra produttori, distributori e grossisti sul mercato libero;
  • il finanziamento di nuova capacità di generazione in un contesto di mercato libero, in cui i clienti idonei sono liberi di cambiare fornitore, comporta per gli investitori rischi più elevati rispetto a quelli sopportati in un contesto in cui i clienti debbono approvvigionarsi esclusivamente da fornitori stabili;
  • il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla costruzione di nuovi impianti di generazione di energia elettrica o agli interventi di rifacimento e ripotenziamento di impianti di generazione è facilitato da garanzie per il rimborso dei finanziamenti di natura contrattuale;
  • in un contesto di mercato libero, le garanzie contrattuali di cui al precedente alinea possono essere assicurate anche mediante la stipula di contratti di vendita di energia elettrica a lungo termine;
  • la difficoltà di finanziamento di nuovi impianti può costituire una barriera all'entrata nel mercato nazionale per nuovi soggetti allo stato non dotati di propria capacità di generazione;

Ritenuto che sia opportuno:

  • introdurre la facoltà di rinunciare consensualmente alla clausola di recesso unilaterale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 78/99, quando la parte acquirente sia un cliente grossista;
  • non introdurre la medesima facoltà quando la parte acquirente sia un cliente finale idoneo, al fine di evitare che i fornitori di energia elettrica, in quanto soggetti operanti in un mercato oligopolistico e caratterizzato da asimmetrie informative, mediante la stipula di contratti con clienti finali idonei a lungo termine senza clausola di recesso erigano una barriera all'entrata contro nuovi entranti limitando la contendibilità del mercato;

DELIBERA

Di integrare l'articolo 1 della deliberazione 26 maggio 1999, n.78/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999, mediante inserimento di un comma 2 formulato come segue :

"2. Nei contratti in cui la parte acquirente è un cliente grossista, le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera a), si applicano qualora le parti si accordino espressamente in tal senso."

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della pubblicazione.