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Delibera 31 luglio 2003

Delibera/Provvedimento 92/03

Rettifica di errori materiali nelle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 154/02, e 23 gennaio 2003, n. 7/03

Pubblicata su questo sito il 7 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003,

Premesso che:

  • con delibera 1 agosto 2002, n. 154/02 (di seguito: delibera n. 154/02), pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e notificata ai soggetti interessati, l'Autorità ha determinato i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per gli anni 2002 e 2003 per ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99;
  • con deliberazione 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 155/02), l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato della continuità del servizio);
  • con delibera 23 gennaio 2003, n. 7/03 (di seguito: delibera n. 7/03), pubblicata nel sito internet dell'Autorità e notificata ai soggetti interessati, l'Autorità ha determinato i recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2001 e l'approvato le istanze per l'anno 2002 ai sensi degli articoli 22 e 23 del Testo integrato;

Viste:

  • la delibera n. 154/02;
  • la deliberazione n. 155/02;
  • la delibera n. 7/03;

Visto il documento "Rettifica di errori materiali nelle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 154/02, e 23 gennaio 2003, n. 7/03" (PROT. AU/03/150);

Considerato che:

  • con nota prot. 70/P del 25 marzo 2003 (prot. Autorità 11170 del 26 marzo 2003), la società Acea Distribuzione Spa, (di seguito: l'Acea distribuzione), con sede legale in piazzale Ostiense 2, 00154 Roma, ha segnalato all'Autorità la presenza di errori materiali nella delibera n. 7/03 relativi al riconoscimento di costi e penalità per l'anno 2001, relativamente a propri ambiti, poiché risulterebbero riportati alcuni valori riferiti all'anno 2000 anziché all'anno 2001;
  • sono stati riscontrati errori materiali nella tabelle n. 2.1, n. 2.2 e n. 2.3, nonché nella tabella n. 4 allegate alla delibera n. 7/03, limitatamente agli ambiti territoriali 216A-2, 216M-2, 216B-2 gestiti dall'Acea distribuzione;
  • sono stati riscontrati errori materiali nella tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla delibera n.154/02, limitatamente all'ambito territoriale 400B gestito da Aem Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona (di seguito: l'Aem Cremona), e all'ambito territoriale 401B gestito dalla società Trentino Servizi Spa, già Asm Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento) (di seguito: la Trentino Servizi), in quanto da verifiche successive è emerso che tali ambiti territoriali non soddisfano per l'anno 2002 le condizioni di cui all'articolo 18, comma 18.1, del Testo integrato della continuità del servizio;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nelle tabelle allegate alla delibera n. 154/02, limitatamente agli ambiti territoriali 400B e 401B gestiti rispettivamente dall'Aem Cremona e dalla Trentino Servizi, e in alcune tabelle allegate alla delibera n. 7/03, limitatamente agli ambiti territoriali 216A-2, 216M-2, 216B-2 gestiti dall'Acea distribuzione;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio

DELIBERA

  1. Di rettificare gli errori materiali contenuti nella tabella n. 2 allegata alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 154/02, sopprimendo le righe di tale tabella relative all'ambito territoriale 400B gestito dall'impresa distributrice Aem Cremona Spa e all'ambito territoriale 401B gestito dall'impresa distributrice Trentino Servizi Spa;
  2. Di rettificare gli errori materiali contenuti nelle tabelle n. 2.1, n. 2.2, n. 2.3 e n. 4 allegate alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 gennaio 2003, n. 7/03, limitatamente agli ambiti territoriali 216A-2, 216M-2, 216B-2 gestiti dall'impresa distributrice Acea distribuzione Spa, sostituendo le righe relative ai suddetti ambiti con quanto indicato rispettivamente nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
  3. Di dare mandato alla Cassa conguaglio del settore elettrico affinché provveda entro il 15 settembre 2003 al conguaglio tra il riconoscimento di costo derivante dalle rettifiche di cui al precedente punto 2 della presente delibera, indicato nella tabella n. 6, e il riconoscimento di costo a favore dell'Acea distribuzione Spa erogato in ottemperanza alla delibera n. 7/03;
  4. Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle seguenti società:
    • Acea Distribuzione Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
    • Aem Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
    • Trentino Servizi Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
  5. Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
  6. Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.

 


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