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Delibera 31 luglio 2003

Delibera/Provvedimento 88/03

Disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004

Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 205 del 4 settembre 2003

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003,

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità aggiorna annualmente il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD);
  • ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), è istituito con decorrenza dall'1 luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas (di seguito: fondo di compensazione) alimentato da versamenti annuali costituiti da quote (QFNC) relative agli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato;
  • ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione n.58/01, l'Autorità determina annualmente la quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione n. 237/00;
  • la deliberazione n. 58/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, recante assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) della gestione del fondo di compensazione, di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 44/03, recante rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa della gestione del fondo di compensazione di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità n. 237/00;

Considerato che dalle risultanze della gestione del fondo di compensazione, comunicate dalla Cassa con nota del 13 maggio 2003 (prot. Autorità n. 022131 del 29 luglio 2003), risulta la possibilità di ridurre, per l'anno termico 2003-2004, la quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato;

Ritenuto che sia necessario:

  • definire il nuovo valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2003-2004;
  • determinare il nuovo valore del CMUD per l'anno termico 2003-2004

DELIBERA

Articolo 1
Determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente per l'anno termico 2003- 2004

1.1 Il costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD di cui all'articolo 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 237/00), applicabile per l'anno termico 2003 - 2004, è determinato in euro 122,13 per la distribuzione di gas naturale e in euro 155,65 per la distribuzione degli altri gas.

Articolo 2
Determinazione della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2003 -2004

2.1 La quota QFNC positiva di cui all'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), per gli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato relativa all'anno termico 2003-2004, è pari all'1% del costo di distribuzione.

Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

3.1 Gli esercenti sono tenuti a presentare le proposte tariffarie di cui all'articolo 13, comma 1, della deliberazione n.237/00, entro il 30 settembre 2003, secondo i moduli predisposti dall'Autorità e pubblicati nel suo sito internet (www.autorita.energia.it).

3.2 Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione n.58/01 per i versamenti eseguiti dagli esercenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) relativi agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è prorogato sino al 15 ottobre 2003.

3.3 Il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione n.58/01, per i versamenti eseguiti dalla Cassa agli esercenti relativi agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è prorogato sino al 15 novembre 2003.

3.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.