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Delibera 30 aprile 2003

Delibera/Provvedimento 47/03

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas.

Pubblicata su questo sito l'8 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2003;

Premesso che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce che l'Autorità  determina le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di Gnl e per la distribuzione;

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002;

Visti:

  • l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n.61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), con cui l'Autorità ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), con cui l'Autorità ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 26/02), con cui l'Autorità ha definito criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/03), con cui l'Autorità ha emanato una direttiva riguardante gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2003  (di seguito: deliberazione n. 21/03), con cui l'Autorità ha emanato disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla società Stogit Spa (di seguito: Stogit) per il periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2003;
  • il documento per la consultazione "Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti l'attività di vendita", diffuso dall'Autorità in data 12 dicembre 2002;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481,  in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas" (PROT.AU/03/080);

Considerato che:

  • le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 sono finalizzate a garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sosterrà per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 a seguito del rinnovo del contratto denominato "Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni - Utenti civili gas metano" (di seguito: il contratto di assicurazione);
  • il contratto di assicurazione ha per oggetto la copertura assicurativa per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi;
  • i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura prestata dal contratto di assicurazione sono "le persone che - siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore", ad esclusione delle "seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:
    1. consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui;
    2. consumatori di metano per autotrazione";
  • tali disposizioni transitorie cessano di produrre effetti a partire dall'1 gennaio 2004, e che ciò determina il venir meno della copertura assicurativa a tutela dei clienti finali di cui al precedente alinea contro i rischi connessi all'utilizzo del gas naturale;

Ritenuto che:

  • sia necessario individuare, a partire dall'anno 2004, una soluzione stabile e nel rispetto della concorrenza per garantire ai clienti finali del gas naturale o di gas di altro tipo, distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali, la copertura assicurativa per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi;
  • tale soluzione debba essere individuata anche attraverso la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio, sentito il dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore dell'Area gas

DELIBERA

Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in tema di assicurazione per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas, naturale o di altro tipo, a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi;

Di nominare, quale relatore per l'Autorità, il prof. Giuseppe Ammassari;

Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni speciali o periodiche per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;

Di attribuire la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.