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Delibera 01 aprile 2003

Delibera/Provvedimento 31/03

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007

Pubblicata su questo sito il 16 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 aprile 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) abbia la finalità, tra le altre, di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
  • l'articolo 2, comma 14, della legge n. 481/95, prevede che all'Autorità siano trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
  • l'articolo 2, comma 21, della legge n. 481/95 stabilisce che il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria indica all'Autorità il quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese;
  • l'articolo 2, comma 32, della legge n. 481/95, stabilisce che l'Autorità ha le competenze già esercitate per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
  • la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale - Energia elettrica, 27 novembre 2002 (COM(2002) 304 definitivo);
  • la posizione comune (CE) n. 5/2003 del 3 febbraio 2003, definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

Visti:

  • l'articolo 5 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
  • la delibera dell'Autorità 31 luglio 1997, n. 81/97, recante avvio del procedimento per la formazione di provvedimenti a carattere generale in materia di qualità del servizio elettrico;
  • la direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, approvata con deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999;
  • la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere i) e h), della legge n. 481/95, approvata con deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02 (di seguito: Testo integrato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002;
  • la direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (modificazione e integrazioni alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99) approvata con deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 220/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 16 del 21 gennaio 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di comunicazione, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002;
  • la delibera dell'Autorità, in data odierna, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e) della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007;

Considerato che:

  • il primo periodo di regolazione, con durata di quattro anni, termina il 31 dicembre 2003;
  • per quanto concerne le condizioni contrattuali dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica e la trasparenza dei documenti di fatturazione, le direttive emanate dall'Autorità definiscono obblighi di servizio che si applicano ai clienti del mercato vincolato;
  • per quanto riguarda la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, il Testo integrato definisce livelli generali di qualità e meccanismi incentivanti per promuovere il miglioramento della continuità per le imprese distributrici con più di 5.000 clienti finali;
  • per quanto riguarda la qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, le direttive emanate dall'Autorità definiscono livelli specifici e generali di qualità e prevedono indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità;

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, per il nuovo periodo di regolazione, che decorre dall'1 gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge n. 481/95;
  • prevedere che i livelli di qualità dei servizi e le condizioni contrattuali siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica;
  • definire alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;

DELIBERA

  1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito richiamata anche come l'Autorità) avvia un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il secondo periodo di regolazione della durata di quattro anni con inizio dall'1 gennaio 2004.
  2. Ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, in quanto applicabili o rilevanti, valgono le finalità, gli indirizzi e i criteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi, nonché le indicazioni date all'Autorità circa il quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica che rispondono agli interessi generali del Paese come espressi nei documenti di programmazione economico-finanziaria.
  3. L'Autorità tiene conto nella formazione dei provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica di cui al punto 1 delle seguenti esigenze generali:
    1. garantire alle imprese condizioni di economicità e di redditività in conformità ai provvedimenti della stessa Autorità in materia di tariffe per i servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di distribuzione e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica;
    2. assicurare coerenza con gli obiettivi di sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e con la separazione tra attività di distribuzione, di misura e di vendita;
    3. assicurare livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per i clienti finali che si trovino in condizioni analoghe di erogazione dei servizi;
    4. contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati e la trasparenza dell'informazione.
  4. Come relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è nominato il prof. Pippo Ranci.
  5. L'Autorità convoca, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
  6. L'Autorità rende disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la regolazione della qualità e per l'aggiornamento o la definizione delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica per il nuovo periodo di regolazione.
  7. Al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, è attribuita la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.
  8. La presente delibera, pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.