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Delibera 30 aprile 2002

Delibera/Provvedimento 81/02

Adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

Pubblicata su questo sito il 2 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 111 del 14-5-2002

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2002,

Premesso che:

  • con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione;
  • con deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02) l'Autorità ha modificato e integrato le condizioni di cui al precedente alinea, pubblicando le medesime come allegato A alla stessa deliberazione (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);
  • con deliberazione 18 aprile 2002, n. 66/02, (di seguito: deliberazione n. 66/02) l'Autorità ha approvato, con modificazioni, gli schemi di contratto-tipo inviati con nota del Gestore della rete del 4 aprile 2002 (prot. Autorità n. 007860 del 5 aprile 2002) ai sensi dell'articolo 3.1, comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione n. 317/01;
  • la deliberazione n. 36/02;
  • la deliberazione n. 66/02;

Considerato che:

  • il titolo 4 delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento prevede condizioni per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse al fine dell'erogazione del medesimo servizio fino alla data di operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • la stipula dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica avverrà posteriormente alla data di scadenza per il pagamento delle eventuali fatture relative ai corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.5, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, introducendo, pertanto, un ritardo nei versamenti dei corrispettivi medesimi;

Ritenuto che sia opportuno:

  • definire condizioni transitorie per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per il periodo precedente l'operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • prevedere, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilità finanziaria per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nel periodo transitorio antecedente la predisposizione del sistema di comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.2, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, il versamento, da parte dei titolari dei contratti di bilanciamento, di un corrispettivo, a titolo di acconto, applicato all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02.

Articolo 2
Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento
2.1 L'energia elettrica occorrente per l'esecuzione del programma differenziale nazionale o per l'esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete immessa in ciascun punto di immissione è valorizzata al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo integrato.
2.2 Il Gestore della rete conclude una convenzione con il soggetto che assicura la fornitura ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, per la regolazione delle partite economiche corrispondenti sia all'energia elettrica immessa di cui al precedente comma 2.1 sia alla differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa per i clienti del mercato libero e quella prelevata dai medesimi clienti. Detta convenzione è stipulata sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal Gestore della rete e inviato all'Autorità che esprime eventuali riserve entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
Articolo 3
Condizioni economiche
3.1 Per ogni giorno del periodo intercorrente tra la data di scadenza per il pagamento delle eventuali fatture relative ai corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.5, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, e la stipula del contratto per lo scambio dell'energia elettrica, nel caso di saldi negativi, il titolare dello scambio versa, sui medesimi corrispettivi, un interesse pari a 1/365 del tasso di interesse legale.
3.2 Nel periodo transitorio antecedente l'operatività del sistema di comunicazione dei programmi di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.2, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, il titolare del bilanciamento, che non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 5, comma 5.3, del medesimo allegato A, paga, a titolo di acconto:
  1. un corrispettivo determinato applicando una componente pari a 0,25 volte la componente bf all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario;
  2. un corrispettivo determinato applicando una componente pari a 0,25 volte la componente bf all'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di immissione dotato di misuratore orario.
3.3 Il Gestore della rete procede alla fatturazione del corrispettivo di cui al precedente comma 3.2 entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui il corrispettivo si riferisce.
Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali
4.1 Le condizioni transitorie di cui al presente provvedimento si applicano fino alla data di operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.
4.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.