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Delibera 14 marzo 2002

Delibera/Provvedimento 40/02

Diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99

Pubblicata su questo sito il 19 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 marzo 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario, n. 235, e sue successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99) prevede che, a partire dall'anno 2001, entro il 31 luglio di ciascun anno ogni esercente con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifica all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno precedente;
  • qualora l'esercente abbia conseguito ricavi eccedentari rispetto a quelli ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, il medesimo esercente deve effettuare rimborsi ed accrediti ai propri clienti secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5, della medesima deliberazione n. 204/99;
  • con deliberazione 25 luglio 2001, n. 174/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01) l'Autorità ha prorogato al 14 settembre 2001 i termini per la presentazione dell'autocertificazione di cui al citato articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, relative all'anno 2000, ed ha predisposto l'apposita modulistica da utilizzarsi ai fini di detta autocertificazione;

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;

Viste:

  • la deliberazione n. 204/99;
  • la deliberazione n. 174/01;

Considerato che:

  • alla data dell'11 marzo 2002 non risultavano pervenute all'Autorità le autocertificazioni dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000 da parte dei seguenti esercenti:
    • Azienda Elettrica Oberhofer;
    • Azienda Elettrica Weissteiner s.a.s. di R. Weissteiner;
    • Casa di Reclusione di Gorgona;
    • Comune di Alpette;
    • Comune di Anversa degli Abruzzi;
    • Comune di Arrone;
    • Comune di Cefalù;
    • Comune di Jenne;
    • Comune di Monte Compatri;
    • Comune di Montefranco - Servizi Elettrici;
    • Comune di Moso in Passiria - Azienda Elettrica;
    • Comune di Offida;
    • Comune di Pacentro;
    • Comune di Paisco Loveno;
    • Comune di Polverigi - Servizi Elettrici;
    • Comune di Rocca Pia;
    • Comune di Salbertrand;
    • Comune di San Gemini;
    • Comune di Saracinesco - Servizi Elettrici;
    • Comune di Tres;
    • Comune di Volano;
    • Consorzio Azienda Elettrica Corvara;
    • Consorzio Idroelettrico Edolo Mù;
    • Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza;
    • Ditta Compassi Gelindo;
    • Ditta Loesch Alois;
    • Hofer Siegfried E-Werk;
    • Interessenza Elettrica Vicina Armentarola;
    • Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta;
    • SEM - Società Elettrica Musellarese di Emilio Sarra & C.;
    • SIPPIC;
  • gli esercenti non indicati al precedente alinea hanno inviato all'Autorità l'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000; e che dette autocertificazioni sono attualmente all'esame degli uffici dell'Autorità;
  • la verifica del rispetto da parte degli esercenti del vincolo V1 di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 204/99, è un elemento determinante del sistema tariffario introdotto dall'Autorità, basato sull'equilibrio tra costi riconosciuti e ricavi conseguibili da parte dell'esercente stesso;
  • la mancata presentazione da parte del singolo esercente delle autocertificazioni previste dall'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, non consente di accertare la presenza di ricavi eccedentari e, quindi, la sussistenza del diritto per i clienti finali a vedersi riconosciuti i rimborsi e gli accrediti previsti dall'articolo 9, comma 9.5 della medesima deliberazione n. 204/99;

Ritenuto che il mancato invio all'Autorità delle autocertificazioni di cui al precedente alinea, relative all'anno 2000, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale, volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dell'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99;

Su proposta del dott. Piergiorgio Berra, nella sua qualità di direttore dell'Area elettricità,

DELIBERA

Di richiedere l'invio dell'autocertificazione dell'ammontare dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000, come previsto dall'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario, n. 325 e sue successive modificazioni, ai seguenti esercenti:

  • Azienda Elettrica Oberhofer;
  • Azienda Elettrica Weissteiner s.a.s. di R. Weissteiner;
  • Casa di Reclusione di Gorgona;
  • Comune di Alpette;
  • Comune di Anversa degli Abruzzi;
  • Comune di Arrone;
  • Comune di Cefalù;
  • Comune di Jenne;
  • Comune di Monte Compatri;
  • Comune di Montefranco - Servizi Elettrici;
  • Comune di Moso in Passiria - Azienda Elettrica;
  • Comune di Offida;
  • Comune di Pacentro;
  • Comune di Paisco Loveno;
  • Comune di Polverigi - Servizi Elettrici;
  • Comune di Rocca Pia;
  • Comune di Salbertrand;
  • Comune di San Gemini;
  • Comune di Saracinesco - Servizi Elettrici;
  • Comune di Tres;
  • Comune di Volano;
  • Consorzio Azienda Elettrica Corvara;
  • Consorzio Idroelettrico Edolo Mù;
  • Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza;
  • Ditta Compassi Gelindo;
  • Ditta Loesch Alois;
  • Hofer Siegfried E-Werk;
  • Interessenza Elettrica Vicina Armentarola;
  • Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta;
  • SEM - Società Elettrica Musellarese di Emilio Sarra & C.;
  • SIPPIC;

Di richiedere a ciascun esercente di cui al precedente punto di utilizzare, ai fini dell'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000, l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 24 agosto 2001;

Di prevedere che il mancato invio all'Autorità delle autocertificazioni di cui al precedente punto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione ai soggetti interessati del presente provvedimento, costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volto all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la violazione dell'articolo 9, comma 9.1, della sopra richiamata deliberazione n. 204/99;

Di comunicare il presente provvedimento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno agli esercenti di sopra elencati;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;

Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.