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Delibera 07 marzo 2002

Delibera/Provvedimento 36/02

Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica

Pubblicata su questo sito il 15 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 80 del 5 aprile 2002

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 marzo 2002,

Premesso che:

  • con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento);
  • l'articolo 9, comma 9.4, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento prevede che l'Autorità definisca con successivo provvedimento modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché le modalità per l'approvvigionamento da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) delle risorse per l'erogazione del medesimo servizio;
  • l'Autorità ha organizzato in data 18 gennaio 2002 un seminario per la presentazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento a tutti gli operatori interessati;
  • alcuni soggetti hanno richiesto all'Autorità chiarimenti per quanto concerne l'applicazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione n. 317/01;

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
  • l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 95/01 prevede per i soggetti titolari di impianti di generazione l'obbligo di presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, e per la gestione delle congestioni;
  • l'articolo 9, comma 9.2, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento modifica il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;
  • ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato secondo le condizioni della deliberazione n. 95/01, e che tale regime si applica solo in seguito all'operatività del sistema delle offerte di cui al medesimo articolo; e che, nel momento in cui sarà effettivo il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01, il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;
  • in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, per l'anno 2002, sino all'operatività del regime di cui al medesimo alinea, l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dovrà avvenire con modalità fissate dall'Autorità; e che in relazione a tale assetto sono stati determinati i corrispettivi previsti nelle condizioni transitorie di dispacciamento;
  • le procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione e dell'energia elettrica, per l'anno 2002, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, agli operatori del mercato libero si sono concluse successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 317/01;
  • il completamento della disciplina delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato libero per l'anno 2002 incide sulla valutazione che i clienti finali possono fare ai fini del loro posizionamento sul mercato libero ovvero sul mercato vincolato;

Ritenuto che sia opportuno:

  • al fine di rendere più flessibile il meccanismo previsto per la regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica, modificare l'articolo 7 delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo che la cessione di partite di energia elettrica in ciascuna fascia oraria sia consentita anche a compensazione di partite di segno opposto in fasce orarie differenti e prevedendo che sia consentito destinare il saldo risultante al termine di ciascun bimestre, modificato con un coefficiente per la copertura dei costi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, a compensazione dei saldi relativi al bimestre successivo;
  • a seguito delle modifiche di cui al precedente alinea, modificare anche la determinazione dell'energia elettrica eccedentaria di cui all'articolo 7, comma 7.6;
  • integrare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo e prevedendo le modalità per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
  • ai fini della definizione del regime contrattuale per l'erogazione del servizio di dispacciamento, richiedere al Gestore della rete la predisposizione e la trasmissione all'Autorità, per l'approvazione, di uno schema di contratto tipo per il bilanciamento e uno schema di contratto tipo per lo scambio;
  • estendere, al fine di ridurre i tempi per l'attivazione delle forniture di energia elettrica sul mercato libero, le misure di modifica dei termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale con clienti del mercato vincolato al periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 marzo 2002;
  • ripubblicare l'Allegato A alla deliberazione n. 317/01, modificato e integrato;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, di seguito indicato come condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, come modificato ed integrato dal successivo articolo 2.
Articolo 2
Modifiche e integrazioni alle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento
2.1 All'articolo 1:
  1. dopo le parole "banda di capacità produttiva è una quota della capacità produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01" sono aggiunte le parole "e della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 20/02".
  2. la dicitura "titolare del bilanciamento è il soggetto che acquista e dispone di servizio di bilanciamento;" è soppressa;
  3. è aggiunta la definizione:
    "programma differenziale nazionale è il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal Gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;";
  4. dopo le parole "Testo integrato è l'allegato A alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01" le parole "come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01" sono sostituite dalle parole "come successivamente integrata e modificata" e le parole "in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" sono soppresse;
2.2 All'articolo 2:
  1. al comma 2.2, lettera b), ed al comma 2.3, lettera b), le parole "finali idonei" sono sostituite con le parole "del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali".
  2. al comma 2.3 le parole "nell'ambito dei contratti bilaterali" sono soppresse.
2.3 Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 3.1
Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica

3.1.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.

3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono:

  1. modalità e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2;
  2. un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del Gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al Gestore della rete.

3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi.

3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il Gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.

3.1.5 Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il Gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente.

3.1.6 Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione al Gestore della rete della richiesta.".

2.4 All'articolo 4, il comma 4.1, è sostituito dal seguente:

"4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), è tenuto a comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.".

2.5 All'articolo 5:
  1. al comma 5.3, dopo le parole "è esercitata" sono aggiunte le parole ", ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d'anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio";
  2. dopo il comma 5.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera b), nella restante parte dell'anno.

5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera b), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b).".

2.6 All'articolo 7:
  1. al comma 7.1 le parole "commi 6.2 e 6.3" sono sostituite con le parole "commi 6.2 e 6.6";
  2. il comma 7.4 è sostituito dal seguente:
    "7.4 Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al Gestore della rete.";
  3. dopo il comma 7.4, è aggiunto il seguente comma:
    "7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al Gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilità per il medesimo Gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma è ridotto del 2 % nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero è aumentato del 2 % nel caso in cui la medesima somma sia negativa.";
  4. al comma 7.5, le parole "come modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4" sono sostituite con le parole "come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1";
  5. al comma 7.6, le parole "come modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4" sono sostituite con le parole "come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1";
  6. il comma 7.6, lettera a), è sostituito dal seguente:
    " a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;".
2.7 Dopo il titolo 3 è aggiunto il seguente titolo:

"TITOLO 4 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 8.1
Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento

8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al Gestore della rete i programmi di immissione.

8.1.2 Il Gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:

  1. della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano;
  2. dei programmi di importazione e esportazione;
  3. dei programmi di immissione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
  4. dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1.

8.1.3 L'Enel Spa è tenuta a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel Spa, titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.

8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il Gestore della rete agisce ai sensi dell'articolo 4.

8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.".

2.8 In conseguenza di quanto disposto al comma 2.7 modificare la numerazione del Titolo 4 "Disposizioni transitorie e finali" in Titolo 5 "Disposizioni transitorie e finali".
2.9 All'articolo 9:
  1. dopo il comma 9.1 è aggiunto il seguente comma:
    "9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è destinato dal Gestore della rete all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del testo integrato.";
  2. il comma 9.2, è sostituito dal seguente:
    "9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 158/99 è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facoltà di recesso senza oneri a decorrere dall'1 aprile 2002.";
  3. il comma 9.3 è sostituito dal seguente:
    "9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.";
  4. il comma 9.4 è soppresso.
Articolo 3
Entrata in vigore
3.1 Le modifiche di cui ai commi 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 del precedente articolo 2 producono effetti dall'1 gennaio 2002.

Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, come Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 


Allegati: