Delibera 07 marzo 2002
Delibera/Provvedimento 36/02
Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica
Pubblicata su questo sito il 15 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 80 del 5 aprile 2002
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 7 marzo 2002,
Premesso che:
- con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento);
- l'articolo 9, comma 9.4, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento prevede che l'Autorità definisca con successivo provvedimento modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché le modalità per l'approvvigionamento da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) delle risorse per l'erogazione del medesimo servizio;
- l'Autorità ha organizzato in data 18 gennaio 2002 un seminario per la presentazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento a tutti gli operatori interessati;
- alcuni soggetti hanno richiesto all'Autorità chiarimenti per quanto concerne l'applicazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione n. 317/01;
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
- l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 95/01 prevede per i soggetti titolari di impianti di generazione l'obbligo di presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, e per la gestione delle congestioni;
- l'articolo 9, comma 9.2, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento modifica il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato secondo le condizioni della deliberazione n. 95/01, e che tale regime si applica solo in seguito all'operatività del sistema delle offerte di cui al medesimo articolo; e che, nel momento in cui sarà effettivo il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01, il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, per l'anno 2002, sino all'operatività del regime di cui al medesimo alinea, l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dovrà avvenire con modalità fissate dall'Autorità; e che in relazione a tale assetto sono stati determinati i corrispettivi previsti nelle condizioni transitorie di dispacciamento;
- le procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione e dell'energia elettrica, per l'anno 2002, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, agli operatori del mercato libero si sono concluse successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 317/01;
- il completamento della disciplina delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato libero per l'anno 2002 incide sulla valutazione che i clienti finali possono fare ai fini del loro posizionamento sul mercato libero ovvero sul mercato vincolato;
Ritenuto che sia opportuno:
- al fine di rendere più flessibile il meccanismo previsto per la regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica, modificare l'articolo 7 delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo che la cessione di partite di energia elettrica in ciascuna fascia oraria sia consentita anche a compensazione di partite di segno opposto in fasce orarie differenti e prevedendo che sia consentito destinare il saldo risultante al termine di ciascun bimestre, modificato con un coefficiente per la copertura dei costi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, a compensazione dei saldi relativi al bimestre successivo;
- a seguito delle modifiche di cui al precedente alinea, modificare anche la determinazione dell'energia elettrica eccedentaria di cui all'articolo 7, comma 7.6;
- integrare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo e prevedendo le modalità per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
- ai fini della definizione del regime contrattuale per l'erogazione del servizio di dispacciamento, richiedere al Gestore della rete la predisposizione e la trasmissione all'Autorità, per l'approvazione, di uno schema di contratto tipo per il bilanciamento e uno schema di contratto tipo per lo scambio;
- estendere, al fine di ridurre i tempi per l'attivazione delle forniture di energia elettrica sul mercato libero, le misure di modifica dei termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale con clienti del mercato vincolato al periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 marzo 2002;
- ripubblicare l'Allegato A alla deliberazione n. 317/01, modificato e integrato;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 | Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, di seguito indicato come condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, come modificato ed integrato dal successivo articolo 2. |
Articolo 2
Modifiche e integrazioni alle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento
2.1 | All'articolo 1:
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2.2 | All'articolo 2:
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2.3 | Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 3.1Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica3.1.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati. 3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono:
3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi. 3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il Gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato. 3.1.5 Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il Gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente. 3.1.6 Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione al Gestore della rete della richiesta.". |
2.4 | All'articolo 4, il comma 4.1, è sostituito dal seguente: "4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), è tenuto a comunicare al Gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.". |
2.5 | All'articolo 5:
"5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera b), nella restante parte dell'anno. 5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera b), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b).". |
2.6 | All'articolo 7:
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2.7 | Dopo il titolo 3 è aggiunto il seguente titolo: "TITOLO 4 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTOArticolo 8.1Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al Gestore della rete i programmi di immissione. 8.1.2 Il Gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:
8.1.3 L'Enel Spa è tenuta a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. 8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel Spa, titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza. 8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il Gestore della rete agisce ai sensi dell'articolo 4. 8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.". |
2.8 | In conseguenza di quanto disposto al comma 2.7 modificare la numerazione del Titolo 4 "Disposizioni transitorie e finali" in Titolo 5 "Disposizioni transitorie e finali". |
2.9 | All'articolo 9:
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Articolo 3
Entrata in vigore
3.1 | Le modifiche di cui ai commi 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 del precedente articolo 2 producono effetti dall'1 gennaio 2002. |
Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, come Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.