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Delibera 23 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 230/02

Integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero

Pubblicata su questo sito il 27 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 13 del 17 gennaio 2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2002,

Premesso che:

  • con deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disciplinato il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 dell'28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 50/02);
  • la deliberazione n. 151/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02 (di seguito: deliberazione n. 175/02);
  • la deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02;

Considerato che:

  • l'articolo 3, commi 3 e 6, quarto alinea, del decreto legislativo n. 79/99, delinea il regime ordinario di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale, vietando, in particolare, che siano riconosciuti ai proprietari di porzioni della stessa o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nel suo utilizzo;
  • in deroga a tali disposizioni, l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 attribuisce all'Autorità il potere di individuare, con propri provvedimenti, modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili;
  • tali provvedimenti, e da ultimo la deliberazione n. 190/02, hanno costantemente previsto l'adozione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
  • la deliberazione n. 151/02 riconosce diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ai soggetti che realizzano nuove infrastrutture di rete al fine di:
    1. ridurre la situazione di scarsità della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica;
    2. incrementare il grado di concorrenza nelle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale;
    3. consentire la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;
  • il riconoscimento di cui al precedente alinea prefigura, per il periodo di assegnazione di tale diritto, un regime di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale con caratteri di specialità anche rispetto al regime di assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
  • l'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 151/02 stabilisce che il Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione, dopo averne data comunicazione all'Autorità, un bando conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso (di seguito: il bando); e che, entro il medesimo termine, il Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di sviluppo diretto (di seguito: il documento di specifiche tecniche);
  • ai fini della stesura del bando, il Gestore della rete, con lettera in data 24 settembre 2002, prot. n. AD/P/2002000205 (prot. Autorità n. 19948 del 25 settembre 2002), ha richiesto all'Autorità chiarimenti e precisazioni in merito a taluni profili tecnici delle disposizioni della deliberazione n. 151/02, nonché l'integrazione della medesima deliberazione per quanto attiene la previsione di un corrispettivo dovuto al Gestore della rete per l'esame delle richieste di accesso a titolo prioritario e la previsione di un sistema di garanzie finanziarie a tutela del medesimo Gestore nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per cause imputabili al soggetto richiedente;
  • con deliberazione n. 175/02, l'Autorità ha prorogato i termini di cui all'articolo 5, commi 5.1 e 5.2, della deliberazione n. 151/02 al 30 novembre 2002 per dar modo al Gestore della rete di acquisire gli elementi necessari al fine della stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;

Ritenuto che:

  • sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione n. 151/02, confermando l'attribuzione del diritto di accesso prioritario al soggetto che realizza, esercisce e mantiene in efficienza una infrastruttura di rete oggetto di intervento di sviluppo diretto; precisando la formulazione di talune norme tecniche; prevedendo un corrispettivo dovuto al Gestore della rete per l'esame delle richieste di accesso a titolo prioritario ed un sistema di garanzie finanziarie a tutela del medesimo Gestore nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per cause imputabili al soggetto richiedente;
  • sia necessario, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, prevedere la proroga dei termini di cui alla deliberazione n. 175/02 per la stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;

DELIBERA

Articolo 1
Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02

1.1 La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002, è integrata come segue:

  1. all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:
    "i. sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale è una stazione elettrica esistente della rete di trasmissione nazionale alla data di presentazione della domanda per la realizzazione di interventi di sviluppo diretto, alla quale si collega l'infrastruttura di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto".
  2. all'articolo 1, comma 1.1, la lettera e) è sostituita con la seguente:
    e) intervento di sviluppo diretto è un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per la costruzione di nuove infrastrutture la cui realizzazione, esercizio e manutenzione sono assegnati dal Gestore della rete ad un soggetto terzo, cui è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento;
  3. all'articolo 4, sono apportate le seguenti integrazioni:
    1. al comma 4.1, lettera b), le parole "siti di connessione" sono sostituite dalle parole "siti di collegamento";
    2. al comma 4.2, alle parole "funzionamento del sistema elettrico" sono aggiunte le parole "ovvero non siano conformi ai criteri contenuti nel bando di cui all'articolo 5, comma 1.";
    3. al comma 4.3, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "sulla base della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta. Il Gestore della rete riformula detta identificazione a seguito della revisione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 95/01;";
    4. al comma 4.3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "prendendo come riferimento la consistenza della rete di trasmissione nazionale esistente alla data della presentazione della richiesta, eventualmente modificata sulla base dell'insieme degli elementi di rete previsti nel piano triennale di sviluppo di cui all'articolo 9 della concessione di trasmissione e di dispacciamento alla medesima data di presentazione della richiesta;";
    5. è aggiunto il seguente comma 4.3.1: "Qualora il sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale indicato nella richiesta comporti la modifica della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta, il Gestore della rete comunica al soggetto richiedente l'opportunità di indicare un sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale alternativo rispetto a quello proposto in precedenza. In mancanza di comunicazione, da parte del soggetto richiedente, contenente l'indicazione di detto sito alternativo il Gestore della rete determina la capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi del precedente comma 4.3";
    6. è aggiunto il seguente comma 4.6: " Il Gestore della rete identifica per ciascuna richiesta, nell'ambito del sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale, le infrastrutture necessarie a collegare l'infrastruttura di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto con il medesimo sito.";
    7. è aggiunto il seguente comma 4.7: " I soggetti a cui viene riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono tenuti alla presentazione, su richiesta e con le modalità specificate dal Gestore della rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria, di importo pari a 20 volte il parametro fi di cui alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2001, n. 304/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2001, corrispondente alle infrastrutture necessarie di cui al comma 4.6, che può essere escussa dal Gestore della rete medesimo nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga realizzato per cause imputabili al soggetto richiedente l'intervento medesimo.";
    8. è aggiunto il seguente comma 4.8: "I soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto che presentano domanda al Gestore della rete sono tenuti a versare al Gestore della rete, all'atto della presentazione della domanda, un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica eseguite dal medesimo Gestore della rete nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo";
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali

2.1 I termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.253 del 28 ottobre 2002, sono prorogati al 31 gennaio 2003;

2.2 Entro il termine di cui al comma 2.1, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, per l'approvazione, una proposta di quantificazione del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 4.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, come successivamente integrata.

2.3 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data di pubblicazione;

 

Di dare mandato al Presidente di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e per le azioni a seguire.