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Delibera 23 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 226/02

Direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003

Pubblicata su questo sito il 6 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che sino alla data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, come determinata dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto, la società Enel Spa assicuri la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità;
  • l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico sia determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità individui modalità e condizioni per le importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Premesso che occorre assicurare la fornitura di energia elettrica importata dall'estero e destinata ai clienti del mercato vincolato, tenendo conto dell'equa ripartizione della capacità di trasporto tra mercato libero e mercato vincolato per l'anno 2003; e che occorre consentire al mercato vincolato l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano e trasferire i benefici derivanti dalla predetta importazione di energia elettrica al minimo costo ai clienti del mercato vincolato attraverso il sistema tariffario;

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

  • il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto ministeriale 26 gennaio 2000);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2001, n. 26/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 69 del 23 marzo 2001;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: il Testo integrato);
  • l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, recente definizione di modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 190/02), pubblicato nel sito internet dell'Autorità in data 21 novembre 2002 in attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità n. 26/01;

Visto il documento "Proposta di delibera per la definizione di direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003" (PROT.AU/02/329);

Considerato che:

  • al momento dell'adozione della deliberazione n. 190/02 non erano disponibili indicazioni circa l'entrata in operatività dell'Acquirente unico né la società Enel Spa, nella sua funzione di garante pro tempore della fornitura per i clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, ha modificato la propria posizione circa l'intendimento di avvalersi di capacità di trasporto sulla frontiera settentrionale necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 (di seguito: contratti pluriennali), al fine dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato;
  • in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, con l'Allegato A alla deliberazione n. 190/02 è stata attribuita al mercato vincolato, in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacità di trasporto tra mercato vincolato e mercato libero di cui al richiamato articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, una quota di capacità di trasporto pari a 2200 MW, calcolata sulla base delle quote di potenziale domanda di energia elettrica dei due mercati che si potranno manifestare, per la prevalente parte dell'anno 2003, in corrispondenza dell'avvenuta riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n.79/99;
  • della capacità di trasporto pari a 2200 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria una quota pari a 2000 MW per l'esecuzione dei contratti pluriennali nell'anno 2003, mentre la rimanente quota di 200 MW è disponibile per nuovi contratti di fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato (di seguito: quota aggiuntiva di capacità di trasporto);
  • il Ministro delle attività produttive, con nota in data 13 novembre 2002, prot. n. 219231, ha indicato l'opportunità di designare la frontiera elettrica tra la Grecia e l'Italia come frontiera sulla quale assegnare, fino ad un ammontare medio su base annua, la quota di capacità di trasporto pari a 200 MW di cui al precedente alinea, anche tenendo conto delle particolari modalità di assegnazione di tale capacità fino al completamento della nuova linea elettrica a 380 kV Matera-S.Sofia;
  • con nota in data 18 novembre 2002, prot. PB/M02/3878/mp, l'Autorità ha rappresentato alla società Enel Spa la necessità di acquisire elementi in ordine alle effettive esigenze connesse all'eventuale utilizzo della quota aggiuntiva di capacità di trasporto da parte della medesima società, ai fini dell'esercizio della funzione di garante pro tempore della fornitura ai clienti del mercato vincolato;
  • la società Enel Spa, con nota in data 4 dicembre 2002, prot. n. A/80, esprimendo all'Autorità la disponibilità ad utilizzare, nell'esercizio della funzione di garante pro tempore della fornitura ai clienti del mercato vincolato, la quota aggiuntiva di capacità di trasporto per la conclusione di contratti di importazione additivi rispetto a quelli vigenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, ha rappresentato, tra l'altro, l'esigenza che:
    1. ai predetti nuovi contratti di importazione vengano applicate le medesime norme vigenti per i contratti pluriennali per quanto concerne la modalità di determinazione dei costi non recuperabili a seguito della liberalizzazione, l'applicazione dei coefficienti a e b di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 190/02, l'applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
    2. le attività svolte dalla società Enel Spa e connesse al predetto utilizzo trovino adeguata remunerazione nell'ambito delle modalità definite dall'Autorità per il trasferimento ai clienti del mercato vincolato della maggior parte dei benefici conseguenti alle transazioni poste in essere nell'impiego della quota aggiuntiva di capacità di trasporto;
  • la disponibilità di cui al precedente alinea comporta l'esercizio da parte della società Enel Spa di una funzione vicaria dell'Acquirente unico ultronea, rispetto a quella meramente interinale prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, in relazione alla quale debbono essere adottate le determinazioni previste dal medesimo articolo al fine di garantire ai clienti del mercato vincolato la fornitura di energia elettrica in condizioni di efficienza del servizio e contenimento dei costi;
  • con nota in data 18 dicembre 2002, prot. AU/P2002000361, l'Acquirente unico ha trasmesso all'Autorità alcuni prezzi corrispondenti ad offerte economiche preliminari di importazione di energia elettrica formulate da soggetti fornitori esteri (di seguito: le offerte all'Acquirente unico);
  • l'utilizzo della quota di capacità di trasporto deve essere orientato ad importare energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nel rispetto dei principi generali di cui alle premesse; e che detto costo per l'approvvigionamento di energia elettrica sui mercati esteri non può che essere riferito, ove ciò sia possibile, a prezzi medi pubblicati per l'acquisto di energia elettrica franco produttore estero sull'orizzonte annuale 2003 i quali, in ogni caso, non dovrebbero mai superare i costi medi evitati per la produzione nazionale di energia elettrica con riferimento alle quote di produzione che detta importazione va a sostituire; e che il predetto detto costo evitato risulta oggi pari al costo unitario variabile riconosciuto alla produzione termoelettrica da combustibili fossili, denominato "parametro Ct" nell'articolo 1 del Testo integrato;
  • il costo di approvvigionamento di energia elettrica sui mercati esteri di cui al precedente alinea deve essere maggiorato degli oneri medi riconosciuti per la fornitura dell'energia elettrica alla frontiera elettrica italiana; e che tali oneri sono a copertura di:
    1. il servizio di trasporto dal punto di immissione nel sistema estero alla frontiera elettrica italiana (componente G);
    2. la componente applicata all'energia elettrica esportata in applicazione dell'accordo promosso dall'Association of European Transmission System Operators (ETSO), qualora il Paese esportatore aderisca a detto accordo.
    3. la modulazione del profilo della fornitura annuale sulla frontiera elettrica italiana che, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione n. 190/02, si articola nel periodo invernale, estivo ed intermedio, rispetto ad un profilo costante per tutte le ore dell'anno 2003;
    4. eventuali assicurazioni per la stabilizzazione dei prezzi di approvvigionamento rispetto alle variazioni del "parametro Ct" ed un'adeguata copertura dei costi per le attività commerciali;
  • nei mercati esteri interconnessi sulla frontiera settentrionale, segnatamente in Francia ed in Germania, è disponibile un dato pubblico, aggiornato periodicamente, del prezzo medio per l'approvvigionamento di energia elettrica riferito a forniture annuali per l'anno 2003 di tipo base load che risultano compatibili con il profilo di capacità di trasporto assegnata; e che tale prezzo medio risulta essere pari, franco produttore estero, a circa 25 €/MWh, come risulta dal bollettino periodico Power Europe - Markets, Energy Argus del 12 dicembre 2002 per il prodotto Calendar 2003 (valutazioni: mercato francese pag.15, mercato tedesco pag.16) e che detto prezzo è inferiore al predetto "parametro Ct";
  • i prezzi di vendita dell'energia elettrica di cui alle offerte all'Acquirente unico corrispondono alle valutazioni di cui al precedente alinea;
  • nei mercati esteri interconnessi sulla frontiera meridionale, segnatamente la Grecia, non è ad oggi disponibile un prezzo medio pubblicato e che, pertanto, l'unico riferimento possibile per il prezzo di approvvigionamento risulta essere il prezzo massimo pari al costo evitato nel sistema elettrico nazionale, vale a dire il "parametro Ct";
  • i contratti di importazione additivi conclusi dalla società Enel Spa utilizzando la quota aggiuntiva di capacità di trasporto assegnata al mercato vincolato per l'anno 2003 non rilevano ai fini della determinazione del parametro di cui all'articolo 5, comma 8, lettera a), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, in quanto non riconducibili alle attività imprenditoriali svolte dalla stessa società rispetto alle quali è riconosciuta la reintegrazione dei costi non recuperabili a seguito della liberalizzazione;

Ritenuto che:

  • sia necessario articolare in due parti la quota aggiuntiva di capacità di trasporto, rispettivamente, sulla frontiera elettrica settentrionale e su quella meridionale, assegnando su quest'ultima una capacità di trasporto pari a 100 MW, in quanto compatibile con la massima capacità di trasporto in importazione su tale frontiera come indicato dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa con lettera in data 6 novembre 2002 prot. AD/P2002000225 ed in ottemperanza alle indicazioni del Ministro delle attività produttive;
  • sia necessario prevedere, vista la carenza di energia elettrica in importazione sulla frontiera meridionale per i mesi estivi, un'articolazione mensile, piuttosto che annuale, della capacità di trasporto assegnata su tale frontiera per il mercato vincolato;
  • conseguentemente, sia opportuno prevedere che la suddetta capacità di trasporto su base mensile sia da reperire, ove possibile, come capacità di trasporto ulteriore rispetto a quella disponibile su base annuale, anche al fine di massimizzare la disponibilità di capacità di trasporto per il mercato vincolato ed il mercato libero, almeno sino al completamento della linea Matera-S.Sofia;
  • per tener conto degli oneri medi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui al precedente "considerato", sia opportuno fissare i prezzi di riferimento comprensivi degli oneri per la fornitura alla frontiera elettrica italiana, segnatamente pari a:
    1. 31,5 €/MWh, sulla frontiera elettrica settentrionale;
    2. 38,0 €/MWh ,sulla frontiera elettrica meridionale,
    in corrispondenza di un "parametro Ct" stimato intorno a 40 €/MWh;
  • sia opportuno introdurre adeguati meccanismi che incentivino l'efficienza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica sui mercati esteri, prevedendo, in particolare, l'equa ripartizione dei maggiori costi tra la società Enel Spa ed il mercato vincolato nei casi in cui il prezzo di approvvigionamento superi i valori fissati al precedente alinea, sino ad un raggiungimento di un prezzo massimo oltre il quale viene a cessare la citata equa ripartizione;
  • per massimizzare i benefici per i clienti del mercato vincolato sia necessario definire la misura massima del corrispettivo che la società Enel Spa può trarre dalla vendita dell'energia elettrica importata utilizzando la quota aggiuntiva della capacità di trasporto sulle frontiere elettriche assegnata al mercato vincolato per l'anno 2003, destinando la parte residua del margine ad un conto costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato e quindi consentire un miglioramento delle condizioni economiche della fornitura ai medesimi;
  • il perseguimento della finalità di cui al precedente alinea richieda, con riferimento ai soli contratti di importazione additivi conclusi utilizzando la quota aggiuntiva di capacità di trasporto sulle frontiere elettriche assegnata per l'anno 2003, la modifica della disposizione dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 162/99, in ordine alle conseguenze del mancato utilizzo della capacità assegnata al mercato vincolato, prevedendo che in tal caso la capacità non possa essere assegnata al mercato libero, diversamente essendo compromessa, in capo alla società Enel Spa, la capacità di spuntare condizioni favorevoli;
  • sia necessario disciplinare, per il caso in cui la società Enel Spa concluda contratti di importazione additivi la cui durata sia ultronea rispetto alla data di entrata in operatività dell'Acquirente unico se fissata per l'anno 2003, le modalità per la cessione di detti contratti all'Acquirente unico senza alcun onere aggiuntivo per il medesimo Acquirente unico rispetto a quello di rifondere alla società Enel Spa gli oneri sopportati per la stipula e la gestione dei contratti di importazione additivi;
  • sia necessario prevedere che il margine di cui al precedente ritenuto sia da corrispondere al netto degli eventuali oneri sopportati dalla società Enel Spa per i maggiori costi connessi agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 e per il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 3.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 190/02 con riferimento all'energia elettrica importata;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra ed il dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella loro posizione di direttore dell'Area elettricità e direttore del Servizio legale e legislativo,

DELIBERA

Di approvare la direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003 come definita nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, alla società Enel Spa e alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


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