Seguici su:






Delibera 19 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 217/02

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 e sue modifiche ed integrazioni

Pubblicata su questo sito il 20 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 3 del 4 gennaio 2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisca e aggiorni in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'articolo 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità determini le tariffe per la vendita ai clienti non idonei, in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito e le tariffe per la distribuzione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
  • con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come modificata ed integrata con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.35 del 12 febbraio 2001, (di seguito: deliberazione n. 4/01), 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.160 del 12 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 134/01) e 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato e le modalità per la loro presentazione e approvazione;
  • ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02 i termini per la presentazione all'Autorità delle proposte di opzioni tariffarie base sono stati fissati rispettivamente al 15 agosto 2002 per gli esercenti di cui all'articolo 4, commi 13 e 14, della deliberazione n.237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi dai precedenti;
  • ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime;

Premesso che:

  • per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla determinazione della proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il "Questionario gas 2002", da utilizzare da parte degli esercenti;
  • numerosi esercenti hanno segnalato all'Autorità di non potere rispettare i termini per la presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base previsti dalla deliberazione n. 122/02, in considerazione sia delle assenze per ferie del personale nel periodo estivo, sia per la necessità di valutare in maniera compiuta l'impatto delle nuove disposizioni;
  • in data 9 ottobre 2002 e in data 9 dicembre 2002, gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della deliberazione n. 237/00, hanno dato comunicazione agli esercenti della mancata presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base;
  • 589 esercenti hanno presentato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato ai fini dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 13;
  • 82 esercenti non hanno, alla data del 16 dicembre 2002, ancora presentato all'Autorità le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente alinea;

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.147 del 27 giugno 2001;
  • la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;
  • la deliberazione n.237/00, come modificata ed integrata con le deliberazioni n.4/01, n. 58/01, n. 134/01 e n.122/02;
  • la deliberazione 29 novembre 2002, n.195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.292 del 13 dicembre 2002, recante le modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e la modificazione di deliberazioni dell'Autorità;

Considerato che 268 esercenti hanno presentato proposte di opzioni tariffarie base per le attività di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:

  • l'opzione tariffaria base non comporta per ogni esercente un ricavo superiore al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;
  • l'opzione tariffaria base viene presentata secondo uno schema definito dall'Autorità;
  • i limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette, sui quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono scelti tra i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n. 237/00;
  • tutte le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario;
  • la spesa unitaria annua, espressa in euro/MJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non può risultare crescente al crescere dei volumi distribuiti o venduti a ciascun cliente;
  • la spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base relativa all'attività di distribuzione non può essere in alcun caso inferiore a Tmin come definito nella formula di cui all'articolo 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;
  • la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio QVD è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, così come modificato dalla deliberazione n.58/01;
  • la componente transitoria CMP è determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della deliberazione n. 237/00, così come integrata dalla deliberazione n. 134/01;

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte di opzioni tariffarie base ritenute conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00;

DELIBERA

Articolo 1
Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003
1.1 Le proposte di opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2002-2003, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione, sono approvate in quanto ritenute, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00) e successive modifiche ed integrazioni.
1.2 Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente comma 1.1 sono valide per il periodo 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003.
Articolo 2
Disposizioni finali
2.1 La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Allegati: