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Delibera 12 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 204/02

Procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Pubblicata su questo sito il 6 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 73 del 28 marzo 2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto 21 novembre 2000), ha disposto la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 285 del 5 dicembre 2002 (di seguito: decreto 22 novembre 2002), prevede che il Gestore della rete ceda l'energia elettrica acquistata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 mediante procedure concorsuali;
  • l'articolo 2 del decreto 22 novembre 2002 prevede, al comma 2, che l'Autorità disciplini le procedure concorsuali di cui al precedente alinea ammettendo a parteciparvi i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) n. 91/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999, e, al comma 5, che l'energia non collocata in esito alle predette procedure concorsuali sia destinata al mercato vincolato, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità;
  • l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n.79/99 prevede che dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, ceda al mercato l'energia acquisita ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;

Visti:

  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • legge 14 novembre 1995, n. 481 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera h);
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

  • il decreto 21 novembre 2000;
  • il decreto 22 novembre 2002;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: dPCM 31 ottobre 2002);

Visti:

  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 dell'11 dicembre 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n.95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n.95/01);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2002 prevede che, nel disciplinare le procedure concorsuali di cui alle premesse, l'Autorità si attenga a criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari, indicando altresì modalità e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota pari a 1000 MW della capacità annuale sia assegnata a clienti idonei disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete e comunque inferiore a ventiquattro ore;
  • l'articolo 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota pari a 400 MW della capacità assegnabile sia assegnata, in via sperimentale, a clienti idonei finali, alimentati in alta o media tensione, che risultano aver effettuato nel corso degli ultimi dodici mesi consumi di energia elettrica per almeno il 50% del totale nelle ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale;
  • l'articolo 4, comma 1, del decreto 22 novembre 2002 prevede che le procedure concorsuali di cui all'articolo 2 del medesimo decreto siano svolte dal Gestore della rete in applicazione del criterio di rialzo sul prezzo offerto, così come definito all'articolo 4 del medesimo decreto;
  • l'articolo 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che alle procedure concorsuali possano partecipare i clienti idonei di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99, nonché la società Acquirente unico SpA a partire dalla data di assunzione delle proprie funzioni;
  • l'articolo 8, comma 8.7, della deliberazione n. 95/01, prevede che, all'avvio del sistema delle offerte, i diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone siano assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al comma 5 del medesimo articolo;
  • l'articolo 8, comma 8.8, della deliberazione n. 95/01 prevede che ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali siano assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo; e che l'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 95/01 prevede che il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al comma 8.7 della medesima deliberazione per l'utilizzo della capacità tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo sia pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa;
  • l'articolo 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01 prevede che i titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato siano tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al comma 8.9 della medesima deliberazione e la capacità di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo;
  • l'articolo 3, comma 13, del decreto 22 novembre 2002 prevede che ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali;

Considerato che:

  • la finalità di contenimento degli impulsi inflazionistici derivanti dall'incidenza del costo dell'energia elettrica sul sistema dei prezzi, manifestata con l'adozione del dPCM 31 ottobre 2002, deve informare la disciplina delle procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento, in quanto la differenza tra i ricavi conseguiti in esito alle medesime procedure e i costi di acquisto dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, sostenuti dal Gestore della rete, grava sulle disponibilità del conto di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera b), del Testo integrato;
  • l'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 determinerà l'obbligo in capo al Gestore della rete di cedere al mercato l'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;
  • le bande di capacità di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002, sono aggiudicate a specifiche categorie di clienti finali in virtù dei particolari requisiti posseduti e che la eventuale cessione di tali bande da parte degli assegnatari a soggetti terzi pregiudicherebbe il rispetto dei suddetti requisiti ovvero ne renderebbe difficile o impossibile la verifica;

Ritenuto opportuno:

  • allo scopo di garantire la compatibilità degli esiti delle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento con l'avvio del sistema delle offerte, prevedere che dall'entrata in funzione del medesimo sistema:
    1. l'esecuzione dei contratti bilaterali, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande oggetto delle suddette procedure concorsuali, sia conforme a quanto disposto dalla deliberazione n. 95/01;
    2. il prezzo di assegnazione delle bande sia comprensivo del corrispettivo previsto all'articolo 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01;
  • prevedere che le procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento siano definite con riferimento all'anno 2003 e che nel caso di entrata in operatività del sistema delle offerte sia collocata su detto sistema la sola capacità produttiva assegnabile su base mensile non ancora allocata;
  • allo scopo di favorire la pluralità dei soggetti assegnatari e di minimizzare gli oneri di sistema, che per ciascuna delle procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea:
    1. il numero di bande richieste in ciascuna proposta di acquisto non sia superiore al 10 % del numero di bande assegnabili;
    2. ciascun soggetto abbia facoltà di presentare più proposte di acquisto a condizione che ciascuna di queste esponga un prezzo differente;
    3. nel caso di proposte multiple da parte di un medesimo soggetto, la differenza tra i prezzi delle singole proposte sia pari almeno a 0,025 c€/kWh. Ciò in quanto tale valore, nel caso in cui lo stesso soggetto avanzi dieci proposte di acquisto, ciascuna delle quali pari al 10% del numero di bande assegnabili, fa si che il prezzo più alto esposto nelle medesime proposte tenda al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso corrisposto dai clienti del mercato vincolato per l'anno 2003, come definito dai provvedimenti dell'Autorità in vigore;
  • al fine di garantire la trasparenza e la non discriminazione nella cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, che il Gestore della rete trasmetta all'Autorità, con cadenza mensile, una relazione sull'esercizio della facoltà di interrompibilità del carico e sulle condizioni tecnico-economiche che hanno determinato il Gestore della rete ad avvalersene;

DELIBERA

Di approvare le procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di adozione.

 


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