Seguici su:






Delibera 20 giugno 2002

Delibera/Provvedimento 112/02

Nota alla Commissione Europea in merito ad alcune disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2

Pubblicata su questo sito il 3 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), che attua la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, prescrive che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissi i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale;
  • la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001(di seguito: deliberazione n. 120/01), con la quale l'Autorità ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, ha previsto, tra i parametri per la determinazione delle tariffe, quello indicato con il simbolo Y che tiene conto dei "costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo".
  • l'articolo 6 della legge Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, pubblicata in Gazzetta ufficiale Regione Siciliana, Parte prima, 27 marzo 2002, n. 14 (di seguito: legge regionale n. 2/02), ha istituito un tributo ambientale gravante sui proprietari dei gasdotti classificabili di prima specie ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, ricadenti nel territorio regionale;
  • il tributo di cui alla precedente alinea è potenzialmente trasferibile in tariffa;
  • l'articolo 67 della medesima legge regionale introduce disposizioni che modificano la vigente normativa in materia di clienti idonei nel settore del gas naturale;

Visti:

  • il Trattato che istituisce la Comunità europea;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 204 del 21 luglio 1998;
  • il decreto legislativo n. 164/01;
  • la deliberazione n. 120/01;
  • la legge regionale n. 2/02;

Visto il documento "Nota alla commissione europea in merito ad alcune disposizioni della legge della regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2" (PROT.AU/02/163);

Considerato che le predette disposizioni della legge regionale n. 2/02 evidenziano profili di incoerenza rispetto al quadro normativo europeo di riferimento per il settore del gas naturale e possono determinare gravi impedimenti alla realizzazione degli obiettivi di liberalizzazione e di apertura del mercato del gas naturale nazionale ed europeo;

Ritenuto necessario rappresentare alla Commissione europea gli effetti che possono derivare al mercato nazionale ed europeo del gas naturale dall'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 2/02, affinché la Commissione avvii tempestivamente le iniziative ritenute più opportune;

Su proposta del Presidente

DELIBERA

Di approvare "Nota dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito ad alcune disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di trasmettere la presente delibera al Presidente della Commissione europea;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


Allegati: