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Delibera 05 giugno 2002

Delibera/Provvedimento 103/02

Integrazione della disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000

Pubblicata su questo sito il 10 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 145 del 22 giugno 2002

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 giugno 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, (di seguito: deliberazione n. 70/97) prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) riconosca a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo bimestrale a fronte dell'energia elettrica prodotta o importata in ciascun bimestre posto a carico del "Conto costi energia", finanziato dal gettito dalla parte B della tariffa, che le imprese distributrici versano alla Cassa entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre;
  • il riconoscimento alle imprese produttrici-distributrici dei contributi di cui al precedente alinea, così come l'imposizione e l'esazione della parte B della tariffa, sono stati soppressi con decorrenza dall'1 gennaio 2001 in forza della deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), a seguito della attivazione delle maggiorazioni sul corrispettivo di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale al fine di compensare la maggiore valorizzazione, derivante dalla attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);
  • il riconoscimento dei contributi di cui al precedente alinea è stato disposto con riferimento alle uniche fonti di approvvigionamento di energia elettrica per la cessione al mercato vincolato operative al momento dell'adozione della deliberazione n. 70/97, ovvero:
    1. produzione da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali sulla base di un parametro di costo unitario riconosciuto dei combustibili riferito alle quotazioni di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali e di un indice di consumo specifico medio unico per tutti i tipi di impianti termoelettrici;
    2. acquisti netti di energia elettrica dall'estero, in misura non superiore ai costi riconosciuti per la produzione da impianti termoelettrici di cui al precedente punto a);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito : deliberazione n. 13/99), abrogata con decorrenza dall'1 gennaio 2002 in forza dell'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 228/01), prevedeva, tra l'altro, che l'energia elettrica eventualmente immessa in eccesso dai titolari di contratti di vettoriamento fosse remunerata dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) sulla base dei corrispettivi di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione n. 13/99;
  • l'esecuzione dei contratti di vettoriamento relativi all'anno 2000, come comunicato dal Gestore della rete, ha fatto registrare immissioni di energia elettrica in eccesso rispetto ai quantitativi ritirati; e che, di conseguenza, detta energia elettrica è stata prelevata dai clienti del mercato vincolato;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), la società Enel Spa assicura la fornitura di energia elettrica ai distributori per il mercato vincolato fino alla data di assunzione, da parte dell'Acquirente unico, della funzione di garante della medesima fornitura;

Visti:

  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
  • la deliberazione n. 70/97:
  • la deliberazione n. 13/99;
  • la deliberazione n. 230/00;
  • la deliberazione n. 228/01, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato).

Considerato che:

  • l'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 228/01, prevede che il Conto costi energia di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 70/97, sia chiuso successivamente al 31 dicembre 2001, in esito alla liquidazione delle partite di competenza, con trasferimento delle eventuali residue disponibilità al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera b), del Testo integrato;
  • le disposizioni dell'Autorità disciplinanti l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97, stanti i presupposti richiamati nel secondo alinea della premessa, non potevano prevedere rimesse dirette al Gestore della rete;
  • la determinazione della quantità di energia elettrica riveniente dall'esecuzione dei contratti di vettoriamento rilevante ai fini del riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97, di competenza dell'anno 2000, deve essere effettuata in applicazione delle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, afferenti la disciplina delle perdite;
  • dietro richiesta dell'Autorità formulata con nota in data 28 gennaio 2002, prot. Autorità n. PB/M02/357/mr, il Gestore della rete, ha avviato un accertamento volto a determinare in via definitiva la predetta quantità;

Ritenuto che, nel caso in cui l'esito dell'accertamento di cui all'ultimo alinea del precedente dia esiti positivi per l'anno 2000, la disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97, debba essere integrata includendo tra i presupposti dell'erogazione anche la cessione al mercato vincolato, da parte del Gestore della rete, dell'energia elettrica ritirata dal Gestore stesso in esecuzione dei contratti di vettoriamento, e prevedendo che la Cassa liquidi ed eroghi le eventuali quote di contributi afferenti le suddette cessioni al Gestore della rete;

DELIBERA

  1. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, l'energia elettrica ritirata nell'anno 2000 dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e dalla medesima società ceduta al mercato vincolato, è equiparata all'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 6.4, della stessa deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97;
  2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, sulla base delle quantità di energia elettrica comunicate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa,determina i contributi di cui al comma precedente da riconoscere alla medesima società e provvede alla loro liquidazione ed erogazione con rimessa diretta nei confronti della medesima società;
  3. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.energia.it) ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.
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