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Delibera 09 gennaio 2002

Delibera/Provvedimento 3/02

Determinazione della sanzione in caso di violazioni da parte degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana dell'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99, e definizione accelerata e semplificata delle violazioni stesse in caso di regolarizzazione

Pubblicata su questo sito il 28 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 81 del 6 aprile 2002

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 gennaio 2002,

Premesso che con deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 110 del 13 maggio 1999 (di seguito: deliberazione n. 42/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato una direttiva recante regole per garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo, tra l'altro, all'articolo 3, comma 3.2, che "nel caso in cui il soggetto esercente ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il conguaglio";

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante modifiche al sistema penale;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c);
  • il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R n. 244/01)
  • la deliberazione n. 42/99;
  • vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2001, n. 165/01 (di seguito: delibera n. 165/01);

Considerato che:

  • con l'articolo3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, è stato imposto l'obbligo agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana o il solo servizio di vendita (di seguito, esercenti) di indicare, nelle bollette di conguaglio emesse dopo le bollette calcolate sulla base di stime, la data delle due ultime letture effettuate;
  • nell'ambito dell'istruttoria formale avviata con delibera n. 165/01 é emerso che taluni esercenti, non compiutamente identificati, nelle bollette emesse dopo la lettura, non indicherebbero la data della precedente lettura ma quella della bolletta emessa sulla base di stima dei consumi, ritenendo erroneamente equivalente alla lettura dei consumi effettivi la stima dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente;
  • tale comportamento costituisce violazione della sopra citata disposizione e lede il diritto degli utenti alla applicazione di un metodo di fatturazione trasparente e fondato su consumi certi.

Ritenuto che:

  • sia necessario verificare l'effettivo rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, richiedendo a tal fine a ciascun esercente, mediante autocertificazione resa dal proprio legale rappresentante, l'adempimento di detto obbligo;
  • il mancato invio all'Autorità della autocertificazione di cui al precedente alinea entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale, volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • sia opportuno, fatti salvi i diritti di contraddittorio e partecipazione al procedimento riconosciuti dal d.P.R. n. 244/01, predeterminare la misura della sanzione applicabile in via generale a fronte dell'acclarata violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, in modo da delimitare l'ampio margine di discrezionalità dell'Autorità in tema di quantificazione delle sanzioni pecuniarie, al contempo prevedendo un criterio proporzionato di determinazione della sanzione stessa, commisurandola al numero dei clienti serviti;
  • debba tenersi conto della personalità degli esercenti che non abbiano dato in passato corretta applicazione alle modalità di compilazione delle bollette, descritte nel precedente capoverso, ma che si adeguino in breve termine alle predette modalità e che conseguentemente debba per detti esercenti prevedersi una sanzione ridotta rispetto a quella fissata in generale per tale tipo di infrazione;
  • sia opportuno prevedere, secondo principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, per gli esercenti che si adeguino alle corrette modalità di compilazione delle bollette entro il termine fissato dall'Autorità con il presente provvedimento, una procedura semplificata di irrogazione della sanzione, che porti, in base ad una libera opzione dell'interessato, alla definizione accelerata della sanzione medesima;

DELIBERA

  1. Di determinare in 25.822,84 euro più 0,50 euro per ogni cliente servito dall'esercente al 31 dicembre 2001 la sanzione pecuniaria da irrogare agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana, nonché agli esercenti il servizio di vendita del gas (di seguito, esercenti), in caso di mancata indicazione nelle bollette di conguaglio, emesse dopo le bollette calcolate sulla base di stime, della data delle due ultime letture effettuate, in puntuale applicazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99;
  2. Di prevedere la sanzione pecuniaria ridotta di cui al punto 3 e le modalità semplificate di applicazione della sanzione, di cui ai punti 4 e 5, per gli esercenti di cui al punto 1, i quali si adeguino alle modalità descritte al medesimo punto 1 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  3. Di prevedere che per gli esercenti di cui al punto 2 la sanzione pecuniaria sia determinata nella misura di 25.822,84 euro più 0,30 euro per ogni cliente che usufruisce del servizio fornito dall'esercente al 31 dicembre 2001;
  4. Di prevedere che per il pagamento di cui al punto2, gli esercenti debbano richiedere all'Autorità l'invio del modulo di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e che tale richiesta valga come avviso dell'avvio della procedura semplificata e contestuale rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  5. Di prevedere che gli esercenti di cui al punto 2 possano provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria ridotta di cui al punto 3, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del modulo menzionato al punto 4, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste italiane Spa;
  6. Di richiedere ai soggetti di cui al punto 1 l'attestazione di essere in regola relativamente all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, mediante autocertificazione resa dal legale rappresentante col modulo di cui all'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da inviare all'Autorità, debitamente compilato, entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento;
  7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), e su due quotidiani di rilevanza nazionale, affinché entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione; nonché di comunicarlo a:
    • Aem Gas Spa, corso di Porta Vittoria, 14 - 20122 Milano
    • Camuzzi Gazometri Spa, via Ripamonti, 85 - 20139 Milano

Allegati: