Seguici su:






Delibera 30 aprile 2001

Delibera/Provvedimento 97/01

Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2001;

Premesso che:

  • l'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 marzo 1999, n. 75, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni interne per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), istituisce il mercato elettrico per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico);
  • l'organizzazione e la gestione del mercato di cui al precedente alinea, secondo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, in deroga al principio generale della libera intrapresa affermato con riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, sono affidate in esclusiva ad una società per azioni costituita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale con la ragione sociale Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato);
  • l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che la disciplina del mercato elettrico, predisposta dal Gestore del mercato, è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

Premesso che:

  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532), ha trasmesso all'Autorità il documento "Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: schema di disciplina del mercato), come predisposto dal Gestore del mercato e allegato alla presente delibera (Allegato A);

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  • la legge 14 novembre 1995 n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00 recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione del sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: delibera n. 137/00);
  • la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2001, n. 38/01 recante segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato su possibili effetti di iniziative dell'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni (di seguito: delibera n. 38/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 96/01 recante disposizioni generali in materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 96/01);

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento; e che, nell'esercizio di detta competenza, l'Autorità deve perseguire l'obiettivo della efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici delle reti;
  • l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, con proprie delibere, il Gestore della rete di trasmissione nazionale stabilisce le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
  • nello schema di disciplina del mercato sono previste disposizioni afferenti l'attività di dispacciamento, in parte espressamente indicate, tramite l'utilizzo di caratteri in corsivo, quali norme non rientranti nell'autonomia del Gestore del mercato, e sono altresì definite disposizioni in ordine all'approvvigionamento di capacità in funzione di riserva di ultima istanza;
  • nella deliberazione n. 95/01 l'Autorità determina condizioni atte a garantire a tutti gli utenti libertà di accesso, a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del pubblico servizio di dispacciamento, disciplinando materie trattate dalle disposizioni di cui al precedente alinea;
  • di conseguenza lo schema di disciplina del mercato deve essere emendato mediante soppressione delle disposizioni concernenti le materie oggetto della deliberazione n. 95/01, o comunque deve riportare tali disposizioni con proposizioni connotate da valore ricognitivo;

Considerato che:

  • nello schema di disciplina del mercato è prevista l'istituzione di un mercato per la negoziazione di certificati di disponibilità della capacità di generazione;
  • la disciplina del mercato di cui al precedente alinea presenta i seguenti elementi problematici:
    1. il Gestore della rete di trasmissione nazionale non appare protetto dal rischio di insolvenza di un produttore a favore del quale sia stato emesso un certificato di disponibilità e che non sia in condizione di adempiere agli impegni relativi, tale situazione essendo determinata dalla previsione secondo cui clienti e Acquirente unico remunerano direttamente i produttori per la disponibilità oggetto dei certificati, indipendentemente dal fatto che questi abbiano effettivamente adempiuto agli impegni assunti nei confronti del Gestore della rete di trasmissione nazionale;
    2. la previsione dell'obbligo di presentare offerte a prezzo zero da parte dei produttori titolari di certificati di disponibilità può essere causa di distorsioni nel funzionamento del mercato dell'energia elettrica; tale previsione, pur motivata in ragione dell'esigenza di prevenire l'abuso di potere di mercato, non è riconducibile all'autonomia dal Gestore del mercato;
    3. la previsione di un numero di ore minimo per cui un produttore titolare di certificati di disponibilità è tenuto a presentare offerte nei mercati dell'energia non garantisce l'efficacia del meccanismo, qualora tale numero minimo di ore non sia tale per cui l'obbligo di disponibilità venga meno solo durante i periodi di manutenzione programmata, coordinati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
  • la soluzione prefigurata nello schema di disciplina del mercato, quanto al profilo di cui al presente considerato, risente della limitata esperienza internazionale formatasi in materia di soluzioni organizzative per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione;
  • con riferimento al profilo di cui al presente considerato l'Autorità, nella delibera n. 95/01, prevede una soluzione basata sull'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nell'ambito dell'attività di dispacciamento, di capacità di riserva di ultima istanza, che consente di garantire un'adeguata capacità di generazione ponendo a carico dei clienti finali un onere contenuto per un periodo sufficiente ad accertare la necessità di interventi di natura strutturale e permanente allo scopo di assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo e di definirne il contenuto nella maniera più appropriata;
  • con riferimento al profilo di cui al presente considerato l'Autorità, nella deliberazione n. 96/01, prevede che il Gestore del mercato effettui approfondimenti ai fini della predisposizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale deliberazione, di un rapporto contenente proposte per soluzioni da attuare al fine di assicurare l'adeguatezza della capacità di lungo periodo;

Considerato che:

  • la definizione di norme ai fini dell'adozione da parte del Gestore del mercato di modalità di controllo e interventi atti a prevenire e contrastare l'abuso di potere di mercato o eventuali malfunzionamenti del mercato elettrico a tutela degli interessi di utenti e consumatori, è oggetto della deliberazione n. 96/01;
  • lo schema di disciplina del mercato non appare completo nei contenuti minimi necessari a valutare appieno le modalità di funzionamento del mercato elettrico quanto alla disciplina degli aspetti commerciali-civilistici di un ambiente negoziale regolamentato quale il mercato elettrico;
  • nello schema di disciplina del mercato sono contenute previsioni aventi ad oggetto l'imposizione di obblighi di diverso contenuto a soggetti non operativi nel mercato elettrico ovvero l'investitura di autorità terze in funzioni necessarie all'integrazione della disciplina del mercato elettrico; e che tali previsioni sono in parte espressamente indicate, tramite l'utilizzo di caratteri in corsivo, quali norme non rientranti nell'ambito delle decisioni prese in autonomia dal Gestore del mercato;

Ritenuto che:

  • sia da esprimere parere favorevole con riferimento allo schema di disciplina del mercato, subordinatamente al rispetto da parte del Gestore del mercato delle indicazioni di cui ai successivi alinea, con conseguente modificazione dello stesso schema di disciplina ai fini della sua implementazione e, ove ciò sia rilevante, anteriormente all'avvio dell'operatività del mercato elettrico;
  • l'introduzione di una soluzione per la garanzia della disponibilità di capacità di generazione basata sull'organizzazione di un apposito mercato dei diritti di capacità richieda la sussistenza di condizioni minime di concorrenzialità e di certezza delle condizioni per l'accesso all'attività di produzione dell'energia elettrica, condizioni che non possono ritenersi soddisfatte nel settore dell'energia elettrica nazionale;
  • sia opportuno che la disciplina del mercato non comprenda disposizioni inerenti gli aspetti di cui al precedente alinea, se non in esito ad una fase di ulteriore analisi delle problematiche connesse;
  • la disciplina del mercato elettrico debba essere completata, per quanto concerne gli aspetti di diritto commerciale e civile prima dell'avvio dell'operatività di detto mercato, e comunque in tempo utile per consentire la valutazione di tali aspetti da parte delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  • la disciplina del mercato elettrico non possa contenere, se non in via ricognitiva, disposizioni aventi ad oggetto l'imposizione di obblighi di diverso contenuto a soggetti non operativi nel mercato elettrico, ovvero l'investitura di autorità terze in funzioni necessarie all'integrazione della disciplina dello stesso mercato;

DELIBERA

Di esprimere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere favorevole relativamente al documento "Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2000, prot. n. 208532 (di seguito richiamato come: schema di disciplina del mercato), allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), subordinatamente a quanto indicato nei successivi punti da 1 a 4:

  1. Modifica dello schema di disciplina del mercato in modo conforme alle disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  2. Modifica dello schema di disciplina del mercato mediante soppressione delle disposizioni inerenti l'istituzione di un mercato dei certificati di disponibilità di capacità di generazione con conseguente rinvio della definizione di una disciplina avente ad oggetto tale materia a successive integrazioni di detto schema da effettuare anche sulla base delle disposizioni generali e determinazioni di indirizzo assunte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  3. Integrazione dello schema di disciplina del mercato da effettuare anteriormente all'entrata in operatività del mercato elettrico, e in tempo utile per consentire la valutazione di tali profili alle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, attraverso la previsione di un regime minimo dei profili commerciali-civilistici del mercato elettrico come ambiente negoziale regolamentato, e segnatamente dei profili di seguito indicati:
    1. condizioni e modalità di ammissione, sospensione, esclusione degli operatori, ivi compresa la disciplina in ordine agli accessi indiretti al mercato per il tramite di sistemi telematici di negoziazione installati presso le sedi degli operatori;
    2. nel caso di ammissione alle negoziazioni di operatori svolgenti attività di intermediazione, rapporto tra operatori intermediari e clienti quanto, in particolare, alla natura del mandato a negoziare;
    3. inquadramento giuridico della posizione del Gestore del mercato nel caso in cui, con riferimento a specifici segmenti del mercato elettrico, assuma posizioni contrattuali rispetto a transazioni commerciali generate dal funzionamento di detto mercato;
    4. condizioni e modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, con particolare riferimento a:
      1. disciplina delle proposte di negoziazione;
      2. elementi essenziali dei contratti (con primario, ma non esclusivo, riguardo per i termini per l'esecuzione delle prestazioni previste nei contratti conclusi nel mercato);
      3. esecuzione dei contratti con riferimento, quanto a: esecuzione delle prestazioni in valuta, termini per l'esecuzione, opzioni per sistemi di compensazione o di liquidazione, eventuale previsione e disciplina di accessi indiretti alle procedure di liquidazione, eventuale previsione e disciplina di sistemi di garanzia;
    5. accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle quantità contrattate;
  4. Modifica dello schema di disciplina del mercato mediante soppressione delle disposizioni aventi ad oggetto l'imposizione di obblighi di diverso contenuto a soggetti non operativi nel mercato elettrico, ovvero l'investitura di autorità terze in funzioni necessarie all'integrazione della disciplina dello stesso mercato;

 

Di trasmettere la presente delibera al Ministro dell'industria, commercio e artigianato;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.